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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Calabria 12/08/2002, n. 34
L.R. Calabria 12/08/2002, n. 34
- L.R. 19/11/2020, n. 22
- L.R. 29/12/2010, n. 34
- L.R. 24/11/2006, n. 15
- L.R. 11/01/2006, n. 1
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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CAPO I - Oggetto e principi |
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Art. 1 - (Oggetto)1. In attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'articolo 118 della Costituzione, nell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 R e negli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, |
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Art. 2 - (Funzioni degli Enti locali)1. La generalità delle funzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione sono esercitate dai Comuni, tranne quelle conferite alle Province ed agli altri Enti locali o quelle riservate alla Regione per assicurarne l'esercizio unitario. 2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, sono conferite alle Province le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito: |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo. |
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Art. 4 - (Esercizio associato delle funzioni e definizione dei livelli ottimali)1. In attuazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni di minore dimensione demografica, sono determinati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni. 2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono individuati secondo indici di riferimento demografi |
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Art. 5 - (Indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo)1. Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di ind |
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Art. 7 - (Valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini)1. La Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, sing |
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CAPO II - Conferenza Regione-Autonomie locali |
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Art. 8 - (Composizione)1. È istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali. |
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Art. 9 - (Elezione dei rappresentanti dei Comuni)1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati. 2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel prop |
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Art. 10 - (Durata in carica) |
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Art. 11 - (Convocazioni)1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore com |
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Art. 12 - (Compiti)1. Al fine di garantire la partecipazione delle Province e dei Comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la Conferenza Regione-Autonomie locali: |
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Art. 13 - (Esitazione dei pareri)1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime pareri alla Giunta regionale in ordine a: a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento; |
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Art. 14 - (Intese)1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e de |
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Art. 15 - (Spese di partecipazione)1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo c |
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CAPO III - Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative |
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Art. 16 - (Obbligo di trasferimento delle risorse)1. È fatto obbligo alla Regione di provvedere al trasferimento agli Enti locali delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali necessarie per l'esercizi |
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Art. 17 - (Trasferimento del personale)1. Il personale del ruolo organico della Giunta regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni conferite alle Province, ai Comuni e agli altri Enti locali è posto in distacco funzionale, sino alla data di trasferimento di cui al comma 8, presso i medesimi Enti a decorrere dalla data di effettivo passaggio delle funzioni disposto con le modalità e nei tempi previsti dai commi 19, 20 e 21 del presente articolo. 2. I dirigenti regionali che all'entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni conferite agli Enti locali vengono posti in distacco funzionale presso i medesimi Enti con la medesima decorrenza di cui al comma 1. 3. A tutto il personale posto in distacco funzionale viene riconosciuto ed erogato dall'amministrazione regionale lo stesso trattamento economico-giuridico che già fruisce presso la Regione, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. 4. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi, il dirigente competente in materia di personale con uno o più provvedimenti, acquisito il parere del "Comitato per le politiche del personale", di cui al comma 15, definisce con riguardo al personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale: a) il contingente, suddiviso per qualifiche e figure professionali, da distaccare presso gli Enti locali; b) il quadro del personale regionale che svolge le funzioni conferite previste nei commi 1 e 2; c) il |
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Art. 18 - (Risorse finanziarie, strumentali, organizzative e patrimoniali)1. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati diret |
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Art. 19 - (Obbligo di informazione)1. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente, sia su richies |
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Art. 20 - (Osservatorio sulla riforma amministrativa e monitoraggio)1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio sulla |
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Art. 21 - (Termine per l'esitazione dei pareri)1. I pareri previsti dalla presente legge, anche se obbligatori, sono espressi entro |
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TITOLO II - Sviluppo economico ed attività produttive |
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CAPO I - Ambito di applicazione |
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Art. 22 - (Oggetto)1. Il presente titolo individua e disciplina le funzioni ed i compiti di competenza d |
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Art. 23 - (Sportello unico per le attività produttive)1. La Regione riconosce lo Sportello unico per le attività produttive quale strumento di promozione del sistema produttivo locale. 2. Lo sportello unico per le attività produttive è istituito a cura dei Comuni. 3. I Comuni, singoli o associati con altri Enti locali, esercitano le funzioni amministrative concernenti: a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione |
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Art. 24 - (Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle Province)1. La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le Province. 2. Le Province: a) |
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Art. 25 - (Agevolazione del credito)1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono riservati alla Regi |
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CAPO II - Agricoltura |
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Art. 26 - (Funzione della Regione, delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni)1. La Regione, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla legge regionale 23 luglio 1998, n. 9. 2. Alle Province, oltre alle funzioni e ai compiti di cui al comma precedente, sono conferiti compiti di istruttoria tecnico amministrativa di cui alle lettere b), h), p) e q) dell’art. 2 comma 1, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9. N1 |
