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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.C.R. Lazio 06/11/2002, n. 131
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[Premessa]IL CONSIGLIO REGIONALE VISTO il decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, che ha disciplinato la riforma del settore del commercio attribuendo alle Regioni compiti di programmazione della rete distributiva; VISTA la legge regionale 18.11.1999, n. 33, e successive modificazioni, che ha dato attuazione alle disposizioni del suddetto decreto legislativo, introducendo nel sistema giuridico-amministrativo del comparto un complesso normativo essenzialmente di natura programmatoria, riferito sia alla fase a regime che alla fase di prima applicazione; VISTO l'articolo 11, concernente l'adozione da parte della Regione Lazio del Documento Programmatico per l'insediamento delle attività commerciali in sede fissa; VISTO l'articolo 56, che fissa le modalità per la prima adozione di detto Documento Programmatico ed il collegato articolo 12; VISTO in particolare l'art. 13, c. 1, che considera ai fini della programmazione commerciale i seguenti ambiti territoriali: a) area metropolitana omogenea coincidente con il comune di Roma; b) aree sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza cosi distinte: 1 ) provincia di Frosinone; 2) provi |
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DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AERE PRIVATE(art. 11 legge regionale 18.11.1999, n. 33 e successive modificazioni) |
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1. DEFINIZIONIAi fini del presente documento programmatico per l'insediamento delle attività commerciali su aree private si intendono: a) per Decreto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio; b) per Legge la legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, nel testo vigente, recante la disciplina relativa al settore del commercio; |
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2. FINALITÀ E VALIDITÀ DEL DOCUNIENTOIl presente Documento, redatto ai sensi dell'articolo 11 della Legge, ha validità triennale ed è adottato in conformità a |
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3. NORME ED INDIRIZZI GENERALILe autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di medie e grandi strutture di vendita de |
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4. ASSOGGETTAMENTO AD INDICIIl rilascio di autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento della superficie di vendita ed il trasferimento di sede di medie e grandi strutture di vendita, ad esclusione delle autorizzazioni disciplinate dai punti 12, nonché 13 e 14 laddove previsto, è soggetto al rispetto degli indici stabiliti dai punti 10 e 11 del presente Documento. Le domande di autorizzazi |
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5. VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL TERRITORIO URBANOIl rilascio delle autorizzazioni concernenti medie e grandi strutture di vendita previste nei programmi di recupero urbano, anche se già deliberati alla data di pubblicazione del presente Documento dai Comuni appartenenti ad ogni ambito territoriale, assunti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante - Disposizioni per l'accelerazi |
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6. INSEDIAMENTI DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA COMPORTANTI VARIANTI URBANISTICHEIl rilascio di autorizzazioni concernenti medie e grandi strutture di vendita previste in interventi che - implicano decisioni - istituzionali e l'impiego integrato di risorse finanziarie a carico di una pluralit&ag |
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7. INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI ED IL RECUPERO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESEAl fine di incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti tipici ed a tutela del consumatore, la Regione promuove la valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali mediante il riconoscimento di "esercizio di qualità" e l'autorizzazione all'uso di un logo di qualità nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale. |
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8. CENTRI STORICINei piani di intervento per la riqualificazione e la salvaguardia del tessuto urbano dei centri stori |
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9. INTERVENTI PER LE ZONE MONTANE, RURALI ED INSULARIIl rilascio di autorizzazione per l'attivazione di superfici di vendita al dettaglio in servizi comme |
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10. INDICI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITALe autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede nei casi di cui al punto 4 del presente Documento, l'ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita possono essere rilasciate dal competente Comune di ogni ambito territoriale, ad eccezione dell'ambit |
