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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 06/12/2001, n. 31
L.R. Lazio 06/12/2001, n. 31
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, al fine di salvaguardare gli esercizi commerciali ed artigianali del Lazio aperti al pubblico che hanno valore st |
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Art. 2 - (Censimento ed elenco regionale dei locali storici)1. La Regione istituisce, con le modalità previste dai commi successivi, l'elenco regionale dei locali storici, previo apposito censimento. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di cultura, d'intesa con il Soprintendente regionale ai beni culturali e con la Sovraintendenza ai beni culturali del comune di Roma, adotta la |
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Art. 3 - (Finanziamenti per la valorizzazione dei locali storici e per il sostegno delle relative attività)1. La Regione interviene per la valorizzazione dei locali storici inseriti nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 2 e per il sostegno della relativa attività, concedendo, |
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Art. 4 - (Beneficiari dei finanziamenti)1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dall'articolo 3 o i proprietari o i gestori dei loc |
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Art. 5 - (Indirizzi e limiti per la concessione dei finanziamenti)1. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di cultura, una deliberazione di indirizzi nella quale, in particolare, sono stabiliti: a) le |
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Art. 6 - (Procedure per la concessione dei finanziamenti)1. I soggetti di cui all'articolo 4 presentano contestualmente alla Regione ed al comune, entro il te |
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Art. 7 - (Vincoli di destinazione d'uso)1. I locali storici di cui all'articolo 2, comma 6, per i quali siano stati concessi i finanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento dell |
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Art. 8 - (Disposizione transitoria)1. Ferme restando le procedure per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 6, in sede di p |
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Art. 9 - (Disposizione finanziaria)1. Per le finalità di cui alla presente legge sono istituiti nel bilancio regionale di previsione 2001-2003 i seguenti capitoli di spesa: |
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