Regolam. R. Liguria 30/01/2009, n. 2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Liguria 30/01/2009, n. 2

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla L.R. 7.2.2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari).
Con le modifiche introdotte da:
- Reg. R. 19/02/2010, n. 1
- Reg. R. 26/07/2011, n. 4
- Reg. R. 16/04/2013, n. 3
- Reg. R. 09/04/2014, n. 1
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TITOLO I - NORME GENERALI


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Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto all’articolo 2 della legge regiona

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Agli effetti del presente regolamento si intende:

a) per “Legge” la l.r. 2/2008;

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Art. 3 - (Gestione unitaria)

1. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva alberghiera si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi complementari.

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Art. 4 - (Convenzioni per la gestione unitaria)

1. Le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 2, sono stipulate per iscritto fra il soggetto fornitore del servizio di pernottamento e i soggetti fornitori dei servizi di prima colazione, di somministrazion

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TITOLO II - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE


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Art. 5 - (Caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere)

1. Le strutture ricettive alberghiere sono esercizi pubblici gestiti in forma imprenditoriale e, in quanto tali, garantiscono un’offerta libera e indifferenziata al pubblico.

2. Ai sensi della Legge per unità abitative si intendono gli spazi della struttura ricettiva albe

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Art. 6 - (Calcolo delle superfici delle unità abitative)

1. Ai fini del calcolo della superficie utile delle unità abitative si considera la superficie

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Art. 7 - (Superfici delle camere delle strutture ricettive alberghiere)

1. Negli alberghi, nelle locande e nelle residenze d’epoca la superficie minima delle camere, è fissata in 8 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per quelle a due letti.

2. Nelle camere a due letti è consentito collocare, a richiesta degli ospiti, letti aggiuntivi, con un massimo di due, in presenza di una superficie ulteriore di 6 metri quadrati per ogni posto letto. I letti aggiuntivi vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell’apposito contenitore.

N2 “3. In deroga ai limiti di superfici e di volume previsti dal presente regolamento nelle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere è consentita, a richiesta, l’aggiunta temporanea, fino a due letti nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell’apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di 18 an

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39986 1400619
Art. 8 - (Superfici delle suite e delle junior suite)

1. Nelle strutture ricettive alberghiere di nuova apertura la superficie minima delle suite è fissata in 22 metri quadrati per le strutture classificate tre stelle e 26 metri quadrati per quelle classificate quattro e cinque stelle.

2. La superficie minima del vano soggiorno de

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Art. 9 - (Superfici degli appartamenti)

1. Gli appartamenti delle residenze turistico-alberghiere, sono configurabili come segue:

a) monolocale attrezzato per il soggiorno ed il pernottamento;

b) bilocale attrezzato con soggiorno e pernottamento separati;

c) trilocale attrezzato con soggiorno e pernottamento separati.

2. Il monolocale descritto al comma 1, lettera a) deve possedere una superficie minima di 18 metri quadrati divisa in:

a) una zona destinata al pernottamento avente una superficie minima di 10 metri quadrati per il primo posto letto, 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di 4 posti letto effettivi che possono essere collocati in modo permanente;

b) una zona soggiorno avente una superficie minima di 8 metri quadrati in cui è possibile collocare, a richiesta dell’ospite, un posto letto aggiuntivo ogni 6 metri quad

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Art. 10 - (Altezze e volumi)

1. L'altezza minima interna utile delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere è fissata dai regolamenti comunali di edilizia e di igiene, con un minimo di metri 2,70 per le camere da letto ed i locali di uso comune, riducibile a metri 2,40 per i locali bagno privati e comuni nonché per gli altri spazi accessori quali corridoi e disimpegni.

2. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche e delle tipologie edilizie locali, una riduzione a metri 2,55 dell'altezza minima interna utile delle camere da letto e dei locali di uso comune, ulteriormente riducibile a metri 2,40 per le strutture già esistenti.

3. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono ammesse misure inferiori alle minime, purché non al di sotto di metri 2,00 a condizione che l'altezza media del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti ai commi 1 e 2.

