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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Marche 22/10/2001, n. 22
L.R. Marche 22/10/2001, n. 22
- L.R. 04/12/2004, n. 25
- L.R. 10/04/2007, n. 4
- L.R. 31/10/2011, n. 20
- L.R. 11/06/2012, n. 21
- L.R. 03/04/2015, n. 13
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, in coerenza con i propri indirizzi programmatici e nell'ottica dello sviluppo dei sistemi turistici locali di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, promuove lo sviluppo delle zone montane delle Marche, favorendo la realizzazione, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato e delle strutture ad essi connesse. 2. La Regione riconosce, quale servizio pub |
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Art. 2 - (Compatibilità territoriale)1. Le aree interessate dagli impianti di risalita e dalle piste da sci debbono essere idonee sotto l' |
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Art. 3 - (Aree sciistiche attrezzate e sistemi sciistici)1. Le aree sciistiche attrezzate sono costituite da un insieme continuo e omogeneo di piste e impianti, tra loro integrati, tali da costituire un circuito interamente percorribile i |
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“Art. 3 bis - (Aree sciabili attrezzate)N3 1. L’individuazione delle aree sciabili attrezzate ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da f |
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TITOLO II - IMPIANTI DI RISALITA |
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Art. 4 - (Tipologia degli impianti di risalita)1. Gli impianti di risalita si distinguono in: a) funivie bifuni va e vieni |
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Art. 5 - (Impianti di risalita)1. La costruzione e l'esercizio degli impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone sono soggetti a concessione che è rilasciata dal Comune sul cui territorio insistono. Qualora gli impianti insistano sul territorio di più comuni facenti parte della stessa provincia, la concessione è rilasciata dalla Provincia, previo parere favorevole dei Comuni interessati. Qualora gli impianti insistano sul territorio di più province, la concessione è rilasciata dalla Provincia sul cui territorio si sviluppa il tratto maggiore della linea, previo parere favorevole delle altre Province e dei Comuni interessati. 2. I soggetti interessati all |
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Art. 6 - (Apertura al pubblico esercizio degli impianti)1. Gli impianti, una volta ultimati, possono essere aperti al pubblico esercizio dopo aver acquisito il nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, ai sensi degli ar |
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Art. 7 - (Sospensione e decadenza della concessione)1. In caso di inottemperanza degli obblighi stabiliti dall'atto di concessione e dalle relative prescrizioni tecniche, l'ente concedente può adottare prescrizioni o sospendere per il period |
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Art. 8 - (Restituzione in pristino dei luoghi)1. Nel caso di estinzione o decadenza della concessione, il concessionario è obbligato alla re |
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Art. 9 - (Trasferimento della concessione)1. L'ente concedente, qualora sia compatibile con l'interesse generale e con le finalità della concessione, può disporre, su richiesta degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi dell'originale concessionario da parte del richiedente, il trasferimento della concessione ad altro soggetto. A tal fine gli interessati presentano r |
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Art. 10 - (Rinnovo della concessione)1. Alla scadenza della concessione, il concessionario ha titolo preferenziale per il rinnovo della st |
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Art. 11 - (Modalità di esercizio degli impianti)1. L'esercizio degli impianti deve svolgersi in ottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico con impianti di risalita e alle prescrizioni contenute nella concessione per il pubblico e |
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Art. 12 - (Vigilanza)1. L'ente concedente verifica la regolarità dell'esercizio degli impianti utilizzando personal |
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TITOLO III - PISTE DA SCI |
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Art. 13 - (Definizione delle piste da sci)1. Sono considerate piste da sci le superfici di terreno rese idonee naturalmente o artificialmente alla cir |
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Art. 14 - (Piste da discesa)1. Sono piste da discesa le aree naturalmente o artificialmente innevate e comunque rese idonee a chi pratica lo sci. Le piste da discesa sono articolate nelle seguenti categorie: a) campi scuola: consistono in un'area di lieve pendio tale da consentire un facile arresto; sono di norma delimitate, prive di pericoli ed ostacoli ed idonee alla circolazione di sciatori principianti e all'atti |
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Art. 15 - (Piste da fondo)1. Le piste da fondo hanno le seguenti caratteristiche tecniche: a) tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento ed apertura delle piste, una situazione di pericolo; b) larghezza che consenta, in condizioni normali di innevamento, l'agevole passaggio di due sciatori in posizione eretta, anche con passo pattinato, compreso lo spazio per l'appoggio dei bastoncini. La lar |
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Art. 16 - (Autorizzazione all'apprestamento ed esercizio delle piste da sci)1. L'apprestamento di nuove piste da sci, la modifica delle piste esistenti e delle eventuali opere accessorie, nonché l'esercizio delle piste medesime, sono subordinati al rilascio di una autorizzazione del Comune sul cui territorio insistono. Qualora le piste insistano sul territorio di più comuni facenti parte della stessa provincia, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, previo parere favorevole dei Comuni interessati. Qualora le piste insistano sul territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia sul cui territorio si sviluppa il tratto maggiore delle piste stesse, previo parere favorevole delle altre Province e dei Comuni interessati. 2. La richiesta di autorizzazio |
