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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Campania 07/01/2000, n. 1
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- L.R. 19/01/2007, n. 1
- L.R. 18/12/2012, n. 35
- L.R. 06/05/2013, n. 5
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Capo I - NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA |
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Art. 1 - Ripartizione funzionale del territorio regionale1. Ai sensi di quanto stabilito dalla lett. b), comma 3, dell'art. 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il territorio della Campania è suddiviso, con l'indicazione dei Comuni appartenenti, nelle seguenti 14 Aree funzionali sovracomunali omogenee configurabili come unico bacino d'utenza, in conformità all'allegato A: a) Area 1 - Area Metropolitana di Napoli b) Area 2 - Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese |
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Art. 2 - Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali1. Al fine di qualsivoglia valutazione connessa al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, le strutture commerciali di media e grande dimensione vanno classificate come segue: a) M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3; b) M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3; c) M² A/M - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e superficie tra 1.500 e 2.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3; d) M² E - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e supe |
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Art. 3 - Programmazione regionale per l'insediamento delle grandi strutture di vendita1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita é inoltre soggetta nel periodo di prima applicazione della presente legge regionale, ossia fino al 1 gennaio 2002, ai contingentamenti di superficie, determinati per le rispettive aree, contenuti nella specifica tabella di programmazione regionale per l'insediamento di dette strutture, di cui all'allegato C. 2. Successivamente, oltre il |
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Art. 4 - Caratteristiche qualitative minime delle grandi strutture di vendita di tipologia A/M1. Le grandi strutture di vendita al dettaglio A/M devono avere le seguenti caratteristiche qualitative minime: a) Grande struttura di vendita G1 A/M - G1 E - G2 CQ; a.1) Pubblico esercizio di somministrazione di bevande a.2) Almeno un servizio igienico ad uso della clientela a.3) Almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori handicap a.4) Servizi di pagamento bancomat. |
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Art. 5 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita1. Il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita, di cui all'art. 9 del D.Leg.vo 114/98, secondo i procedimenti di cui all'art. 14 della presente legge, é subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: a) l'osservanza delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione; b) l'osservanza dei requisiti di compatibilità territoriale all'insedia |
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Art. 6 - Parametri di parcheggio e compatibilità territoriali1. L'adeguamento ai parametri di parcheggio é richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita. 2. L'adeguamento di cui al comma 1 non é previsto p |
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Art. 7 - Criteri di priorità1. Tra più domande concorrenti, ossia pervenute in Comune e regolarmente documentate entro 30 giorni dalla presentazione della prima di esse, riguardo al rilascio dell'autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 114/98, é data priorità di valutazione alle domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata dall'accoglimento della nuova richiesta, ad una o più medie o grandi strutture di vendita, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) tra le strutture di vendita a cui si rinuncia, almeno una deve risultare appartenente alla categoria dimensionale immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede la nuova autorizzazione; |
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Art. 8 - Ampliamento delle grandi strutture di vendita1. L'ampliamento delle grandi strutture di vendita é soggetto all'autorizzazione comunale, su conforme parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 114/198. 2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, art. 10, del decreto legislativo 114/98, é concessa, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitari e di sicurezza, qualora concorrano tutte le seguenti c |
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Art. 9 - Aggiunta di settore merceologico1. È aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall'art. 5, comma |
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Art. 10 - Trasferimento e rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita1. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita, nell'ambito del territorio comunale, |
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Art. 11 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita1. Le domande di apertura delle grandi strutture di vendita vanno inoltrate al Comune competente corredate dalla documentazione necessaria per la valutazione, conformemente a quanto predisposto dalla Giunta Regionale con l'Allegato B. 2. Copia della domanda va inviata, contestualmente alla Giunta Regionale, Settore sviluppo |
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Art. 12 - Norme transitorie1. I nulla osta regionali rilasciati ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge 426/71 decadono trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge Regionale, qualora non sia già stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa e non sia trascorso il termine di 12 mesi per l'attivazione della struttura, anche a partire dall'eventuale data di configurazione del silenzio assenso, ai sensi del comma 2, dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 384, |
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Capo II - ULTERIORI NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO |
