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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Basilicata 04/06/2008, n. 8
L.R. Basilicata 04/06/2008, n. 8
- L.R. 04/03/2016, n. 5
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Art. 1 - Generalità1. La Regione favorisce lo sviluppo e la presenza su tutto il territorio regionale de |
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Art. 2 - Definizione, caratteristiche e servizi minimi1. Si definisce "Bed & Breakfast" l'attività ricettiva, a conduzione ed organizzazione familiare svolta in maniera occasionale e non imprenditoriale, che fornisce alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi, per un massimo di quattro camere ed otto posti letto totali. 2. Nei comuni, nelle frazioni e negli altri centri abitati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici, con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti |
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Art. 3 - Inizio dell'attività1. L'esercizio dell'attività Bed & Breakfast è consentita previa presentazione di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche, al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione presso cui svolgere l'attività stessa. 2. La dichiarazione di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriètà di cui al D.P.R. n. 445/2000 e deve contenere: a) le generalità complete del richiedente; b) la denominazione dell'esercizio e l'ubicazione dell'esercizio; |
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Art. 4 - Obblighi del gestore del Bed & Breakfast1. Il gestore di Bed & Breakfast, attesa l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge, deve altresì: |
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Art. 5 - Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dell'esercizio dell'attività1. Fermo restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, il Comune territorialmente competente effettua la vigilanza sull'osservanza da parte del titolare o del gestore di Bed & Breakfast delle disposizioni della presente legge. 2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, nel caso di accertamento di violazioni della presente legge, il Comune diffida il titolare o il gestore, con atto scritto |
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Art. 6 - Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell'attività1. Il titolare dell'attività di Bed & Breakfast che intende sospendere temporaneamente l'esercizio deve darne preventiva comunicazione al Comune indicando il periodo di sospension |
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Art. 7 - Subingresso e vicende modificative della classificazione1. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, della titolarità e/o disponibilità d |
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Art. 8 - Simbolo regionale del B &B1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, adotta il Simbolo identificativo |
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Art. 9 - Contributi1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione Basilicata, in conformità con le strategie delineate nel |
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Art. 10 - Sanzioni1. Il Comune territorialmente competente, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 5, irroga le seguenti sanzioni amministrative: a) apertura abusiva di una struttura e esercizio abusivo dell'attività |
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Art. 11 - Norma transitoria1. Le istanze, e la relativa documentazione, per le quali non sia stato esaurito l'iter autorizzativo previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 37/2001 "Interventi per lo sviluppo della ricettività extral |
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Art. 12 - Abrogazione1. La Legge regionale n. 37 del 6 settembre 2001 "Interventi per lo sviluppo della ri |
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Art. 13 - Pubblicazione1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della |
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Allegato 1 previsto comma 6 dell'art. 2Servizi minimi obbligatori richiesti per l'esercizio di attività di Bed & Breakfast: a) Il "serv |
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Allegato 2 previsto dalla lett. b) comma 7 art. 2Requisiti per la classificazione "comfort" degli esercizi di Bed & Breakfast: a) tv in camera; |
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Allegato 3 previsto dal comma 3 dell'art. 3Documentazione richiesta per la dichiarazione di inizio attività di Bed & Breakfast: a) planimetria dell'immobile, firmata da tecnico abilitato, con l'indicazione dei vani e dei servizi nonché degli spazi messi a disposizione degli ospiti; |
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