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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 13/11/2006, n. 61
D. Pres.P. Bolzano 13/11/2006, n. 61
D. Pres.P. Bolzano 13/11/2006, n. 61
D. Pres.P. Bolzano 13/11/2006, n. 61
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 27/11/2020, n. 45
- D. Pres. P. 12/11/2020, n. 41
- D. Pres. P. 26/01/2018, n. 2
- D. Pres. P. 28/12/2017, n. 46
- D. Pres. P. 23/01/2015, n. 3
- D. Pres. P. 13/12/2012 n. 39
- D. Pres. P. 05/12/2012, n. 44
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Art. 2 - Definizioni |
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Art. 3 - Caratteristiche dei veicoli1. Le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzanti linee di prima categoria |
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Art. 4 - Domanda e documentazione1. La domanda volta ad ottenere la concessione va presentata all’Ufficio. Nella stessa il richiedente la concessione deve impegnarsi ad osservare le norme disciplinanti la costruzione e l’esercizio di impianti a fune in servizio pubblico e le prescrizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale mobilità. La domanda è corredata della seguente documentazione: a) pro |
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Art. 5 - Procedimento in caso di concorrenza1. L’Ufficio informa i concessionari delle linee interessate e gli altri richiedenti delle domande perve |
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Art. 6 - Modifica della concessione1. Ai sensi dell’articolo 9 della legge sono considerate varianti sostanziali alla linea, che rendono necessaria la modifica della concessione, salvo altri casi particolari: a) la sostituzione dell’impianto realizzante la linea con uno di altra tipologia; b) lo |
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Art. 7 - Rinnovo della concessione1. Il rinnovo della concessione è disposto dall’assessore o assessore provinciale competente in materia di mobilità. Nel relativo provvedimento è stabilita la categoria di appartenenza della linea di cui all’articolo 4 della legge ed è fissato il termine per l’adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e per l’esecuzione delle modifiche proposte. Con lo stesso provvedimento è approvato il disciplinare di rinnovo della concessione. 2. Dodici mesi prima della scadenza della concessione, l’Ufficio ne dà comunicazione alla pers |
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Art. 8 - Cessione della linea1. La cessione delle linee di trasporto funiviario, indipendentemente dalla categoria d |
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Art. 9 - Indennità per la revoca della concessione1. A prescindere dalle deduzioni previste dall’articolo 13, comma 1, della legge, l’indennità dovuta per la revoca della concessione è calcolata tenendo conto del costo convenzionale dell’impianto, come indicato nell’allegato A, determinato secondo le modalità di calcolo in vigore al momento del provvedimento di revoca. Dal costo così s |
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Art. 10 - Sistema di linea1. La domanda di riconoscimento del sistema, unitamente al piano di massima, la ricevuta della cauzione di cui all’articolo 19, comma 5, della legge ed il piano finanziario per la costruzione e l’esercizio dei singoli impianti, vanno presentati all’Ufficio. 2. I sistemi di linee possono essere riconosciuti su domanda di uno o più richiedenti. |
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Art. 11 - Progetto preliminare1. Il progetto preliminare di cui all’articolo 24 della legge è costituito dai seguenti elaborati tecnici: a) relazione tecnica generale relativa alle soluzioni tecniche adottate, contenente la descrizione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e relative all’esercizio, dell’impianto da realizzare; nella relazione si fa riferimento alla rispondenza alle prescrizioni tecniche speciali relative all’infrastruttura, indicando gli eventuali scostamenti da queste ultime, presentando argomentate giustificazioni con la dimostrazione del rispetto dei requisiti essenziali di cui all’allegato II della legge; |
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Art. 12 - Progetto funiviario definitivo1. Il progetto funiviario definitivo, di cui all’articolo 24 della legge, che viene esaminato dall’Ufficio ai fini dell’approvazione, deve individuare compiutamente l’opera nelle sue linee generali e negli elementi costitutivi, deve illustrarne le caratteristiche funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare e deve evidenziare tutte le caratteristiche significative per garantire la sicurezza dell’esercizio; a tale fine esso è composto dai seguenti elaborati tecnici: a) relazione tecnica generale riferita all’intero impianto, che illustra, anche in forma schematica, le caratteristiche principali e che riporta le specifiche costruttive e i limiti di impiego dei suoi elementi costitutivi in relazione alle prestazioni previste; ove vengano presentate richieste di scostamento dalle norme tecniche specifiche riguardanti l’infrastruttura, ne deve essere dimostrata la relativa necessità con una apposita relazione; b) dichiarazione del o della progettista dell’impianto, in cui si attesta che il progetto definitivo è redatto nel rispetto dei requisiti essenziali, di cui all’allegato II della legge e delle norme tecniche specifiche riguardanti l’infrastruttura, alla quale è allegata l’attestazione circa la reciproca compatibilità per tutte le interfacce esistenti in relazione ai componenti di sicurezza, ai sottosistemi e alla infrastruttura; c) planimetria generale della zona interessata dall’impianto in scala non minore di 1:25.000 con segnato a tratto rosso il tracciato della linea; d) piano quotato delle stazioni con riportate le curve di livello, in scala adeguata, illustrante sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiatori in entrata ed in uscita, sia i collegamenti con eventuali altri impianti della zona; |
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Art. 13 - Progetto funiviario esecutivo1. Il progetto funiviario esecutivo di cui all’articolo 24 della legge che viene depositato presso l’Ufficio deve comprendere, oltre a quanto previsto per il progetto definitivo: a) gli elaborati necessari per l’effettiva realizzazione delle infrastrutture, i calcoli di verifica dimensionale di tutte le strutture |