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Art. 11 - (Soppalchi)

1. I soppalchi realizzati nelle unità abitative di cui “all’articolo 5”,

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Art. 12 - (Caratteristiche dei servizi igienici)

1. I locali bagno annessi alle unità abitative ed i bagni di uso comune a servizio delle stesse devono essere dotati di: lavabo, vaso, bidet e vasca o doccia dotata di box o, per strutture classificate una, due e tre stelle, di adeguata protezione. I locali bagno delle unità abitative possono essere suddivisi in più locali, in ogni caso vaso e bidet devono essere nello stesso locale. Nel caso di locali bagno accessibili a disabili, il requisito del bidet è considerato assolto anche mediante il ricorso a soluzioni tecniche alternative quali “doccetta flessibile a parete” o accessori combinati “WC-Bidet”.

2. È consentito, per specifiche scelte estetiche, volte ad aumentare la qualità offerta, posizionare all’interno delle c

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39986 1400624
Art. 13 - (Dipendenze)

1. Sono definite dipendenze i locali delle strutture ricettive alberghiere destinati all’alloggio dei clienti collocati in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi dalla casa madre, posti ad una distanza non superiore, di norma, a 100 metri di percorso

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TITOLO III - RICETTIVITÀ DIFFUSA


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CAPO I - NORME COMUNI


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Art. 14 - (Tipologie di ricettività diffusa)

1. La ricettività diffusa si caratterizza nell’offerta di servizi di ricevimento, pernottamento e di ospitalità al pubblico in unità abitative, già esistenti alla data dell’entrata in vigore della legge

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Art. 15 - (Elementi comuni delle forme di ricettività diffusa)

1. Il contesto della ricettività diffusa è caratterizzato da:

a) la presenza di elementi della tradizione e della cultura suscettibili di valorizzazione;

b) la presenza di una volontà collettiva e di una politica di valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio storico-culturale locale.

2. All’atto della classificazione il soggetto titolare deve:

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CAPO II - ALBERGO DIFFUSO


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Art. 16 - (Elementi di localizzazione dell’albergo diffuso)

1. Le unità abitative costituenti l’albergo diffuso di cui all’articolo 10 della Legge sono localizzate in un centro storico o nelle sue immediate vicinanze, con caratteristiche tali da ospitare il cliente in un paese vivo, con un contesto ambientale di pregio e con un tessuto socio-economico ben individuabile all’interno del quale lo stesso possa integrarsi, avendo la sensa

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Art. 17 - (Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni dell’albergo diffuso)

1. Le unità abitative costituenti l’albergo diffuso devono garantire la capacità ricettiva minima di 30 posti letto e sono collocate all’interno del perimetro del centro storico come definito dall’articolo 16, comma 2, fatto salvo quanto indicato dal comma 2.

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Art. 18 - (Progetti avviati di alberghi diffusi)

1. Ai fini della classificazione di cui all’articolo 32, con particolare riferimento ai requisi

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CAPO III - OSPITALITÀ DIFFUSA


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Art. 19 - (Ospitalità diffusa)

1. Le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze, gli agriturismi, i rifugi alpini e quelli escursionistici localizzati in borghi, nuclei storici ovvero in edifici isolat

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Art. 20 - (Requisiti gestionali per l’ospitalità diffusa)

1. L’ospitalità diffusa è caratterizzata dalla gestione unitaria di una pluralità di strutture ricettive diffuse sul territorio, appartenenti ad una o più delle tipologie tra quelle indicate all’articolo 19 e di imprese fornitrici di servizi complementari a quello del pernottamento, garantita attraverso l

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Art. 21 - (Elementi di localizzazione dell’ospitalità diffusa)

1. La struttura ricettiva di ospitalità diffusa è funzionale ad una fruizione estensiva del territorio e richiede, nel contempo, una precisa caratterizzazione ed individuabilità del territorio stesso, nonché un’elevata qualità ambientale dei singoli contesti in cui sono inserite le unità abitative diffuse. Le strutture ricettive ed il centro di ricevimento costituenti l’ospitalità diffusa sono localizzati nell’ambito di borghi o nuclei o edifici s

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Art. 22 - (Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni)

1. Le strutture ricettive costituenti l’ospitalità diffusa e il “centro di ricevimento” sono localizzati in più borghi o nuclei storici o ed

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Art. 23 - (Servizi offerti e dotazioni, impianti e attrezzature forniti)

1. L’ospitalità diffusa, oltre ai servizi minimi ed alle dotazioni richieste dalla vigen

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Art. 24 - (Attribuzione della denominazione aggiuntiva e autorizzazione amministrativa per l’ospitalità diffusa)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge le Province provvedono alla verifica delle caratteristiche e dei requisiti disciplinati dal presente regolamento ed attribuiscono, con apposito provvedimento, la den

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Titolo IV - DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE


