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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 03/03/2006, n. 6
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[Premessa][NI=1] |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione e definizioni)1. La presente legge si applica all’attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico. 2. Ai fini della presente legge si intende per: |
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Art. 3 - (Requisiti morali per l’esercizio dell’attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa)1. L’esercizio dell’attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa è assoggettato all’autorizzazione di cui all’articolo 4. Non possono esercitare tale attività, quali titolari o gestori preposti all’esercizio, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che: a) sono stati dichiarati falliti; b) hanno riportato una condanna |
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Art. 4 - (Funzioni autorizzatorie dei comuni)1. Il comune competente per territorio provvede al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge. 2. La domanda di autorizzazione o di trasferimento deve contenere l’indicazione della denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente, nonché dell’ubicazione del locale e della superficie nei quali si intende esercitare l’attività. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3. 3. L’esa |
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Art. 5 - (Registro dei centri di telefonia in sede fissa)1. E’ istituito, come previsto per le altre attività commerciali, il registro telematico dei centri di telefonia in sede fissa presso la CCIAA territorialmente competente. 2. La Giunta regionale e le CCIAA stipulano apposita convenzione per la tenuta e la gestione del registro |
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Art. 6 - (Orari e modalità di esercizio)1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei centri di telefonia in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal comune competente, nel rispetto di quanto pr |
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Art. 7 - (Disposizioni urbanistiche)1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 R (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica: a) dop |
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Art. 8 - (Requisiti e prescrizioni igienico - sanitari)1. L’esercizio dell’attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa è consentito nei locali e nelle superfici aperte al pubblico aventi i requisiti e nel rispetto delle prescrizioni seguenti: a) allacciamento alla rete idrica dell’acquedotto pubblico; b) allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura; |
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Art. 9 - (Revoca dell’autorizzazione e sospensione dell’attività)1. L’autorizzazione di cui all’articolo 4 è revocata: a) quando il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata, non attivi l’esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi; |
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Art. 10 - (Vigilanza e sanzioni)1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 9, a chiunque eserciti l’attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia senza la prescritta autorizzazione, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, ovvero senza i requisiti di cui all’articolo 3, si applica la sanzione a |
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Art. 11 - (Compiti e funzioni della polizia locale)1. La polizia locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e delle disposizioni regolamentari attuative della stessa adottate dai comuni. 2. L’operatore di polizia locale, nello svolgimento delle f |
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Art. 12 - (Norme transitorie)1. I titolari dei centri di telefonia fissa già attivi devono porsi in regola con le vigenti n |
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Art. 13 - (Norma finanziaria)1. Per l’istituzione del registro telematico dei centri di telefonia in sede fissa presso le CCIAA territorialmente competenti di cui all’articolo 5, comma 1, è autorizzata, per l&rsqu |
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