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CAPO III - Artigianato |
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Art. 27 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo, nonché: a) il coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali ed alle autonomie funzionali orienta |
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Art. 28 - (Funzioni delle Province)1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative: a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in conco |
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Art. 29 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni esercitano: |
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Art. 30 - (Funzioni delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura)1. La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Comm |
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CAPO IV - Industria |
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Art. 31 - (Oggetto)1. Le funzioni regionali concernenti la materia industria sono comprensive di qualsia |
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Art. 32 - (Fondo unico regionale per l'industria)1. è istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive nel |
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Art. 33 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti: a) la partecipazione alla elaborazione ed attuazione delle politiche e degli interventi comunitari e nazionali in materia di industria, salvo quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 112 del 1998; |
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Art. 34 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti: a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998; |
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Art. 35 - (Funzioni dei Comuni)1. Ai Comuni sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti: |
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Art. 36 - (Programmazione degli interventi)1. Con apposita legge regionale da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, sono disciplinate le procedure della programmazione degli interventi nel settore "sviluppo economico ed attività produttive" di cui al Titolo II del d.lgs. n. 112 del 1998, garantendo l'effettiva partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Nei successivi novanta giorni, in conformità con le disposizioni della |
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CAPO V - Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia |
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Art. 37 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi, concernenti: a) la definizione delle procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia; |
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Art. 38 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio |
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Art. 40 - (Esercizio delle funzioni provinciali e comunali)1. Province e Comuni esercitano le funzioni di cui ai precedenti articoli nell'ambito |
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CAPO VI - Miniere e risorse geotermiche |
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Art. 41 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative che ne assicurano l'esercizio unitario a livello regionale ed in particolare le seguenti: a) la verifica delle |
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Art. 42 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la |
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Art. 43 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti: |
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CAPO VII - Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura |
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Art. 44 - (Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come disciplinate da |
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Art. 45 - (Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)1. La Regione promuove forme di collaborazione con le Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti: a) l' |
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Art. 46 - (Controllo sugli organi camerali)1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, attraverso la Giunta regionale. 2. Lo scioglimento dei Consigli camerali, nei casi previsti dall'art. 5 della Legge 580/1993, è disposto con |
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CAPO VIII - Fiere e mercati |
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Art. 47 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti: a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato; |
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Art. 48 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni esercitano, anche in forma associata e nelle zone montane anche attravers |
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CAPO IX - Commercio |
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Art. 49 - (Oggetto)1. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di com |
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Art. 50 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio per come definite dalle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e 18. 2. La Regione disciplina, ove occorra, con successivi provvedimenti attuativi, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e |
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Art. 51 - (Funzioni delle Province)1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e 18. |
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Art. 52 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alle legg |
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CAPO X - Turismo |
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Art. 53 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie; b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo calabrese; |
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Art. 54 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alla Provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici; b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista; c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza; d) classifica |
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Art. 55 - (Funzione dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti concernenti: a) formulaz |
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CAPO XI - Cooperazione |
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Art. 56 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione: |
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Art. 57 - (Funzioni delle Province)1. Alle Province sono attribuite funzioni amministrative e compiti riguardanti: |
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Art. 58 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni esercitano la funzione amministrativa relativa alla concessione dei contr |
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TITOLO III - Territorio, ambiente e infrastrutture |
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CAPO I - Oggetto |
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Art. 59 - (Oggetto)1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi |
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CAPO II - Disposizioni generali |
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Art. 60 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative: a) il coordinamento dello sviluppo di un sistema informativo regionale ambientale nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto, in coerenza |
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Art. 61 - (Funzioni delle Province)1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza. 2. Nel settore ambientale ed |
