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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 31/03/2009, n. 4
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- L.R. 31/07/2020, n. 5
- L.R. 21/12/2017, n. 24
- L.R. 26/07/2013, n. 14
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le attività del settore agricolo, promuove lo sviluppo dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole. 2. La presente legge è volta in particolare a: |
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TITOLO I - AGRITURISMO ED ATTIVITÀ CONNESSE |
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Art. 2 - Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni1. La Regione, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), in materia di agriturismo svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coord |
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Art. 3 - Definizione di attività agrituristica1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura. 2. Rientrano nell’a |
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Art. 4 - Connessione e complementarietà con l’attività agricola1. La connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, vie |
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Art. 5 - Ospitalità1. L’ospitalità è ammessa nel numero massimo di dodici camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all’attività agrituristica e fino ad un massimo di otto piazzole in spazi aperti. 2. I limi |
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Art. 6 - Somministrazione di pasti e bevande1. L’attività di somministrazione di pasti e bevande all’interno dell’impresa agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile. 2. Il limite di cui al comma 1 è elevabile di ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività di cui all’artico |
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Art. 7 - Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo1. Al fine di valorizzare l’ambiente, il patrimonio storico e rurale o le risor |
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Art. 8 - Abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono ottenere dalla Provincia l’abilitazione all’esercizio dell’attività medesima ed apposita certificazione relativa al rapporto di connessione con l’attività agricola di cui all&rs |
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Art. 9 - Formazione per il sistema “Agriturismo”1. Gli imprenditori agricoli che intendono ottenere l’abilitazione all’attività agrituristica devono essere in possesso, al momento della domanda, |
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Art. 10 - Dichiarazione di inizio attività agrituristica1. Coloro che intendono esercitare attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede l’azienda dichiarazione di inizio attività ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), articolo 19. 2. Alla dichiarazione d |
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Art. 11 - Immobili per attività agrituristica1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici o porzioni di essi, sia a destinazione abitativa che strumentale all'attività agricola esistenti sul fondo.N2 2. Gli interventi edilizi sugli immobili da destinare |
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Art. 12 - Accessibilità alle strutture1. La conformità degli edifici adibiti ad agriturismo alle norme in materia di accessibilità |
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Art. 13 - Norme igienico-sanitarie1. Le strutture ed i locali destinati all’attività agrituristica devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d’igiene, salvo le norme più restrittive previste dalla presente legge o dalle disposizioni di attuazione approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della presente legge. 2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore agrituristico devono tener con |
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Art. 14 - Periodi di apertura e tariffe1. Entro il 1° ottobre di ogni anno, il titolare dell’impresa agrituristica comunica al Comune e alla Provincia il calendario di apertura dell’azienda e |
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Art. 15 - Classificazione delle aziende agrituristiche1. La Giunta regionale adotta simboli e definisce modalità per il rilascio e l |
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Art. 16 - Ospitalità rurale familiare1. È istituita una forma specifica di agriturismo denominata "Ospitalità rurale familiare", in attuazione della legge n. 96 del 2006 e della legge 17 aprile 2001, n. 122 (Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale), articolo 23, che può essere svolta esclusivamente nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani, nelle aree svantaggiate, naturali e prot |
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Art. 17 - Club di eccellenza1. La Regione riconosce e sostiene Club di aziende d’eccellenza che valorizzano specializzazioni agrituristiche sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti. 2. I Club, costituiti da imprese agrituristiche, per ottenere il riconoscimento regionale dev |
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Art. 18 - Promozione e sviluppo dell’agriturismo1. La Regione approva piani regionali per la valorizzazione ed il sostegno delle attività agrituristiche. 2. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della presente legge possono essere concessi contributi per la realizzazione dei seguenti interventi: a) recupero di fabbricati esistenti a scopi agrituristici ed acquisto di attre |
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Art. 19 - Obblighi e controlli1. L’operatore agrituristico è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi: a) esporre al pubblico copia della dichiarazione di inizio attività ed il marchio dell’agriturismo; b) rispettare i periodi di apertura dell’agriturismo; c) svolgere l’attività nei limiti e con le modalit&agr |
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Art. 20 - Sanzioni1. Chiunque svolge attività agrituristica o di Ospitalità rurale familiare oppure si fregia del marchio agriturismo, senza aver presentato la necessaria dichiarazione di inizio attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività. 2. Chiunque non espon |
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Art. 21 - Attività connesse1. Per le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del |
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TITOLO II - FATTORIE DIDATTICHE |
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Art. 22 - Definizione di fattoria didattica1. La Regione, nell’ambito delle attività di orientamento dei consumi e di educazione alimentare, così come previsto dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 29 (Norme per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva), articolo 2, comma 1, lettera d), riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole singole o associate, che svolgono oltre alle tradizionali attività a |
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Art. 23 - Offerta formativa1. L’offerta formativa della fattoria didattica deve essere coerente con l’orientamento produttivo aziendale e rispondere ai criteri fissati dalla Giunta regionale. |
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Art. 24 - Formazione per il sistema “Fattorie didattiche"1. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha frequentato il corso di formazione per operatore di fattoria didattica, con verifica dell&rsquo |
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Art. 25 - Iscrizione all’elenco provinciale ed attività di controllo1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare nella propria azienda l’attività di fattoria didattica devono fare richiesta alla Provincia competente per territori |
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Art. 27 - Logo identificativo1. Le fattorie didattiche sono tenute ad utilizzare un logo identificativo approvato |
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Art. 28 - Requisiti strutturali1. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza, le fattorie utilizzano per le attività didattiche locali e beni strumentali dell’azienda agricola. 2. Le fattorie didattiche devono garantire un’organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero |
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Art. 29 - Sanzioni1. Chiunque svolge attività di fattoria didattica senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 26 della presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività. 2. Chiunque svolge l’attività di fattor |
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TITOLO III - ELENCHI PROVINCIALI |
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Art. 30 - Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica1. Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I "Agritur |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 31 - Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica1. Gli imprenditori agricoli, regolarmente iscritti alle sezioni di operatore agritur |
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Art. 32 - Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all’attività venatoria1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell’incolumità degli ospiti delle aziende agrituristiche e delle |
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Art. 33 - Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell’elenco previsto all’articolo 30, comma 1, sono costituiti da quelli riguardanti ciascuna impresa agrituristica e fattoria didattica presente sul territorio provinciale ed in particolare: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la consistenza aziendale, la tipologia dei servizi offerti, i nomi |
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Art. 34 - Disposizioni attuative e procedimentali1. Le imprese agrituristiche che all’entrata in vigore della presente legge sono titolari di una autorizzazione comunale di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione – Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8), o di una comunicazione di inizio attività rilasciata ai sensi della legge n. 96 del 2006, non sospesa o revocata dal Comune, sono iscritte d’ufficio nell’elenco provinciale degli operatori agrituristici con le tipologie di ser |
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Art. 35 - Abrogazioni e disposizioni transitorie1. La legge regionale n. 26 del 1994 ed il |
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Art. 36 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del b |
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27/11/2024
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