Regolam. R. Lombardia 25/03/2002, n. 1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Lombardia 25/03/2002, n. 1

Regolamento di attuazione della L.R. 27.11.2001, n. 23 Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di radiazioni ionizzanti a scopo medico.
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[Premessa]



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Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione della legge regionale 27 novembre 2

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Art. 2 - (Contenuti della domanda di nulla osta di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge)

1. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge, contiene i seguenti dati:

a) il codice fiscale e la residenza del richiedente; qualora si tratti di società debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA e la sede legale;

b) il tipo di pratica che si intende svolgere;

c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;

d) per ogni macchina radiogena: il tipo di macchina, il tipo di particella carica accelerata, l'energia massima di accelerazione;

e) per le materie radioattive: le quantità totali di radioattività di ciascun radionuclide che si intende detenere contemporaneamente e in ragione d'anno solare;

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Art. 3 - (Spese a carico dei soggetti richiedenti non pubblici di cui all'art. 2, comma 3, della legge)

1. Ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 26 maggio 2000, n. 241, i soggetti richiedenti non pubblici sono tenuti al pagamento delle spese di espletamento delle procedure per il rilascio del nulla osta, secondo le tariffe di cui al comma 2: il relativo versamento deve essere effettuato prima della presentazione alla ASL della domanda di nulla osta, al

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Art. 4 - (Procedura per l'esame delle istanze per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) della legge)

1. Al fine di emettere il parere di competenza sulle istanze di nulla osta all'impiego di categoria A di cui all'art. 28 del decreto, la Direzione generale competente in m

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Art. 5 - (Retribuzione dei componenti delle Commissioni per la radioprotezione in relazione alle spese di funzionamento delle Commissioni stesse di cui all'art. 3, comma 6, della legge)

1. La ASL garantisce il funzionamento della Commissione per la radioprotezione assumendo a proprio ca

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Art. 6 - (Contenuti della relazione tecnica di cui all'art. 5, comma 2, della legge)

1. La relazione tecnica di cui all'art. 5, comma 2, della legge deve essere presentata entro i sei mesi successivi alla scadenza di cinque anni dalla data del rilascio del nulla osta.

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Art. 7 - (Variazioni nello svolgimento della pratica di cui all'art. 5, comma 3, della legge)

1. Le variazioni nello svolgimento della pratica di cui all'art. 5, comma 3, della legge sono quelle

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Art. 8 - (Contenuti della domanda di conversione o convalida dei provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 6, comma 2, della legge)

1. La domanda di cui all'art. 6, comma 2, della legge, finalizzata al rilascio della conversione o convalida dei provvedimenti autorizzativi ai sensi del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, prevista dall'art. 146, comma 2, del decreto, contiene i dati di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

2. La domanda di cui sopra è corredata:

- dalla documentazione, per quanto applicabile, di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, nelle parti che non siano già state presentate o che abbiano subìto variazioni rispetto a quanto inoltrato nella precedente istanza autorizzativa;

- dalla documentazione, riferita alle condizioni tipiche di esercizio della pratica nel quinquennio precedente, che dì seguito si indica, redatta e firmata, ognuno per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del decreto, dal medico addetto alla sorveglianza medica di cui all'art. 83 del decreto e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 26 maggio 2000, n. 187:

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Art. 9 - (Entrata in vigore)

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore

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