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Art. 62 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative: |
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CAPO III - Territorio ed Urbanistica |
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Art. 63 - (Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi della Regione, delle Province e dei Comuni |
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SEZIONE I - Edilizia residenziale pubblica |
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Art. 64 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: |
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Art. 65 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti: a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i Comuni; |
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Art. 66 - (Funzione dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti concernenti: a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con finanziamento a totale carico pubblico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale, ivi compreso l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso; |
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CAPO IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti |
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SEZIONE I - Funzioni di carattere generale e protezione della flora e della fauna |
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Art. 67 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione: a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere; |
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Art. 68 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti il controllo |
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SEZIONE II - Valutazione di impatto ambientale |
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Art. 69 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la valutazione |
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SEZIONE III - Attività a rischio di incidente rilevante |
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Art. 70 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: a) l'esercizio della |
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Art. 71 - (Funzioni delle Province)1. Alle Province sono attribuite le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all |
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Art. 72 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative: |
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SEZIONE IV - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale |
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Art. 73 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative riguardanti: |
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SEZIONE V - Parchi e riserve naturali |
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Art. 74 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all'istituzione e |
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SEZIONE VI - Inquinamento delle acque |
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Art. 76 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: |
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Art. 77 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti: a) tenuta |
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Art. 78 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti concernenti: |
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Art. 79 - (Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente)1. L'ARPACAL esercita le seguenti funzioni amministrative: a) rilevazione delle caratteristiche quali-quantitative dei corpi idrici, delle zone costiere e delle acque sotterranee; |
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SEZIONE VII - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico |
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Art. 80 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: a) individuazione di aree regionali o, d'intesa con le Regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento; b) individuazione delle aree in cui possono manifestarsi episodi acuti di inquinamento; c) adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e, in generale, dei piani di settore; d) definizione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché delle procedure per l'acquisizione dei medesimi ai fini della predi |
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Art. 81 - (Funzioni delle Province)1. Alle Province sono attribuite funzioni amministrative e compiti concernenti: a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione; |
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Art. 82 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative e compiti concernenti: a) adozione delle misure di limitazione della circolazione; b) rilevazione delle emissioni sonore prodotte da veicoli; c) predisposizione degli interventi operativi nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento; |
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Art. 83 - (Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente)1. L'ARPACAL svolge le funzioni attribuite al Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC) dalla legge regionale 8 agosto |
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SEZIONE VIII - Gestione dei rifiuti |
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Art. 85 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti: a) individuazione, sulla base dei criteri previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti e sentiti i Comuni interessati, delle zone idonee alla localiz |
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Art. 86 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti: a) predisposizione degli i |
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CAPO V - Risorse idriche e difesa del suolo |
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Art. 87 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti: a) rilascio, d'intesa tra le Regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale; b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico; |
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Art. 88 - (Funzioni delle Province)1. Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti: a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri; b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di a |
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Art. 89 - (Funzioni dei Comuni)1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti: a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 2669/1937, l'impo |
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CAPO VI - Opere pubbliche |
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Art. 90 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: |
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Art. 91 - (Funzioni conferite agli Enti Locali)1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'art. 93 del decreto legislativ |
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Art. 92 - (Misure urbanistiche)1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi della legge regionale 16 ap |
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Art. 93 - (Vigilanza)1. La Regione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, può disporre controlli tendenti ad accertare che nella esecuzione di opere pubbliche da parte degli Enti locali, loro consorzi e |
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Art. 94 - (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza)1. La Regione, i Comuni, le Comunità Montane e le Province esercitano per i la |
