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Circ. Dip.R. Calabria 07/03/2003, n. 770

Note esplicative per l’applicazione della legge urbanistica regionale 16.4.2002, n. 19.
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[Premessa]


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1 - Premessa

Dal 24 aprile 2002, a seguito della pubblicazione sul supplemento straordinario n. 3 al BUR n. 7 del 16 aprile 2002, è entrata in vigore la legge urbanistica regionale n. 19 del 16 aprile 2002 R recante "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria". La legge raccoglie in un complesso articolato le più importanti innovazioni urbanistiche emerse negli ultimi anni dalle esperienze maturate in altre regioni e dal dibattito tecnico e dottrinale formatosi sulla materia.

Essa è essenzialmente volta a ridefinire i contenuti e le procedure di formazione degli atti di pianificazione territoriale ed il quadro delle relative competenze spettanti, in materia, alla Regione, alle Province ed ai Comuni, alla luce sia del nuovo ordinamento delle autonomie locali sia della evoluzione della cultura e della tecnica urbanistica in tema di pianificazione di livello comunale e di sviluppo operativo della stessa.

Il testo normativo in esame è, in particolare, strutturato in undici Titoli ad oggetto rispettivamente:

TITOLO I (articoli 1 - 10) : Disposizioni generali;

TITOLO II (articoli 11 - 15) : Partecipazione e Concertazione;

TITOLO III ( articolo 16 ) : Opere d'interesse generale;

TITOLO IV (articoli 17 - 24) : Strumenti e contenuti della pianificazione;

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2 - Disposizioni generali

Va innanzitutto richiamata l'attenzione delle Amministrazioni competenti su alcuni principi di carattere generale che la legge contiene, in particolare il principio di sussidarietà (art. 4), secondo il quale sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite alla Regione ed alle Province, ed il rilievo che assumono i processi partecipativi.

Tale ultimo aspetto, espressamente richiamato dal 1° comma dell'art. 1 "La presente legge, in attuazione dei principi di partecipazione……" e ribadito nel 2° comma dello stesso articolo ove viene affermato "La Regione Calabria, pertanto…….valorizza la concertazione tra le forze economiche, sociali, culturali e professionali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione, o la cui attività pubblica o d'interesse pubblico possa essere incidente sull'assetto del territ

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3 - Partecipazione e concertazione

Il titolo II della legge amplia, ribadisce e puntualizza i concetti sin qui espressi.

Il 3° comma dell'art. 11 recita: "Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, è garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento attraverso la più amplia pubblicità degli atti e documenti concernenti la pianificazione ed assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse, anche ai sensi del precedente art. 1" e più nello specifico il 4° comma dello stesso articolo "Nell'attuazione delle pr

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4 - Valutazione di sostenibilità e di impatto ambientale

Il 2° comma, lett. a), dell'art. 1 della legge urbanistica in esame recita testualmente:

"La Regione Calabria, pertanto:

a) assicura un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale orientato allo sviluppo sostenibile del territorio regionale, da perseguire con un'azione congiunta di tutti i settori interessati, che garantisca l'integrità fisica e culturale del territorio regionale, nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei connotati di civiltà degli insediamenti urbani, delle connessioni fisiche e immateriali dirette allo sviluppo produttivo e all'esercizio della libertà dei membri della collettività calabrese;"

Tale concetto è ribadito dall'art. 3, 1° comma, riportante i Principi generali della Pianificazione Territoriale Urbanistica: "………..A tal fine le scelte operate……………sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo."

Tale principio trova fondamento normativo nell'art. 10 della legge che è senza dubbio uno dei più innovativi in quanto prescrive la necessità che la Regione, le Province ed i Comuni nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvaz

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5 - Strumenti di pianificazione regionale

Sono strumenti della pianificazione regionale:

- il Quadro territoriale Regionale, normato dagli

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6 - Strumenti di pianificazione provinciale

Lo strumento di pianificazione provinciale individuato dalla legge è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale normato dagli artt. 18 e 26. Ad esso è assegnato un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale; inoltre assume, una volta approvato, valore di Piano p

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7 - Strumenti di pianificazione comunale

