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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 22/04/2002, n. 7
L. R. Sardegna 22/04/2002, n. 7
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 12/03/2020, n. 10
- L.R. 11/01/2019, n. 1
- L.R. 04/02/2016, n. 2
- L.R. 23/04/2015, n. 8
- L.R. 19/01/2011, n. 1
- L.R. 23/10/2009, n. 4
- L.R. 16/12/2005, n. 22
- Avviso di rettifica in B.U. 11/05/2002, n. 14
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CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E PROGRAMMATICO |
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Art. 1 - Art. 7 - Omissis |
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Art. 9 - Omissis |
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CAPO II - Omissis |
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, AMBIENTE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI |
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Art. 13 - Omissis |
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Art. 14 - (Disposizioni per la salvaguardia dell’ambiente)1. - 5 Omissis 6. N1 7. Omissis 8. Il termine di impegnabilità dei fondi assegnati ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), per l’attuazione di programmi regionali, la cui realizzazione è stata delegata ai sensi della citata legge regionale, è prorogato al 30 giugno 2002; restano salvi i termini più vantaggiosi posti dalla vigente normativa in merito alle deleghe regionali; le somme non formalmente impegnate entro il suddetto termine devono essere restituite, per la quota già accreditata ai relativi bilanci o, comunque, per la parte residuale nel caso di impegno parziale, all’Amministrazione regionale, a cura degli enti medesimi, entro e non oltre il 31 luglio 2002. 9. Con decreto del Presidente della Regione, a seguito di deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, previo parere degli enti locali interessati da esprimersi entro 30 giorni dalla proposta, le aree caratterizzate da gravi alterazioni ecologiche che comportino rischio per |
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Art. 15 - (Project financing)1. Omissis |
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Art. 16 - (Disposizioni varie in materia di opere pubbliche)1. - 9. Omissis 10. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela valorizzazione dei centri |
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Art. 17 - (Norme transitorie in materia di qualificazione delle imprese)1. Entro il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, tutte le imprese già iscritte all’Albo regionale degli appaltatori presentano la domanda di prima revisione generale delle qualificazioni per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici, secondo le modalità previste all’articolo 33 del D.P.G.R. n. 1/L del 2001, recante il regolamento ex |
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Art. 18 - (Proroga di termini)1. Il termine di impegnabilità dei fondi relativi all’attuazione del programma triennale 1991-1993 di opere pubbliche di cui al Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e di quelli assegnati in delega o in concessione, compresi il programma POP 1994-1999, misura 4.6.3.1., triennio 1997-1999 e il programma straordinario di opere pubbliche di cui all’articolo 6 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), già scaduto alla data di pubblicazione della presente l |
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Art. 19 - (Procedure speciali per la realizzazione del programma straordinario di edilizia scolastica)1. Al fine di consentire l’effettiva attuazione del programma straordinario di edilizia scolastica finalizzato ad adeguare - entro il termine perentorio del 31 dicembre 2004 - gli edifici scolastici alle vigenti norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed all’eliminazione delle barriere architettoniche, gli enti locali di cui all’articolo 3 della Legge 11 genn |
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Art. 20 - Art. 21 - Omissis |
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CAPO IV - CAPO V Omissis |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE |
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Art. 30 - Disposizioni diverse1. - 11. Omissis 12. L’articolo 28 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle comp |
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Art. 31 - (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)1. Il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali è soppresso. 2. Al controllo sugli atti degli altri enti elencati dall’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, provvedono gli Assessorati regionali competenti per materia con le modalità, i termini e le procedure di cui alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni. |
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Art. 32 - Art. 33 Omissis |
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Art. 34 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
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