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Art. 14 - Analisi e relazione di sicurezza1. L’analisi di sicurezza e la relazione di sicurezza di cui all’articolo 46 della legge devono corrispondere a quanto previsto all’allegato III della stessa legge. 2. Possono essere presentate più analisi di sicurezza, che si riferiscono alle varie parti specialistiche dell’impianto, redatte dalle singole progettiste o dai singoli progettisti specialisti. 3. L’analisi di sicurezza tiene conto di tutti gli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza inerenti il sistema dell’impianto e l’ambiente nell’ambito della progettazione, dell’esecuzione e della messa in servizio, individuando, sulla base delle esperienze note fino ad oggi, tutti i rischi che possono verificarsi in esercizio, tenendo conto di tutte le possibili modalit&agr |
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Art. 15 - Assenza di pericolo da frane e valanghe1. Nel redigere le dichiarazioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera g), e all’articolo 12, comm |
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Art. 16 - Relazione sulle finalità dell’impianto1. La relazione sulle finalità dell’impianto di cui all’articolo 4 |
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Art. 17 - Ammontare del deposito cauzionale1. La misura del deposito cauzionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), è pari a: |
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Art. 18 - Domanda di collaudo1. La domanda di collaudo è corredata di: a) dichiarazione della ditta costruttrice sulle caratteristiche dei materiali impiegati e sulle saldature effettuate da parte di personale specializzato nell’infrastruttura dell’impianto e, in particolare, nelle strutture di essa aventi speciale importanza ai fini della sicurezza, nonché sulla completa ultimazione dell’opera a regola d’arte; |
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Art. 19 - Tariffe, orari, assicurazioni1. L’assessore o l’assessore competente in materia di mobilità può approvare criteri uniformi per la determinazione della tariffa massima applicabile per la corsa singola di ogni impianto, ad eccezione delle linee funiviarie di cui |
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Art. 20 - Oneri di sorveglianza e di collaudo1. La misura del contributo annuo per le spese di sorveglianza è indicata nell’allegato D. Tale contributo va versato annualmente, su richiesta dell’ “Ufficio” N8, a partire dall’anno successivo alla data di rilascio della concessione, della sua modifica o del suo rinnovo. L’intera quota annua è dovuta anche l’ |
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Art. 21 - Regolamento di esercizio1. L’esercizio dell’impianto si svolge secondo le modalità determinate nel regolamento di esercizio, approvato dall’Ufficio, su proposta del tecnico responsabile e del concessionario. Il regolamento di esercizio è redatto secondo schemi predisposti dall’Ufficio per i singoli tipi di impianto. Vanno osservate anche le disposizioni riportate nei regolamenti tecnici, nonché le altre eventuali presc |
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Art. 22 - Sorveglianza sugli impianti1. L’Ufficio può disporre, oltre alle ispezioni e verifiche funzionali di cui all’articolo 27 della legge, accertamenti atti a verificare l’ottemperanza alle norme tecniche e di esercizio e alle condizioni poste nell’atto di concessione, nonché l’esatta applicazione delle tariffe, degli orari approvati, n |
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Art. 23 - Revisioni speciali degli impianti1. Gli impianti sono sottoposti ogni cinque anni ad una revisione speciale, sottoponendo a controlli non distruttivi da parte di personale qualificato gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, contro la cui rottura non esistono dei viaggiatori e del personale. Va altresì verificata la buona conservazione di tutti gli azionamenti esistenti, compresi i circuiti elettrici di comando, di sicurezza, di telecomuni |
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Art. 24 - Revisioni generali degli impianti1. Gli impianti sono sottoposti a revisione generale nei termini di seguito indicati, decorrenti dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto o dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale: a) funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri: ogni 20 anni, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito della terza revisione generale; b) funivie bifune e monofune ad ammorsamento temporaneo dei veicoli: 20 anni dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale; c) funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli: 20 anni dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto, 15 an |
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Art. 25 - Contrassegno distintivo1. Il contrassegno distintivo di riconoscimento del personale addetto agli impianti e |
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Art. 25/bis - Contratti di servizio1. Il presente articolo definisce, ai sensi dell’articolo 15/bis della legge, i requisiti minimi per la conclusione di contratti di servizio tra i comuni e i titolari di concessioni di impianti di risalita di paese e impianti a fune di piccoli comprensori sciistici. |
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Art. 25/ter - Elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici |
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Art. 26 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ne |
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Allegato B - Dimensioni minime delle tabella sulle tariffe di trasporto (articolo 19)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C - Minimi di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie (articolo 19)(1) I minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall'esercizio delle linee funiviarie in servizio pubblico sono stabiliti, per tipologia di impianti, per le somme non inferiori alle seguenti: a) per funivie bifune a va e vieni, funicolari ed impianti assimilabili: 1) danni a cose e/o animali euro 600.000,00 2) danni a persone euro 2.500.000,00 3) catastrofe euro C x N x 250.000,00 |
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Allegato D - Contributo per spese di sorveglianza (articolo 20)(1) Il concessionario è tenuto a versare annualmente il contributo per spese di sorveglianza di cui all'articolo 29 della legge nella seguente misura per anno: a) euro 1.88 |
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Allegato E - Compenso professionale per collaudo di impianti a fune (articolo 20)
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Allegato F - Contrassegno distintivo di riconoscimento dell'addetto agli impianti funiviari a contatto con il pubblico (articolo 25) |
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Allegato G - Elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici (Articolo 25-ter)
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18/11/2024
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