Gli indirizzi attuativi della presente circolare si applicano ai piani e programmi di manutenzione, sistemazione idrogeologica e idraulico - forestale posti in essere dalla Regione Piemonte attraverso l'azione delle Direzioni Regionali competenti. Le medesime disposizioni si applicano anche ai piani e programmi pluriennali di sistemazione e manutenzione delle Comunità Montane e degli altri Enti Pubblici. La programmazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta avviene in accordo con i presenti indirizzi, per quanto attiene invece agli aspetti procedurali e autorizzativi gli interventi eseguiti dalle squadre forestali regionali seguono la procedura definita da specifica circolare dell'Assessorato Competente.
1. Tipologie di intervento previste
Le tipologie di intervento previste comprendono sia interventi di manutenzione che nuove opere di sistemazione nell'ambito del quadro normativo di riferimento (artt. 14, 15, 16 e 17) delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001.
In specifico per quanto riguarda le attività di manutenzione si richiama la Direttiva n. 5 (Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione) approvata con deliberazione di CI. del 15 aprile 1998 e si concorda sulla definizione del Comitato di Consultazione dell'Autorità di Bacino che ritiene che debbano essere considerate attività di manutenzione tutte le azioni volte al mantenimento e al ripristino della funzionalità ecologica del territorio oltre alla funzionalità idraulica di tutte le opere, manufatti e strutture necessarie per il perseguimento degli obiettivi del P.A.I. Gli interventi di rinaturazione, se volti al ripristino della funzionalità ecologica di un ecosistema o parte di esso (es. i tratti fluviali) sono da considerarsi interventi di manutenzione del territorio. L'attività di manutenzione non deve riguardare solo le opere ed i corsi d'acqua bensì l'intero territorio del bacino.
Gli interventi di manutenzione si distinguono in ordinaria e straordinaria; i primi rivestono carattere strategico al fine di garantire una costante ed efficace azione di prevenzione dei dissesti; si tratta delle operazioni svolte periodicamente e ordinariamente al fine di mantenere in buono stato di efficienza idraulico-ambientale gli alvei fluviali, in buone condizioni di equilibrio i versanti e in efficienza le opere idrauliche e quelle di sistemazione idrogeologica.
1.1. Interventi di manutenzione
La manutenzione idrogeologica e idraulico-forestale si identifica con quelle operazioni necessarie a mantenere o ripristinare l'originaria funzionalità, qualità ed efficienza di una pendice o di un corso d'acqua:
1) gestione delle vegetazione riparia comprendente la rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti.
I tagli dovranno essere condotti secondo criteri selvicolturali seguendo le indicazioni riportate in Appendice e dovranno essere finalizzati a:
a) garantire il regolare deflusso delle acque nelle sezioni utili;
b) mantenere e rinaturalizzare le cenosi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii in funzione degli effetti positivi indotti dalla presenza della vegetazione sulla stabilità delle sponde e sulla qualità biologica dei corsi d'acqua, laddove comunque le formazioni arboreo - arbustive non costituiscano pregiudizio al regolare deflusso delle acque.
2) rimozione dei rifiuti solidi, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata; rimozione di material alluvionale dalle banchine;
3) ripristino della sezione di deflusso, inteso come asportazione o spostamento del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmatura di depressioni ed erosioni;
4) ripristino della officiosità idraulica delle luci di attraversamenti, ponticelli, tombini, tratti tombati con rimozione del materiale litoide da ridistribuire preferibilmente in alveo, e di altri materiali da portare a discarica autorizzata;
5) sistemazione e protezione spondale, intese come risagomatura, collocazione di materiale litoide movimentato in alveo a protezione di erosioni spondali, manutenzione di difese spondali esistenti;
6) manutenzione delle arginature e loro accessori, intesa come taglio della vegetazione arborea sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti con eventuale recupero delle quote originarie della sommità arginale, interventi di conservazione e ripristino del paramento, manutenzione di opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale (canali scolmatori, paratoie, ecc.), manutenzione e ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una precisa individuazione dei tratti fluviali;
7) manutenzione di briglie e salti di fondo, intesa come sistemazione delle briglie con idonei interventi a salvaguardia di possibili fenomeni di aggiramento o scalzamento o erosione dell'opera da parte delle acque, svuotamento periodico di briglie selettive;
8) interventi di rinaturazione in coerenza con quanto previsto dagli art. 15 e 36 delle norme del P.A.I. come definiti nella specifica direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po all'art. 3 punto 5 lettere b, d, e, f, h, i, k, l, m, o, q, r, t, u, v, w;
9) manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica di cui alla Delib.C.R. 31 luglio 1991, n. 250-11937, modificata dalla Delib.C.R. 2 aprile 1997, n. 377-4975;
10) manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali).