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Art. 95 - (Consulta tecnica regionale)1. Le funzioni della Consulta di cui alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 9, sono |
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CAPO VII - Demanio marittimo, protezione delle coste e ripascimento degli arenili |
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Art. 96 - (Funzioni della Regione)1. In attesa di norme organiche di disciplina delle materie di cui al presente Capo sono riservate alla Regione: a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, lettera a) del d.lgs. 112/98 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono d |
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Art. 97 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti: a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per |
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Art. 98 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti riguardanti: a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi; |
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CAPO VIII - Viabilità |
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Art. 100 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano Regionale dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale. 2. La Regione in particolare provvede: |
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Art. 101 - (Rete di interesse regionale)1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita la Conferenza R |
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Art. 102 - (Funzioni delle Province)1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e al decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 461, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade ch |
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Art. 103 - (Programma triennale di intervento sulla rete viaria)1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce: |
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Art. 104 - (Accordi interregionali e interprovinciali)1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre Regioni, conformemente a quanto disposto |
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Art. 105 - (Delega di funzioni)1. Le Province ed i Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche |
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Art. 106 - (Classificazione e declassificazione delle strade)1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba procedere a nuova classifi |
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Art. 107 - (Poteri sostitutivi)1. Nel caso in cui le Province ed i Comuni non provvedano alle classificazioni o non |
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Art. 108 - (Pubblicità e ricorso contro gli atti)1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dagli Enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'Ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Art. 109 - (Fondo unico regionale)1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità di interesse regionale, nell'ambito del quale vengono stanziate, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione. 2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale riguardanti: |
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Art. 110 - (Contributi per le opere stradali)1. La Regione assegna ai Comuni e Comunità Montane fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà |
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Art. 111 - (Spese di funzionamento)1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente |
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CAPO IX - Trasporti |
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Art. 112 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: |
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Art. 114 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III |
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SEZIONE I - Semplificazione in materia di trasporti eccezionali |
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Art. 116 - (Coordinamento delle funzioni)1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita un |
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Art. 117 - (Catasto ed elenco delle strade percorribili)1. Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio terr |
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CAPO X - Protezione civile |
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Art. 119 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi di protezione civile, concernono le attivi |
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Art. 120 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti; b) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 225/1992, avvalendosi anche del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; |
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Art. 121 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi |
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Art. 122 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120; b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relat |
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Art. 123 - (Volontariato)1. L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta: a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza; b) dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613, recante norme conc |
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TITOLO IV - Servizi alla persona e alla comunità |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 124 - (Oggetto)1. La materia dei servizi alla persona e alla comunità comprende tutte le funz |
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CAPO II - Tutela della salute |
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Art. 125 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi relativi: a) all'approvazione di piani e programmi di settore non aventi rilievo ed applicazione nazionale; b) all'adozione dei provvedimenti puntuali per l'erogazione delle prestazioni; c) all'adozione dei provvedimenti di urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, qualora l'emergenza abbia una dimensione sovracomunale; d) alla verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laborator |
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Art. 126 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative e compiti concernenti: a) la formazione e la revisione della |
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Art. 127 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti concernenti: |
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Art. 128 - (Delega alle Aziende sanitarie)1. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle ria |
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CAPO III - Servizi Sociali |
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Art. 129 - (Oggetto)1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e degli Enti lo |
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Art. 130 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione funzioni amministrative e compiti concernenti: a) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione sociosanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro; b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale; c) la definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinse |
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Art. 131 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti: a) la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciali per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali; b) il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli Enti gestori dei servizi sociali, contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo; c) la promozion |