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Art. 17 - (Obblighi del gestore)1. Il gestore di una pista ha l'obbligo di: a) garantire che la pista, durante il periodo di esercizio, mantenga le caratteristiche originarie ed i requisiti tecnici fondamentali e di provvedere, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici, alla battitura della medesima; b) assicurarne l'uso pubblico e provv |
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Art. 18 - (Soccorso sulle piste)1. Per il soccorso da prestare in caso di incidenti sulle piste, gestori debbono istituire un apposito servizio dotato della necessaria attrezzat |
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Art. 19 - (Revoca, decadenza e rinnovo dell'autorizzazione)1. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ne dichiara la revoca quando, per qualsiasi ragione di pubblico interesse, sia necessario far cessare il pubblico esercizio di una pista. In tal caso alla revoca d |
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Art. 20 - (Vigilanza)1. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione verifica la regolarità dell'esercizio del |
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TITOLO IV - SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO |
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Art. 21 - (Innevamento programmato)1. I concessionari degli impianti di risalita, i gestori delle piste da sci ed i consorzi di operatori economico-turistici, pubblici e privati, possono realizzare sistemi per |
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TITOLO V - NORME COMUNI |
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Art. 22 - (Registro impianti di risalita e piste da sci)1. Presso ogni Provincia è istituito un pubblico registro degli impianti di risalita e delle piste da sci esistenti nel proprio territorio. Il registro è suddiviso in due sezioni: una per gli impianti ed una per le piste. 2. La sezione relativa agli impianti di risalita riporta per ogni singolo impianto: a) la denominazione dell'impianto con riferimento alla sigla di iscriz |
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Art. 23 - (Coperture assicurative)1. Il rilascio della concessione e dell'autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio rispettiv |
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Art. 24 - (Concessione edilizia)1. Gli impianti di risalita, i manufatti necessari per la realizzazione delle piste da sci, gli impia |
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Art. 25 - (Costituzione di servitù coattive)1. I titolari di concessioni per la realizzazione di impianti di risalita ed i titolari delle autorizzazioni per l'apprestamento di piste da sci, che non abbiano la disponibilità dei terreni interessati alle opere, possono ottenere in via coattiva e previo pagamento di una indennità, la cui determinazione è regolata dalle vigenti norme di legge in materia, la titolarità di servitù: |
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Art. 26 - (Provvedimenti di urgenza)1. In presenza di situazioni ambientali o climatiche comportanti immediato pericolo, i Sindaci dei co |
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Art. 27 - (Contributi e agevolazioni finanziarie)N1 1. Possono ottenere i finanziamenti previsti dall'articolo 28 gli esercenti o i proprietari, pubblici e privati, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato destinati al pubblico esercizio e degli impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone la cui tipologia è elencata all'articolo 4. |
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Art. 28 - (Interventi ammessi a finanziamento)1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione concede finanziamenti per i seguenti interventi: N1 "a) costruzione e rifacimento di impianti di risalita;". |
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Titolo V bis - Norme di comportamento degli utenti delle piste da sci |
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Art. 28 bis - (Definizioni e norme di comportamento)N4 1. Ai fini della presente legge si considera utente della superficie innevata chiunque vi si trovi, anche momentaneamente, per la pratica degli sport sulla neve o per qualsiasi altro utilizzo. Per gestore della pista o gestore dell’impianto di risalita si intendono anche i loro incaricati, ivi compresi il direttore della pista e le persone facenti parte del servizio pista e del servizio di soccorso. 2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 363/03 gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono rispettare le seguenti regole di comportamento: a) l’utente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo di danno per sé, per altre persone o per cose altrui, anche nell’esercizio di un proprio diritto o di una propria facoltà. A tal fine lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo di pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali. La velocità deve essere moderata nei tratti con poca visibilità, in prossimità di fabbricati, ostacoli e incroci, nonché in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità della pista o di affollamento della stessa o in presenza di principianti; b) il sorpasso può essere effettuato solo in presenza di spazio e visibilità sufficienti e comun |
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Art. 28 ter - (Sanzioni)N4 1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi de |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 29 - (Norme attuative)1. I contributi previsti dalla presente legge vengono concessi anche in applicazione del regolamento CE n. 70/2001 (aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese) e del regolamento CE n. 69/2001 (aiuti di Stato di importanza minore - de minimis) pubblicati dalla GUCE n. L 10 del 13 gennaio 2001. 2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, fissa la documentazione tecnica da allegare alla domanda di cui al comma 2 dell'articolo 5 e al comma 3 dell'articolo 16 |
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Art. 30 - (Disposizioni finanziarie)1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede annualmente, a decorrere dall'anno 2002, con la legge di bilancio sulla base delle risorse finanz |
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