11) disgaggio di massi pericolanti;
12) rimodellamento e chiusura delle fessure di taglio;
13) interventi di ricostituzione e miglioramento di boschi aventi funzioni protettive, rimboschimenti, rinaturalizzazioni e interventi fitosanitari a carico di soprassuoli boschivi colpiti da avversità biotiche e abiotiche, intesi come rimozione dei soggetti schiantati, indeboliti o instabili che potenzialmente possono accumularsi sui versanti o negli impluvi prospicienti il corso d'acqua principale.
14) ripristino localizzato della stabilità dei versanti con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica di cui alla Delib.C.R. 31 luglio 1991, n. 250-11937, modificata dalla Delib.C.R. 2 aprile 1997, n. 377-4975;
15) opere di sostegno delle sponde e dei versanti latistanti il corso d'acqua a carattere locale e di modeste dimensioni e piccole opere idrauliche realizzate attraverso l'utilizzo di materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica di cui alla Delib.C.R. 31 luglio 1991, n. 250-11937, modificata dalla Delib.C.R. 2 aprile 1997, n. 377-4975.
Si tratta di opere minori e d'interventi che possono prevedere anche diverse tipologie di opere di ingegneria naturalistica semplici, standardizzate e di rapida esecuzione da realizzare su un elemento lineare o un'area puntuale e circoscritta, sono escluse quindi opere complesse (ad esempio scogliere rivegetate e opere in terra rinforzata) che coinvolgono ampie superfici quali significative porzioni di versante, cospicui tratti di corsi d'acqua, oppure vaste aree degradate da fattori naturali o antropici.
Nell'ambito delle tipologie di intervento sopra richiamate ed in esclusivo rapporto di dipendenza funzionale dalle stesse, è ammessa a finanziamento la manutenzione delle piste di accesso al corso d'acqua ed al cantiere di lavoro.
1.2 Interventi di sistemazione
Le nuove opere di sistemazione, fatto salvo quelle di carattere locale previste dai punti 14) e 15) del paragrafo precedente, saranno previste in coerenza con le indicazioni del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. A tal fine si potrà tenere conto, sia sul reticolo idrografico sia sui versanti, di interventi di diverso tipo quali:
- interventi localizzati e puntuali: opere di sistemazione che agiscono localmente sul fenomeno e che hanno lo scopo di una soluzione definitiva, o perlomeno significativa della criticità, senza presentare però influssi negativi sul resto del bacino;
- interventi su aree: opere di sistemazione che interessano porzioni rilevanti di territorio (ad esempio interventi su erosioni diffuse). La loro programmazione dovrà basarsi sulla stima dell'efficacia in relazione alle criticità individuate e sulla valutazione dell'assenza di impatti negativi in altri settori del bacino.
2. Pianificazione e programmazione degli interventi
Gli Enti Attuatori, con il coordinamento della Regione Piemonte, in coerenza con il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po e le relative norme di attuazione, e secondo quanto previsto dalla pianificazione regionale di settore, individuano gli interventi di manutenzione alvei e di sistemazione dei versanti all'interno del bacino idrografico di propria competenza, segnalano le necessità e le priorità individuate ai soggetti previsti dalla normativa vigente e secondo la modalità dettate dalle disposizioni attuative.
