Delib. G.R. Liguria 28/12/2000, n. 1486 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. G.R. Liguria 28/12/2000, n. 1486

Criteri, parametri e modalità per la realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'art. 10 della L.R. 24.3.1999, n. 9.
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[Premessa]



VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

VISTO il capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) relativo a “Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive” ed in particolare l’articolo 26, il quale dispone che gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall’acquisizione delle autorizzazioni concernenti l’utilizzazione dei servizi ivi presenti e che le aree industriali ed ecologicamente attrezzate sono individuate prioritariamente tra le aree, zone o nuclei g

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Criteri, parametri e modalità sulle aree industriali e sulle aree ecologicamente attrezzate di cui all’articolo 10 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9

1. Aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate

La Regione, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9, promuove la realizzazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate, dotate di idonee infrastrutture e di sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, al fine di favorire l’insediamento di attività produttive in condizioni di compatibilità ambientale.


2. Parametri di riferimento e standard

Le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sono caratterizzate da dotazioni e da servizi che, attraverso il coordinamento della gestione ambientale e dell’utilizzo delle risorse, tendono ad una conduzione ambientale ed economica dell'area qualitativamente elevata.

Le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate di cui all’articolo 10, comma 4 della legge regionale 9/1999, sono caratterizzate da una progettualità in grado di consentire, in relazione alle specifiche caratteristiche dimensionali, fisiche ed insediative, elevati livelli qualitativi e di efficienza relativamente alle seguenti dotazioni:

a) accessibilità diretta all’area;

b) connessione con i nodi logistici, i poli e le reti infrastrutturali a livello regionale;

c) servizi di rete e servizi comuni diretti al soddisfacimento delle specificità insediative e delle vocazioni produttive delle aree stesse, quali, ad esempio, “utilities” quali energia elettrica, fluidi industriali (acqua, vapore, etc.), fognature industriali, impianti di depurazione, impianti o sistemi di gestione rifiuti, centri servizi alle imprese e così via;

d) sistemazione sotto i profili idrogeologici ed ambientali.

Le aree ecologicamente attrezzate sono inoltre dotate di un sistema coordinato di collegamenti a reti ed infrastrutture atte a garantire la prevenzione integrata dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del terreno e sono dotate, in relazione alle attività insediate, della strumentazione o degli spazi per il collegamento alle reti di monitoraggio e controllo delle emissioni nell’ambiente e dei fenomeni atmosferici.

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Allegato A - Individuazione siti idonei alla realizzazione di aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate, ai sensi del punto 4 della d.g.r………..”criteri, parametri e modalità sulle aree industriali e sulle aree ecologicamente attrezzate ai sensi dell’art.10 della l.r.24/3/1999, n. 9”

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Allegato B - Aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate, ai sensi del punto 4 della d.g.r………..”criteri, parametri e modalità sulle aree industriali e sulle aree ecologicamente attrezzate ai sensi dell’art.10 della l.r.24/3/1999, n. 9”

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