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Art. 25 - (Villaggio albergo)

1. Assumono la denominazione di villaggio albergo gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione

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Art. 26 - (Villaggio residenza turistica alberghiera)

1. Assumono la denominazione di villaggio residenza turistica alberghiera le R.T.A. caratterizzate da

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Art. 27 - (Motel)

1. Assumono la denominazione di “motel” gli alberghi, di norma, ubicati nelle vicinanze d

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Art. 28 - (Country house)

1. Gli alberghi, le locande, le residenze d’epoca e le R.T.A. possono assumere la denominazione aggiuntiva di “country house” qualora siano localizzate in ville padronali o fabbricati rurali con caratteristiche architettoniche tipiche, localizzati in aperta campagna o in piccoli borghi

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Art. 29 - (Alberghi centro congressi)

1. Le strutture ricettive alberghiere classificate ad un livello non inferiore a tre stelle, con escl

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Art. 30 - (Club di prodotto)

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TITOLO V - DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICO RICETTIVI


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Art. 31 - (Complessi turistico ricettivi)

1. Le strutture costituenti i complessi turistico ricettivi di cui all’articolo 36 della Legge sono classificate separatamente con l’indicazione dei servizi, locali, spazi, attrezzature, impianti e dotazioni comuni, utilizzati congiuntamente nel rispetto di quanto previsto al comma 2.

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TITOLO VI - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE


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Art. 32 - (Classificazione)

1. Le strutture ricettive alberghiere ai sensi dell’articolo 48 della Legge sono classificate nei seguenti livelli:

a) cinque per gli alberghi (da una a cinque stelle);

b) tre per le residenze turistico-alberghiere e per le locande (da due a quattro stelle);

c) tre per le residenze d’epoca e per gli alberghi diffusi (da tre a cinque stelle).

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Art. 33 - (Classificazione provvisoria)

1. La classificazione provvisoria di cui all’articolo 50 della Legge viene attribuita sulla base del progetto tecnico e degli elaborati predisposti per l'ottenimento del permesso di costruire, integrati da una dichiarazi

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Art. 34 - (Procedure di classificazione)

1. Per ottenere la classificazione, il titolare della struttura ricettiva è tenuto a presentare alla Provincia competente per territorio una dichiarazione dei requisiti recante l’indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva alberghiera utilizzando gli specifici modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente.

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Art. 35 - (Variazione del titolare della struttura)

1. Nel caso di variazione del titolare dell’attività ricettiva, il subentrante è

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Art. 36 - (Variazione della classificazione e aggiornamento dati)

1. I titolari delle strutture ricettive classificate ai sensi degli articoli 34, 43 e 44 comunicano, ai sensi dell’articolo 49, comma 4 della Legge, ogni variazione dei dati contenuti nel modello di classificazione entro trenta giorni dall’avvenuta variazione.

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Art. 37 - (Sopralluoghi)

1. Le Province a seguito delle classificazioni attribuite ai sensi degli articoli 34, 43 e 44, procedono, entro ventiquattro mesi, tramite sopralluoghi alla verifica degli standard dei servizi, delle dotazioni e de

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Art. 38 - (Monitoraggio della qualità)

1. Al fine di assicurare, attraverso il coinvolgimento dei clienti, il monitoraggio della qualità delle strutture ricettive alberghiere, in vista di una progressiva elevazione degli standard dei servizi, delle dotazioni e d

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Art. 39 - (Elenco delle caratteristiche qualitative)

1. La Giunta regionale, sentito lo specifico Comitato tecnico di cui all’articolo 54 della Legg

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Art. 40 - (Informazioni per il pubblico)

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti devono essere esposti in modo ben visibile:

a) licenza di esercizio;

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Art. 41 - (Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive alberghiere)

1. La denominazione della struttura ricettiva alberghiera non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive alberghiere appartenenti alla medesima tipologia nell’ambito

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Art. 42 - (Autorizzazione all’esercizio delle strutture ricettive alberghiere)

1. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività delle strutture ricettive alberghiere è subordinato al preventivo rilascio della classificazione di cui all’articolo 32, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 56, comma 2, l

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Art. 43 - (Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti)

1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento le Province inviano ai titolari delle strutture ricettive alberghiere, classificate ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) nonché certificate ai sensi della legge regionale 15 novembre 1996, n. 49 (Istituzione e disciplina delle locande), una dichiarazione dei requisiti recante l’indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature possedute sulla base della classificazione o della certificazione attribuita ai sensi della previgente no

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Art. 44 - (Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti ai sensi dell’articolo 70 della Legge)

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 43, commi 1, 2, 3 e 4, i titolari delle strutture ricettive alberghiere ricadenti nelle fattispecie di cui all'articolo 70 della Legge compilano lo specifico modello relativo ai requisiti per i quali, con le tempistiche di cui alle allegate tabelle "A", "B" e "C", si impegnano ad adeguarsi.