La strumentazione urbanistica dei Comuni è stata completamente innovata, sia nei contenuti che nelle procedure di approvazione: il Programma di Fabbricazione ed il Piano Regolatore Generale sono sostituiti dal Piano Strutturale Comunale (artt. 20 e 27); il Regolamento edilizio viene sostituito da un Regolamento edilizio ed urbanistico (art. 21) ; fa la sua apparizione quale strumento facoltativo per l'attuazione del Piano Strutturale Comunale il Piano Operativo Temporale (artt. 23 e 29). Trattasi della parte più innovativa della legge regionale, ove si consideri che essa prefigura un modello di piano urbanistico comunale capace di superare i limiti, le difficoltà e le inadeguatezze proprie del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, con riferimento sia ai suoi contenuti e finalità, sia alla sua capacità di produrre esiti operativi coerenti con gli obiettivi e le esigenze della società e del territorio pianificato, sia in ordine alla sua procedura di formazione, rendendola più partecipata, soprattutto se confrontata con quella dell'attuale programma di fabbricazione.

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8 - Strumenti di pianificazione negoziata

La nuova legge urbanistica disciplina altresì tutti i nuovi strumenti di pianificazione negoziata individuati alla data della sua promulgazione da diverse specifiche leggi. La loro individuazione è elencata nell'art. 32. Sono strumenti di pianificazione negoziata:

a) i programmi Integrati d'Intervento normati dall'art. 33;

b) i programmi di Recupero Urbano, normati dall'art. 34;

c) i programmi di Riqualificazione Urbana, normati dall' art. 35;

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9 - Normativa d'immediato recepimento

Esaminiamo ora nel dettaglio quali siano le disposizioni della legge che possono trovare un immediato

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Articolo 49 - Miglioramenti tecnologici

L'art. 49 della legge è relativo ai "miglioramenti tecnologici".

Il 1° comma consente un maggiore spessore dei tamponamenti perimetrali degli edifici (sino ad un massimo comunque di ulteriori 25 cm. oltre gli usuali 30 cm.) ed un maggiore spessore dei solai senza che questo maggiore spessore venga computato nel calcolo dei volumi, nella determinazione del rapporto di copertura, del calcolo delle altezze massime e delle distanze dai confini, fra edifici e dalle strade, fermo restando comunque le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale ( si richiama pertanto l'attenzione d

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Articolo 50 - Assetto agricolo forestale del territorio


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Articolo 51 - Interventi in zona agricola


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Articolo 52 - Criteri per l'edificazione in zona agricola


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Articolo 56 - Vincolo d'inedificabilità


Gli articoli 50, 51 e 52 concernono rispettivamente "l'assetto agricolo forestale del territorio", "gli interventi in zona agricola" ed "i criteri per l'edificazione in zona agricola". Per quanto attiene le disposizioni contenute nell'art. 50 queste troveranno applicazione al momento della redazione dei P.S.C., con esclusione della norma di cui al 6° comma già trattata nel paragrafo 7 cui si fa rinvio.

L'articolo 51 chiarisce definitivamente che sono titolati a richiedere la concessione in zona agricola tutti i proprietari di terreni ricadenti in t

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Articolo 57 - Disciplina del mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili

L'articolo in esame provvede a disciplinare il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili in ciò adempiendo, tra l'altro, all'obbligo fissato dall'art. 25 della legge 47/85. R Esso definisce dei raggruppamenti omogenei di funzioni, assegnano ciascuno di essi a precise zone territoriali omogenee per come definite dal D.M. n. 1444 del 2.4.68. R

I raggruppamenti individuati sono:

a) edifici a destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale di natura pubblica o privata, sanitaria che possono essere insediati nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B e C;

b) edifici a destinazione produttiva (commerciale, artigianale, industriale nei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in materia di piccole e medie imprese e

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10 - Adempimenti dei Comuni e delle Province nel periodo transitorio

Appare ora opportuno esaminare quali adempimenti debbano porre in essere i Comuni e gli altri enti territoriali in tale fase.

In quanto alle Province si richiama l'attenzione sul 1° comma dell'articolo 61 che attribuisce alla loro competenza le funzioni già di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, comma 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.R

Appare al riguardo chiaro che, pur non essendo ancora entrato in vigore il richiamato T.U., in considerazione del fatto che il richiamo allo stesso ha la funzione solo d'identificare la materia attribuita alla competenza provinciale, materia che tra l'altro è rimasta immutata, tale attribuzione di funzioni sia di immediata applicazione che non necessita di ulteriori atti delegati.

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