Articolo abrogato dalla L.R. del 24/11/2006 n.15. L'articolo 6 così recitava: "In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario ad acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che deve provvedere entro sessanta giorni. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente."

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