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Art. 45 - (Norma transitoria per la classificazione provvisoria)

1. La classificazione provvisoria o quella definitiva di strutture ricettive alberghiere per le quali siano stati avviati i procedimenti per l’attribuzione della classificazione provvisoria o per il rilascio del titolo

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TITOLO VII - DISCIPLINA DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE


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Art. 46 - (Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive alberghiere)

1. Ai sensi dell’articolo 60 della Legge i titolari delle strutture ricettive alberghiere comunicano alle Province, utilizzando lo specifico modello, nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 36, commi 2 e 3, i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. I prezzi comunicati entro il 1° ottobre di ogni anno hanno validità dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Le Province, nei sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvedono, utilizzando il sistema informativo regionale, alla verifica e all’eventuale aggiornamento della sezione tariffe della banca dati regionale. Le Province provvedono successivamente ad inviare alle strutture ricettive alberghiere la tabella delle tariffe vidimata.

3. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

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TITOLO VIII - MODALITÀ DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI TECNICI


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Art. 47 - (Costituzione dei Comitati Tecnici)

1. I componenti dei Comitati tecnici di cui all’articolo 54 della Legge sono designati, entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Provincia competente, dagli Enti e congiuntamente dalle associazioni di categori

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Art. 48 - (Funzionamento dei Comitati Tecnici)

1. I Comitati tecnici istituiti ai sensi dell’articolo 54 della Legge si riuniscono almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione deve pervenire a mezzo fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riuni

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Art. 49 - (Funzioni dei Comitati Tecnici)

1. I Comitati Tecnici provinciali svolgono funzione di consulenza alla Regione in merito alla predisposi

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TITOLO IX - ABROGAZIONI


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Art. 50 - (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regiona

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ALLEGATI


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ALLEGATO - “A” TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI “ALBERGHI” - “LOCANDE” E “RESIDENZE D’EPOCA”

N7



Livelli di Classifica (Stelle)


Descrizione dei requisiti

*

(1)

**

(2)

***

(3)

****

(4)

*****

(5)

1

PRESTAZIONE DI SERVIZI






1.01

Servizi di ricevimento e di portineria






1.01.1

assicurati 24/24 ore, di cui 16 ore con almeno un addetto in via esclusiva per ciascun servizio (6)





X

1.01.2

assicurati 24/24 ore, di cui 16 ore con un addetto in via esclusiva (6)




X


1.01.3

assicurati 24/24 ore, di cui 16 ore con almeno un addetto (7)



X



1.01.4

assicurati 16/24 ore con almeno un addetto (7)

X

X




1.02

Servizio di notte






1.02.1

portiere di notte




X

X

1.02.2

addetto (7) (30)



X



1.02.3

addetto disponibile a chiamata nelle ore in cui non sono attivi i servizi di ricevimento e portineria (7)

X

X




1.03

Servizio informazioni turistiche (8)






1.03.1

Assicurato nell’orario e con personale del ricevimento



X

X

X

1.04

Servizio custodia valori (11)






1.04.1

in cassette di sicurezza nelle camere




X

X

1.04.2

in cassette di sicurezza nel 50% nelle camere



X



1.04.3

In cassaforte dell’albergo

X

X

X

X

X

1.06

Trasporto interno dei bagagli






1.06.1

assicurato 24/24 ore a cura del personale di cui 16 ore a cura del personale addetto (7)





X

1.06.2

assicurato 16/24 ore a cura del personale, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela (10)




X


1.06.3

assicurato 8/24 ore a cura del personale, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela (10)



X



1.06.4

A mezzo carrello a disposizione della clientela

X

X




1.08

Servizio di prima colazione






1.08.1

servizio in camera a chiamata (negli orari di erogazione del servizio)




X

X

1.08.2

in sala apposita





X

1.08.3

in sala apposita o ristorante




X


1.08.4

in sale/aree comuni destinate anche ad altri usi


X

X



1.09

Servizio di bar nel locale/area ove è ubicato l’impianto






1.09.1

assicurato 16/24 ore con addetto in via esclusiva, nelle restanti ore con addetto (6) (7)