La programmazione degli interventi - che per loro natura possono incidere anche in modo significativo sulla conservazione e la tutela della risorsa idrica - dovrà tenere conto relativamente a questi specifici aspetti del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Delib.C.R. 13 marzo 2007, n. 117-10731.
Il PTA costituisce piano stralcio di settore del Piano di bacino del fiume Po, conseguentemente la programmazione deve essere coordinata e redatta in conformità ad esso.
La Regione Piemonte attraverso il Settore idraulica forestale e tutela del territorio e il "Coordinamento regionale manutenzione alvei e bacini montani" di cui al punto successivo, in accordo con le Province, le ATO e le Comunità Montane coordina e concorre al finanziamento degli interventi, promuove la predisposizione di iniziative specifiche e programmi finalizzati alla manutenzione del territorio montano e collinare allo scopo di assicurare agli stessi tutela delle risorse naturali, stabilità e sicurezza.
2.1 Coordinamento regionale manutenzione alvei e bacini montani
Il "Coordinamento regionale manutenzione alvei in zone montane" istituito con Delib.G.R. 22 marzo 1999, n. 42-26910 viene integrato per quanto attiene agli scopi, alle forme di funzionamento e ai relativi componenti come specificato nell'allegato B.
Il Coordinamento Regionale è, tra l'altro, chiamato a valutare i Programmi regionali e degli altri Enti in materia di sistemazioni e manutenzioni idrogeologiche e idraulico-forestali verificandone la coerenza con gli strumenti di pianificazione in vigore ed esprime una valutazione tecnico-amministrativa ai fini dei successivi finanziamenti.
2.2 Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana. (PISIMM).
La definizione delle priorità di intervento deve avvenire nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalle disposizioni legislative in vigore e in particolare:
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po;
- il Piano di tutela delle acque;
Per le zone montane, in specifico al fine di ottimizzare le risorse, si ritiene indispensabile che la programmazione dei lavori di manutenzione e sistemazione avvenga nell'ambito del Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale ex art. 37 L.R. n. 16/1999 che comprenderanno in dettaglio anche gli interventi previsti in applicazione dell'art. 8 co. 4 della L.R. n. 13/1997 in modo da avere in un unico strumento programmatorio denominato "Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana" la panoramica delle esigenze di intervento necessarie alla manutenzione del territorio.
A tal fine il Coordinamento regionale manutenzione alvei e bacini montani, in collaborazione con il Comitato Tecnico previsto dall'art. 13 della L.R. n. 13/1997, l'Autorità di Bacino, l'UNCEM, ATO e Province predisporrà specifiche "Linee guida per l'elaborazione dei Programmi di intervento di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana" che consentiranno la redazione da parte delle Comunità Montane della nuova programmazione unitaria.
In attesa della redazione dei nuovi programmi è opportuno impartire le seguenti disposizioni attuative:
b) Detto Programma, denominato "Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana" (PISIMM) coerente agli indirizzi di pianificazione adottati dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, costituisce l'insieme delle proposte di intervento associate alle diverse criticità individuate sulla base delle indagini effettuate nell'ambito del bacino montano di riferimento tenendo conto anche delle indicazioni derivanti dal "Progetto Manumont di Piano direttore per la manutenzione del territorio montano" e dalle relative linee guida predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po; esso è ordinato secondo criteri di priorità conseguenti all'urgenza e al grado di rischio connesso.
c) Il Programma Pluriennale è quindi costituito dagli interventi previsti nei P.M.O. ATO, se già predisposti, integrati da ulteriori interventi finanziati ex art. 37 L.R. n. 16/1999, o con altri contributi pubblici e contiene le proposte degli interventi di sistemazione idrogeologica, idraulico-forestale e manutenzione che saranno attuati con le disponibilità finanziare provenienti dalle due fonti normative e da altre fonti finanziamento; per tale motivo, dette proposte verranno trattate in capitoli separati; il Programma costituisce inoltre la base informativa fondamentale per la programmazione regionale di settore che viene attuata in coerenza con le indicazioni di priorità in esso contenute.