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Art. 132 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni, in forma singola o associata, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione, i principi di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi; |
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Art. 133 - (Ruolo del terzo settore)1. In attuazione del principio di sussidiarietà, i Comuni, le Province e la Regione promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi p |
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CAPO IV - Istruzione e formazione professionale |
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SEZIONE I - Sistema formativo integrato |
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Art. 134 - (Principi generali)1. La Regione persegue l'integrazione e la collaborazione tra i servizi pubblici e pr |
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Art. 135 - (Finalità)1. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione delle persone. |
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Art. 136 - (Definizioni ed ambiti di integrazione)1. Ai fini della presente legge si intende: a) per sistema di istruzione, il complesso delle attività finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico; b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle azioni destinate a fo |
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SEZIONE II - Istruzione e formazione professionale |
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Art. 137 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonché di sperimentazione nelle seguenti materie: a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali; |
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Art. 138 - (Funzioni delle Province e dei Comuni)1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112/98, le Province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai Comuni ai sensi del predetto articolo. 2. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni: a) programmazione della messa in rete delle scuole; b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività; c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del successivo comma 4. 3. Restano ferme le competenze attribuite alle Province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell'art. 143 del D.Lgs. n. 112/1998. 4. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112/98, anche in collaborazione con le Comunità Montane e le Province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni: |
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Art. 139 - (Programmazione della rete scolastica)1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa. |
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Art. 140 - (Diritto allo studio e all'apprendimento)1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di diritto allo stud |
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Art. 141 - (Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato)1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva: a) la cooperazione tra le Istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli Enti di |
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Art. 142 - (Promozione dell'attività delle Università della terza età)1. Alle Province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità: a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampi |
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CAPO V - Beni e attività culturali |
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Art. 143 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi inerenti: |
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Art. 144 - (Funzioni delle Province)1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Allo stesso fine esse: a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i Comuni e tra essi ed altri sog |
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Art. 145 - (Funzioni dei Comuni)1. Ai Comuni sono attribuiti le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 143 e 144. |
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CAPO VI - Spettacolo |
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Art. 146 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia oggetto del presente |
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Art. 147 - (Funzione della Regione)1. La Regione collabora con lo Stato e gli Enti locali: |
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Art. 148 - (Funzioni delle Province)1. Alle Province sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, in particolare, alle imprese dello spettacolo, favorendon |
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Art. 149 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni, nell'ambito della programmazione regionale, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti: |
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CAPO VII - Sport |
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Art. 150 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) la programmazione delle strutture e dei servizi per incentivare l'uniforme di |
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Art. 151 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) la promozione e l'incentivazione degli impianti e attività sportive di cui agli |
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TITOLO V - Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio |
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CAPO I - Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio |
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Art. 152 - (Oggetto)1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla Polizia amministrativa regio |
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Art. 153 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni: |
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Art. 154 - (Funzioni delle Province)1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle fun |
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Art. 155 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza, ai sensi degli articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del d.lgs. 112/1998. 2. La Regione esercita, in particolare, funzioni e compiti di polizia amministrativa, concernenti: a) la vigilanza sul |
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TITOLO VI - Riordino della legislazione regionale vigente |
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Art. 156 - (Redazione dei testi unici)1. Al fine di perseguire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, si procede al riordino delle norme mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, anche in attuazione di quanto previsto dalla presente legge. 2. Il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 157, predispone modelli per l'emanazione dei testi unici entro sei mesi dalla data di costituzione. |
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Art. 157 - (Gruppo di lavoro)1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 153 è costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale composto da tre diri |
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TITOLO VII - Norme di prima applicazione |
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Art. 158 - (Termine del trasferimento)1. I Comuni e le Province definiscono la propria struttura per l'esercizio delle funzioni amministrative entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 18. 2. Entro il termine di cui al primo comma la |
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Art. 159 - (Norma transitoria)1. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordino delle materie oggetto |
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Art. 1601. Tutte le leggi in contrasto con la presente normativa sono abrogate. |
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