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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 04/07/2005, n. 7
L. R. Piemonte 04/07/2005, n. 7
L. R. Piemonte 04/07/2005, n. 7
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[Premessa] |
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1. - (Finalità ed ambito di applicazione della legge)1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di imparzialità, democraticità, economicità, efficacia, |
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Art. 2. - (Attività di informazione e comunicazione)1. Al fine di assicurare ai cittadini, alle imprese ed agli enti, la conoscenza per la partecipazione |
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Art. 3. - (Obbligo di adozione del provvedimento espresso)1. Ove il provvedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione regionale, gli enti strumentali o dipendenti dell'amministrazione regionale hanno il dovere |
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Art. 4. - (Obbligo di motivazione)1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, è motivato. La motivazione indica i presupposti di |
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Art. 5. - (Criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni)1. I criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, sono predeterminati, anche ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997 |
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CAPO II - TERMINI |
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Art. 6. - (Termini)1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, definiscono i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi e individuano, nel rispetto degli stessi, il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento. 2. I criteri di cui al comma 1 sono volti a garantire: |
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Art. 7. - (Sospensione dei termini)1. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi: a) in pendenza dei termini stabiliti per i soggetti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3 e per i soggetti intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 16, per presentare memorie scritte e documenti, nonché |
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CAPO III - INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO |
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Art. 8. - (Responsabile di procedimento)1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a identificare i procedimenti assegnati alle singol |
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Art. 9. - (Procedimenti di competenza di più strutture)1. Ai sensi dell'articolo 8 è individuato un unico responsabile per l'intero procedimento anch |
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Art. 10. - (Pubblicizzazione)1. Ai fini di agevolare la partecipazione e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, l'am |
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Art. 11. - (Compiti del responsabile del procedimento)1. Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell'amministrazione regionale, il responsabile del procedimento: a) decide in merito alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, ai requisiti di legittimazione ed ai presupposti per l'emanazione del provvedimento; |
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Art. 12. - (Compiti del responsabile dell'istruttoria)1. Fermo restando quanto previsto in materia di competenza e responsabilità per il personale dell'amministrazione regionale, il responsabile dell'istruttoria o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento: a) provvede alla verifica della documentazione relativa al procedimento ed alla predisposizione degli atti all'uopo richiesti; |
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CAPO IV - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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Art. 13. - (Comunicazione dell'avvio del procedimento)1. L'amministrazione regionale provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento. |
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Art. 14. - (Oggetto e forma della comunicazione)1. La comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere personale, redatta in forma scritta e contenere: a) l'oggetto del procedimento promosso; b) l'uff |
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Art. 15. - (Comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimen |
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Art. 16. - (Facoltà di intervento nel procedimento)1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di intere |
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Art. 17. - (Diritti dei soggetti interessati)1. I soggetti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 16 hanno diritto: |
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Art. 18. - (Accordi con gli interessati)1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera b), l'amministrazione regionale, gli enti strumentali o dipendenti dell'amministrazione regionale possono concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogn |
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Art. 19. - (Casi di inapplicabilità)1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività de |
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CAPO V - SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA |
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Art. 20. - (Ricorso alla conferenza di servizi)1. La Regione indice di regola una conferenza di servizi, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di competenza regionale. 2. Fermo restando quanto disposto dall'artico |
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Art. 21 - (Procedimento della conferenza di servizi)1. L'amministrazione regionale, ricevuta l'istanza di indizione della conferenza di servizi, invia tempestivamente copia degli atti ai soggetti tenuti ad esprimersi; questi ultimi devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti. 2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'amministrazione regionale indice la conferenza entro quindici giorni. 3. La conferenza può essere altresì indetta quando, nel termine di cui al comma 1, è intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate. 4. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, |
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Art. 22. - (Modalità di partecipazione della Regione alla conferenza di servizi)1. L'amministrazione regionale partecipa alla conferenza di servizi indetta da qualsiasi altra amministrazione o soggetto legittimato attraverso l'organo che, in base alla legge regionale di organizzazione, risulta compente in materia, ovvero è individuato come tale dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23, comma 3. |
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Art. 23. - (Conferenza interna di servizi)1. Qualora il responsabile del procedimento debba acquisire intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati da parte di altre strutture interne all'amministrazione regionale convoca, qualora sia necessario per garantire la speditezza dell'azione amministrativa, una conferenza |
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Art. 24 - (Accordi tra Amministrazioni pubbliche)1. Anche al di fuori dei casi previsti all'articolo 20, commi 1 e 2, ferme restando le ipotesi di accordi |
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Art. 25. - (Pareri e valutazioni tecniche)1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, o un ente dipendente dalla Regione, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizione di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Nello stesso termine devono essere rilasciati i pareri facoltativi. |
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Art. 26. - (Autocertificazione e presentazione di atti e documenti)1. L'amministrazione regionale e gli enti strumentali o dipendenti dall'amministrazione regionale e i concessionari di pubblici servizi adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal d.p.r. 445/2000. |
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Art. 27. - (Silenzio-assenso e dichiarazione di inizio attività)1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto, a disciplinare i casi in cui trovano applicazione le fattispecie di cui agli articoli 19 e 20 della l. 241/ |
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Art. 28. - (Diritto di accesso)1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi. 2. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi possono essere utilizzati strumenti informatici che consentono l'acquisizione diretta delle info |
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Art. 29. - (Efficacia degli atti)1. Gli atti amministrativi acquisiscono efficacia costitutiva dal momento della approvazione da parte |
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Art. 30. - (Abrogazione)1. La legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di dir |
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