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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Ass.R. Sicilia 19/03/2007, n. 7
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TESTO DEL DOCUMENTOCom'è noto, l'art. 3 del decreto legge in oggetto ha introdotto modifiche e aggiornamenti nella legislazione nazionale che regolamenta le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, R e di somministrazione di alimenti e bevande; mentre i successivi artt. 4, 5 e 11 contengono disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane; interventi nel campo della distribuzione di farmaci e in materia di soppressione di commissioni. È altresì noto che il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 3603/C del 28 settembre 2006, ha esplicitato alcuni orientamenti interpretativi delle norme contenute nel cosiddetto decreto Bersani. Anche il Ministero della salute ha voluto far conoscere le proprie valutazioni in ordine all'art. 5 del medesimo decreto, alle quali si rinvia per quanto si riferiscono alle competenze dei comuni. Questa Amministrazione ritiene, tuttavia, opportuno e necessario, alla luce dei numerosi quesiti pervenuti al competente dipartimento, impartire - tenendo anche conto delle considerazioni giuridiche formulate dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana con il parere n. 3270 del 22 febbraio 2007, appositamente richiesto - le seguenti direttive interpretative e operative alle quali attenersi, nelle more di diverse decisioni del legislatore regionale. Preliminarmente all'esame delle singole norme che in questa sede interessano, è opportuno precisare che la circolare ministeriale esplicitamente rinvia all'art. 3, comma 4, del decreto Bersani, il quale dispone che le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1, entro l'1° gennaio 2007. Pertanto, lo stesso decreto Bersani deve essere riferito alla legislazione statale in materia di commercio ancora vigente negli ambiti territoriali nei quali non sia stata esercitata dalle regioni o dalle province autonome la potestà legislativa per effetto dell'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Ove detta potestà sia stata esercitata, afferma la circolare in questione, restano vigenti fino al predetto termine di cui all'art. 3, comma 4 (1 gennaio 2007), le disposizioni legislative e regolamentari emanate dagli enti territoriali. Tali considerazioni sono da condividere. Infatti, alcune delle norme contenute nel decreto legge in esame trovano immediata applicazione diretta nel territorio della Regione siciliana, poiché hanno introdotto modifiche a disposizioni nazionali che si applicano anche nell'Isola, non avendo, sul punto, la Regione utilizzato la sua speciale competenza legislativa (...Nelle materie affidate alla competenza esclusiva regionale, in assenza di normativa regionale trova applicazione la legge statale - Uff. leg., leg. Reg. sic.). Altre norme, invece, non possono trovare immediata applicazione nel territorio della Regione, in quanto, sul punto, l'A.R.S. è già intervenuta legislativamente, emanando proprie disposizioni. Sulle possibili conseguenze del mancato recepimento del decreto legge all'1 gennaio 2007, questa Amministrazione è del parere che, sino a quando l'A.R.S. non interverrà, si continueranno ad applicare le norme regionali vigenti. L'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sul punto argomenta che, secondo il cosiddetto principio dottrinale della "prevenzione", nelle materie di competenza esclusiva della Regione (art. 14, lett. d, dello Statuto regionale, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455), le leggi statali non trovano applicazione in tutte quelle fattispecie che siano già state regolate da una legge regionale. Né può farsi riferimento, così come affermato dallo stesso Ufficio legale, al cosiddetto principio della "abrogazione" della norma regionale in contrasto con la norma nazionale, in quanto gli articoli del decreto Bersani non contengono principi di riforma economico-sociale bensì una disciplina di dettaglio in sé compiuta e autoapplicativa. Fra l'altro, osserva ancora l'organo di consulenza, nessun termine sembra assegnato alla Regione siciliana né sembra sussistere un obbligo di adeguamento della legislazione regionale siciliana ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto legge in esame. Ciò posto, nel dettaglio si osserva: Articolo 3, comma 1: "Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la |
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