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L. R. Lazio 29/05/1997, n. 13

Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/08/2024, n. 17
- L.R. 29/12/2023, n. 23
- L.R. 10/08/2016, n. 12
- L.R. 31/07/2003, n. 24
- L.R. 02/07/1998, n. 22
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Art. 1 - (Finalità)

1. In attesa del riordino dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti subregionali, anche economici, la Regione, in attuazione dell'articolo 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed a norma dell'

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Art. 2 - (Consorzi per lo sviluppo industriale: natura, partecipazione, costituzione e durata)

1. I consorzi sono enti pubblici economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territor

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Art. 3 - (Statuto dei consorzi)

1. I consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria e sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti consortili.

2. Lo statuto è deliberato dall'assemblea general

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Art. 4 - (Organi dei consorzi)

1. Gli organi dei consorzi sono:

a) l'assemblea generale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da un rappresentante designato da ciascuno degli enti partecipanti;

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Art. 5 - (Funzioni dei consorzi)

1. Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione, i consorzi promuovono, nell'ambito delle aree degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive.

2. Per i fini di cui al comma 1, i consorzi, in via esclusiva, nell'ambito delle aree territoriali di competenza, provvedono in particolare:

a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

b) ad assegnare le aree nei propri piani regolatori territoriali ad imprese che esercitano attività produttive industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso nonché ad imprese che

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Art. 6 - (Programmi di attività e di organizzazione dei consorzi. )

1. I consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi triennali di attività e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

2. I programmi di attività e di organizzazione di cui al comma 1 devono indicare:

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Art. 7 - (Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale. )

1. In attesa dell'adozione, da parte della Regione, di una nuova disciplina in materia urbanistica, le assemblee generali dei consorzi adottano o adeguano i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

2. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale indicano, tra l'altro, nel rispetto dei limiti e delle destinazioni previsti dall’articolo 5, comma 2, lettera b), la localizzazione degli insediamenti produttivi e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree consortili, i centri

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Art. 7-bis - (Adeguamento dei piani particolareggiati ricadenti all'interno dei consorzi industriali al Piano regolatore territoriale)

N9

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Art. 8. - (Gestione economico-finanziaria)

1. I mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti:

a) dai conferimenti effettuati dai partecipanti al momento della costituzione dei consorzi stessi quale fondo consortile, nonché da contributi annuali di dotazione erogati dagli stessi partecipanti per il funzionamento del consorzio ove necessario;

b) da

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Art. 9 - (Indirizzi e controlli regionali)

1. La Regione indirizza e controlla l'attività dei consorzi esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti nella presente legge.

2. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili ovvero in ca

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Art. 10 - (Diritti di uso civico)

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di accertamento e di liquidazione generale degli usi civici nel caso in cui il suolo destinato ad insediamenti produttivi o ad opere infrastrutturali risulti privato e g

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Art. 11 - (Consulta regionale dei consorzi)

1. E' istituita la consulta regionale dei consorzi del Lazio, con sede presso il settore della promozione industriale della Giunta r

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Art. 12 - (Disposizioni transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delibera lo scioglimento degli organi dei consorzi già esistenti e, contestualmente, nomina il collegio di gestione commissariale di cui all'articolo 9, che provvede alla gestione dei consorzi, alla redazione dell'inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici, nonché alla stesura di una relazione sullo stato delle attività e delle passività, fino alla nomina dei nuovi consigli di amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

2. Il collegio commissariale di cui al comma 1 adotta, nel termine di sessanta giorni dalla sua nomina, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell'assemblea generale dei consorzi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

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