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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 17/03/2004, n. 13
L.R. Abruzzo 17/03/2004, n. 13
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, intende promuovere iniziative volte alla conservazione, recupero e rivitalizzazione dei Centri Storici, nei quali sia riconosciuta la presenza di considerevoli valori socio-culturali, storici, architettonici ed ambientali, dei comuni con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nel Centro Storico e comunque con popolazione inferiore a "30.000" N1 abitanti nell'intero comune. |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Si considerano Centri Storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche e culturali. 2. Per Borgo si intende un insieme armonico di elementi urbanistici, architettonici e storici, correlati ad una presenza di attività artigianali, turistiche e di servizio. 3. Per interventi di cui alla lettera a) del comma 3 del precedente articolo 1 si intendono le |
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Art. 3 - (Programmi finanziabili)1. La Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente per materia, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con propria delibera emana apposito bando. 2. I comuni interessati, ai quali la presente legge demanda il ruolo cardine di promotore e coordinatore di tutte le iniziative nonché la gestione della rendicontazione finale dell'intero programma, predispongono appositi programmi che tengano conto delle finalità |
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Art. 4 - (Documentazione a corredo dei programmi)1. A corredo dei programmi i comuni devono allegare almeno la seguente documentazione di base: a) scheda valutativa contenente: 1. relazione illustrativa della situazione demografica e sua evoluzione; del flusso turistico in essere e potenziale; dell'offerta turistica presente in ordine alle potenzialità ricettive e della dotazione di servizi, del calendario delle manifestazioni ed eventi, loro natura e anzianità di svolgimento ed ogni altra notizia utile a delineare le peculiarità e le suscettività del Centro Storico; 2. relazione illustrativa afferente la qualità d'insieme del Centro |
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Art. 5 - (Procedure di approvazione dei programmi- soggetti beneficiari - misure e modalità di erogazione del finanziamento)1. I programmi approvati dai comuni ai fini della presente legge vengono trasmessi alla Giunta regionale - Settore OO. PP. Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale e Protezione Civile - nei tempi di cui al successivo articolo 6. 2. Tali programmi sono sottoposti, per la verifica dei requisiti stabiliti, all'esame di un organismo tecnico composto da esperti in materia e |
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Art. 6 - (Norme procedurali)1. La procedura per l'accesso ai finanziamenti per il solo primo anno è quella stabilita negli |
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Art. 7 - (Norme transitoria)1. Per gli anni successivi le quote massime di finanziamento dei programmi, di cui al comma 5, dell'a |
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Art. 8 - (Norme finanziarie)N2 "1. All’onere derivante dall’applicazione del comma 5 dell’art. 5 della presente legge, valutato per l’anno 2006 in euro 4.500.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 05.02.014 sul capitolo di nuova isti |
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Art. 9 - (Disposizioni applicative)1. Per gli interventi previsti dalla presente legge regionale, ove siano richiesti pareri di autorit& |
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Art. 10 - (Abrogazione)1. La legge regionale 29 giugno 1989, n. 49, è abrogata. |
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Art. 11 - (Urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello del |
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