X

1.09.2

assicurato 16/24 ore di cui 8 ore con addetto in via esclusiva (6) e 8 ore con addetto (7)




X


1.09.3

assicurato 12/24 ore con addetto (7) (31)


X

X



1.09.4

assicurato con distributore automatico (11)

X





1.10

Servizio di bar nelle aree comuni






1.10.1

assicurato 16/24 ore con addetto esclusivo (6) (12)





X

1.10.1 bis

assicurato 16/24 ore di cui 8 ore con addetto in via esclusiva (6) e 8 ore con addetto (7)




X


1.10.2

assicurato 12/24 (10)



X



1.11

Servizio di bar nelle camere






1.11.1

100% delle camere con frigobar e con servizio 24/24 ore a cura di addetto (11)





X

1.11.2

100% delle camere con frigobar (11) e con servizio 16/24 ore con addetto (7)




X


1.11.3

servizio assicurato 12/24 (10)



X



1.12

Servizio ristorante (13)






1.12.1

servizio ristorante





X

1.13

Servizio di ristorante in camera (13)


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ALLEGATO - “B” TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE “RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE”

N7



Livelli di Classifica (Stelle)


Descrizione dei requisiti

**

(2)

***

(3)

****

(4)

1

PRESTAZIONE DI SERVIZI




1.01

Servizi di ricevimento e di portineria




1.01.1

assicurati 24/24 ore di cui 16 ore con un addetto in via esclusiva (6)



X

1.01.2

assicurati 24/24 ore di cui 16 ore con almeno un addetto (7)


X


1.01.3

assicurati 12/24 ore con almeno un addetto, nelle restanti ore con addetto disponibile a chiamata (7)

X



1.02

Servizio di notte




1.02.1

addetto disponibile (7) (25)


X

X

1.02.2

addetto disponibile a chiamata nelle ore in cui non sono attivi i servizi di ricevimento e portineria (7)

X



1.03

Servizio informazioni turistiche (8)




1.03.1

assicurato nell’orario e con personale del ricevimento (7)


X

X

1.04

Servizio custodia valori (9)




1.04.1

In cassette di sicurezza nei singoli appartamenti



X

1.04.2

In cassaforte della R.T.A.


X

X

1.06

Trasporto interno dei bagagli




1.06.1

assicurato 8/24 ore a cura del personale, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela (10)



X

1.06.2

assicurato 4/24 ore a cura del personale, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela (10)


X


1.06.3

a mezzo carrello a disposizione della clientela

X



1.07

Servizio di bar nel locale/area ove è ubicato l’impianto




1.07.1

assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto (7)



X

1.09

Servizio di bar nei locali/aree comuni




1.09.1

assicurato 8/24 ore a cura del personale addetto (7)



X

1.10

Divise per il personale (9)




1.10.1

divise per il personale con targhette


X

X

1.11

Lingue estere correntemente parlate (11) (12)




1.11.1

dal gestore o addetto 2 lingue tra cui l’inglese



X

1.11.2

dal gestore o addetto 1 lingue tra cui l’inglese


X


1.11.3

dal gestore o addetto l’inglese

X



1.11.4

dai capi servizio di ricevimento 2 lingue tra cui l’inglese



X

1.11.5

dai capi servizio di ricevimento la lingua inglese


X


1.12

Servizio di centralino telefonico




1.12.1

assicurato da addetto 24/24 ore


X

X

1.13

Cambio biancheria nelle unità abitative (salvo diversa richiesta cliente per la salvaguardia ambientale)





lenzuola e federe




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39986 1400676
ALLEGATO “C” - TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI “ALBERGHI DIFFUSI”

N7




Livelli di Classifica (Stelle)


Descrizione dei requisiti

***

(3)

****

(4)

*****

(5)

1

PRESTAZIONE DI SERVIZI




1.01

Servizi di ricevimento e di portineria




1.01.1

assicurati 24/24 ore, di cui 12 ore con almeno un addetto in via esclusiva per ciascun servizio. (6)



X

1.01.2

assicurati 24/24 ore, di cui 12 ore con un addetto in via esclusiva. (6)


X


1.01.3

assicurati 24/24 ore, di cui 12 ore con almeno un addetto. (7)

X



1.02

Servizio di notte




1.02.1

portiere di notte


X

X

1.02.2

addetto disponibile (7) (30)

