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L.R. Lazio 30/10/2008, n. 19

Modifica a disposizione legislativa in materia di attività produttive di cui alle L.R. 18 novembre 1999, n. 33; 28 aprile 2006, n. 4; 29 novembre 2006, n. 21 e successive modifiche.
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[Premessa]



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Art. 1 - (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche)

1. All’articolo 4 della l.r. 33/1999 R sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 5, comma 2 del d.lgs. 114/1998, dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) della presente legge limitatamente al settore merceologico alimentare, del titolo autorizzatorio, ove previsto dalla presente legge, nonché al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali.”;

b) al comma 3 bis:

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Art. 2 - (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 “art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25””)

Omissis

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Art. 3 - (Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 “Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche”)

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 21/2006 R è sostituita dalla seguente:

“d) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni aderenti o facenti parte di quelle previste dalla lettera e);”.

2. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 21/2006 dopo le parole: “lettere b)” sono inserite le seguenti: “, numero 2,”.

3. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) ai criteri generali per l’adozione da parte dei comuni degli strumenti normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico;”.

4. All’articolo 8 della l.r. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: “diploma di scuola alberghiera” sono inserite le seguenti: “o atte

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Art. 4 - (Disposizione transitoria)


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Dalla redazione