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11. INDICI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI GRANDI STRUTTURE DI VENDITAAi fini del rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede nei casi di cui al punto 4 del presente Documento, l'ampliamento della superficie di grandi strutture di vendita, ad esclusione delle autorizzazioni disciplinate dai punti 12, nonché 13 e 14 laddove previsto, il limite massimo di superficie autorizzabile per ciascuno degli ambiti territoriali è fissato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Documento, con determinazione del Direttore regionale per lo sviluppo economico nelle rispettive misure percentuali, indicate nella tabella sottoriportata, della superficie di vendita complessiva riferita alle grandi strutture censita dai Comuni appartenenti ai singoli ambiti territoriali e riportata nelle rispettive schede approvate con deliberazione del Consiglio regionale 24 ottobre 2001, n. 82, integrata dalla superficie di vendita favorevolmente deliberata per ciascun ambito territoriale di riferimento dalla Conferenza di Servizi nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della suddetta deliberazione consiliare e quella del presente Documento. |
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12. AUTORIZZAZIONI NON SOGGETTE AGLI INDICIFermo restando l'obbligo del rispetto dei criteri di cui al Titolo II, Capo Il della Legge, non è assoggettato agli indici stabiliti ai punti 10 e 11 del presente Documento il rilascio delle autorizzazioni concernenti medie e grandi strutture di vendita che rientrino in una o più delle seguenti condizioni: a) che il Comune, qualunque sia, l'ambito territoriale di appartenenza, abbia adottato apposito provvedimento relativo agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo 22,della Legge, ivi compresa la localizzazione di medie e/o grandi strutture di vendita nel rispetto dei criteri a tal fine dettati dal Titolo II, Capo Il della Legge, ed abbia disciplinato anche la correlazione tra il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia ed il rilascio della autorizzazione amministrativa alla vendita; b) che l'immobile interessato, situato in una zona con, destinazione urbanistica cogente, sia munito di concessione edilizia con specifica destinazione d'uso, rilasciata, prima della data di pubblicazione del presente Documento, da Comune appartenente a qualsiasi ambito territoriale che non abbia ancora adempiuto agli obblighi derivanti dall'articolo 22 della Legge; |
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13. RILASCIO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VENDITAQualora ai fini dell'apertura, trasferimento di sede, o ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita, non assoggettate agli indici di cui ai punti 10 e 11 del presente Documento, sia necessario oltre al rilascio dell'autorizzazione alla vendita, anche il rilascio di apposita concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato può fare esplicita richiesta, all'atto di presentazione dell'istanza di concessione o di autorizzazione edilizia, di correlazione dei due proc |
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14. NORME PARTICOLARI |
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A - Centri CommercialiIl centro commerciale può essere autorizzato solo in immobili con destinazione d'uso, specifica. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione alla vendita sia stata presentata in data successiva alla entrata in vigore della Legge ed anteriore alla pubblicazione del presente documento e sia relativa a centri commerciali di nuova realizzazione, oggetto di specifica concessione edilizia e/o di specifico accordo di programma, l'autorizzazione alla vendita costituisce atto dovuto ed è rilasciata, in deroga agli indici di cui ai punti 10 e 11 del presente documento, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'articolo 28 della Legge. Il 35% della superficie di vendita del centro commerciale da destinare agli esercizi di vicinato ai sensi delle disposizioni vigenti costituisce la misura minima della presenza di detta tipologia di esercizi all'interno dei centri commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 45.000. |
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B - Autorizzazioni che non possono essere negateAi sensi dell'articolo 28, comma 8, della Legge, fermo restando il rispetto delle condizioni da esso previste, dei criteri di cui al Titolo II, Capo Il e delle procedure stabilite dalla stessa, non può essere negata, nel territorio di uno stesso Comune l'autorizzazione al trasferimento di sede e. l'autorizzazione all'ampliamento |
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C - Trasformazioni e trasferimentiLa trasformazione di un singolo esercizio rientrante nella tipologia di grande struttura di vendita in un singolo esercizio dì media struttura di vendita a seguito di riduzione della superficie è soggetta ad autorizzazione, ma non agli indici di cui al punto 10 del |
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15. NORME FINALI E TRANSITORIE |
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A - Procedimenti in corsoAlle domande non improcedibili in base alla normativa di cui al presente Documento, presentate anteri |
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B - Monitoraggio della reteAi fini del monitoraggio dello sviluppo della rete distributiva , i Comuni sono tenuti a trasmettere |
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