X



1.03

Servizio informazioni turistiche (8)




1.03.1

assicurato nell’orario e con personale del ricevimento

X

X

X

1.04

Servizio custodia valori (9)




1.04.1

in cassette di sicurezza nelle camere


X

X

1.04.2

in cassette di sicurezza nel 50% nelle camere

X



1.04.3

In cassaforte dell’albergo

X

X

X

1.06

Trasporto dei bagagli nel caso di unità abitative raggiungibili con autovettura




1.06.1

assicurato 24/24 ore a cura del personale di cui 16 ore a cura del personale addetto (7)



X

1.06.2

assicurato 16/24 ore a cura del personale, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela (10)


X


1.06.3

assicurato 8/24 ore a cura del personale, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela (10)

X



1.07

Trasporto dei bagagli dall’area di parcheggio alle unità abitative qualora non raggiungibili da autovettura (10)




1.07.1

assicurato 24/24 ore, su richiesta della clientela



X

1.07.2

assicurato 16/24 ore, su richiesta della clientela, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela (10)


X


1.07.3

assicurato 8/24 ore, su richiesta della clientela, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela (10)

X



1.09

Servizio di prima colazione (11)




1.09.1

servizio in camera a chiamata (negli orari di erogazione del servizio)


X

X

1.09.2

In sala apposita



X

1.09.3

In locale/area destinata ad altri usi

X

X


1.10

Servizio di bar nella sala/area ove è ubicato l’impianto (11) (12)




1.10.1

assicurato 12/24 ore con addetto in via esclusiva (6) nelle restanti ore con addetto (7)



X

1.10.2

assicurato 12/24 ore con addetto in via esclusiva (6) e 8 ore con addetto (7)


X


1.10.3

assicurato 8/24 ore con addetto (7)

X



1.11

Servizio di bar nei locali/aree comuni (11) (12)




1.11.1

assicurato 12/24 ore con addetto (7)


X

X

1.11.2

assicurato 8/24(10)

X



1.12

Servizio di bar nelle camere (11) (12)




1.12.1

100% delle camere con frigobar e con servizio assicurato 12/24 ore a cura di addetto (7)



X

1.12.2

100% delle camere con frigobar e con servizio assicurato 8/24 ore con addetto (7)


X


1.12.3

assicurato 6/24 ore (10)

X



1.13

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Allegato “OD” - TABELLA OD: Requisiti di servizi, dotazioni, impianti e attrezzature dell’Ospitalità diffusa


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39986 1400678
1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni: assicurati nell’ambito del centro di ricevimento 12/ 24 ore con almeno un addetto. Il personale che fornisce il servizio deve essere in grado di fornire informazioni sulle iniziative e sull’offerta del territorio. Presso il centro di ricevimento deve essere messo a disposizione dei clienti materiale informativo turistico sul territorio, in particolare sull’ambiente, sulla storia, sui prodotti tipici, sulla cultura e folclore locale

1.02 Servizio di prima colazione: obbligatorio per le strutture co

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39986 1400679
2 - DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

2.01 N14

2.02 Linee telefoniche esterne: una linea telefonica con

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39986 1400680
Allegato “CO”


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39986 1400681
Parte A

Gli alberghi “centro congressi” devono possedere i seguenti requisiti:

A 1 I locali utilizzati devono essere indipendenti dai luoghi riservati ad altre attività ed of

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39986 1400682
Parte B

Le sale congressi dovranno essere dotate delle seguenti installazioni tecniche fisse:

B 1 impianto di climatizzazione

B 2 potenza elettrica adeguata al funzionamento dell’illuminazione, delle proiezioni e dell’amplificazione, opportunamente distribuita nella sala stessa

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39986 1400683
Allegato “L”

Per l'autorizzazione all’abbinamento alla classificazione a stelle della denominazione “lusso” simboleggiata con lettera “L” - da inserire nel segno distintivo dell'esercizio di cui al comma 4 dell’articolo 32 del presente Regolamento, si prendono in considerazione i seguenti "standard":

- Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da: vista panoramica; rilevanti pregi architettonici, artistici e decorativi della costruzione; particolare interesse storico e di tradizione dell'albergo in relazione anche alla sua abituale clientela; costruzione armonicamente inserita in contesto ambientale di particolare interesse storico, artistico, monumentale o naturale; tipo di costruzione che per gusto estetico, ubicazione, protezione da rumori, presenza di parco o di altri ampi spazi riservati s

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