d) Le modalità e i criteri da utilizzarsi per la redazione del Programma e per l'erogazione dei finanziamenti previsti ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 16/1999 sono contenuti nell'Allegato C. Il Programma ha una durata quinquennale. Per quanto attiene agli interventi di manutenzione finanziati dalle ATO secondo quanto previsto dalla L.R. n. 13/1997 art. 8, fermo restando quanto stabilito dalla Det. n. 4/2003 della Conferenza Regionale delle risorse idriche, allo scopo di uniformare la programmazione di settore a cadenza quinquennale nonché dettare disposizioni comuni e omogenee a livello regionale, il Coordinamento regionale, ampliato ai rappresentanti delle ATO, Province e all'UNCEM definirà specifiche linee guida.
e) Il Programma viene trasmesso alla segreteria del Coordinamento Regionale per la espressione della valutazione tecnico-amministrativa e all'ATO per l'attività di competenza (istruttoria degli interventi di manutenzione ordinaria, approvazione/presa d'atto, erogazione dei finanziamenti previsti dalla L.R. n. 13/1997).
f) Entro l'anno successivo dalla esecuzione dei lavori viene trasmessa alla Regione Piemonte la documentazione attestante la realizzazione degli interventi distinti per fonte di finanziamento ed all'ATO la documentazione da questa specificamente richiesta per l'erogazione dei fondi di propria competenza.
g) Il Programma di interventi e le relative opere realizzate sono censiti, organizzati e monitorati dalla Regione nell'ambito del proprio sistema informativo (SITEM) che verrà messo a disposizione degli enti territoriali e degli enti attuatori per la pianificazione della difesa del suolo e la programmazione degli interventi e la successiva rendicontazione.
h) Al fine di abbreviare e snellire gli iter autorizzativi, gli Enti attuatori per acquisire le autorizzazioni, pareri o nulla osta sui progetti degli interventi compresi nel Programma, utilizzano l'istituto della Conferenza dei Servizi previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.; inoltre gli interventi programmati per l'anno successivo, di particolare complessità, possono essere trasmessi sottoforma di progetti preliminari, secondo le modalità stabilite dalla Regione, al Coordinamento Regionale, che procederà a una analisi di prefattibilità, fornendo anche indicazioni di natura tecnico-procedurale alla Comunità Montana.
La progettazione degli interventi di manutenzione e sistemazione è condotta dai soggetti attuatori nel rispetto delle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.lgs 163/2006 e regolamento attuativo).
Nella progettazione degli interventi dovranno trovare applicazione le disposizioni generali e specifiche contenute nelle Direttive Tecniche assunte dall'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazioni di Comitato Istituzionale, in particolare si richiamano le seguenti direttive:
- Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica (Delib.C.I. n 18/2001 del 26 aprile 2001);
- Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po; (D.P.C.M. 24 luglio 1998);
- Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione (Delib.C.I. n 1/1998 del 15 aprile 1998);
- Direttiva per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua (Delib.C.I. n 9/2006 del 04 aprile 2006);
- Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione (Delib.C.I. n. 8/2006 del 04 aprile 2006).
In riferimento a quest'ultima direttiva qualora gli interventi siano ricompresi nella casistica del Paragrafo 1 punto 8) e ricadano nell'ambito definito dall'art. 36 del PAI, i progetti di rinaturazione dovranno essere muniti di specifico provvedimento autorizzativo di cui al punto 3 del medesimo articolo.
Si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 33 del PTA (Tutela delle aree di pertinenza di corpi idrici) e su quanto le specifiche disposizioni regionali attuative potranno prevedere, in particolare sulla disciplina degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e soprassuolo.
Si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquati
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