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Art. 13 - Direttive ai Comuni1. I comuni, per effetto del Decreto Legislativo 114/98 devono adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi o i regolamenti di polizia locale, ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla presente Legge entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione e devono provvedere a dotarsi dello specifico strumento di intervento per l'apparato distributivo, concernente gli esercizi di vicinato. Le medie strutture di vendita, i mercati per il commercio su aree pubbliche, nonché le localizzazioni delle grandi strutture di vendita, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili stabilite dallo stesso strumento, che costituisce il piano di strumento integrato del P.R.G., sottoposto, dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, al visto di conformità regionale, da r |
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Art. 14 - Criteri di programmazione urbanistica1. Le strutture di Media e Grande Distribuzione possono essere realizzate solo su aree ricadenti in zone urbanistiche dichiarate espressamente compatibili con tale collocazione: tali aree dovranno avere adeguate infrastrutture, dimensionate in proporzione all'esercizio commerciale che vi si vuole localizzare. La localizzazione dovrà essere compatibile con l'assetto della viabilità e con i flussi di traffico; pertanto dovranno essere adeguatamente analizzati la rete infrastrutturale esistente e di progetto, la sua potenzialità, i fenomeni di gravitazione già esistenti nell'area. |
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Art. 15 - Strumento comunale d'intervento per le medie strutture di vendita1. Per le medie strutture di vendita lo strumento comunale d'intervento determina il numero, e la merceologia delle strutture di nuova realizzazione secondo la classificazione operata dalle direttive regionali. 2. Disciplina, inoltre, l'apertura, l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altro aspetto non contemplato dal Decreto Legislativo 114/98 o dalle presenti direttive regionali. 3. È comunque consentito il trasferimento, nonché l'ampliamento e l'apertura a seguito di accorpamento o concentrazione, della struttura di vendita di tipo M1, in tutto il territorio comunale, fatta salva la compatibilità |
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Art. 16 - Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico1. Per la salvaguardia e la valorizzazione del centro storico, lo strumento comunale di intervento può delimitare tale area anche oltre l'individuazione puramente urbanistica e suddividerla in ulteriori fasce di intervento differenziato. 2. Detto strumento ha il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle attività commerciali. 3. Per il conseguimento degli obiettivi esposti detto strumento può prevedere: a) di sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato a specifiche procedure di valutazione di impatto, effettuata con riferimento all'apparato distributivo già esistente, al tessuto urbano, alla viabilità ed a |
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Art. 17 - Interventi integrati per i centri minori1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 114/98, i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché i Comuni ubicati sulle isole o appartenenti alle Comunità Montane, devono dotarsi di uno specifico progetto di Intervento integrato di rivitalizzazione, anche commerciale, delle frazioni o di altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti e poste in posizione isolata dal capoluogo comunale. 2. Nelle aree individuate in detto progetto possono essere previst |
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Art. 18 - Osservatorio regionale sulla rete commerciale1. In conformità a quanto stabilito nell'art. 6, comma 1 lettera 9) del Decreto Legislativo 114/98, la Regione assicura, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di apposito Osservatorio, al quale partecipano anche i rappresentanti degli Enti Locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinato da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. 2. Detto Osservatorio Regionale, presieduto dall'Assessore Regionale al Commercio o suo delegato, è costituito come di seguito indicato: a) Il Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento di Sviluppo Attività Settore Terziario della Giunta Regionale; b) Il Dirigente del Settore |
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Art. 19 - Orari di vendita1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, viene stabilito che tutti i Comuni costieri della Regione Campania hanno rilevanza turistica. 2. Il periodo di massimo afflusso turistico è fissato dal 1 maggio al 30 settembre. In tale periodo, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 114/98, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'obbligo di chius |
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Art. 20 - Vendite promozionali, di liquidazione e di fine stagioneN1 "1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 114/98, le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. 2. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata. |
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Art. 21 - Centri di assistenza tecnica1. La Regione autorizza, in attuazione del comma 1 dell'art. 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, |
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Art. 22 - Formazione professionale1. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per gli anni successivi con il Piano annuale di Formazione Professi |
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Capo III - CRITERI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO X DEL DECRETO LEGISLATIVO 114/98 E DIRETTIVE GENERALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE |
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Art. 23 - Finalità1. I criteri e le direttive regionali perseguono le seguenti finalità: a) garantire una presenza del commercio su ar |
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Art. 24 - Rilevazione della situazione del commercio su aree pubbliche1.I Comuni, annualmente, con l'ausilio della modulistica predisposta dalla Regione, devono provvedere ad effettuare: a) la rilevaz |
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Art. 25 - Atti predisposti dai Comuni1. Gli atti predisposti dai Comuni in materia di commercio su aree pubbliche devono prevedere: |
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Art. 26 - Regolamento per il commercio su aree pubbliche1. I Comuni sono tenuti ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini l'esercizio del commercio su aree pubbliche in conformità alle presenti direttive ed alle disposizioni di legge e regolamentari. Il regolamento deve, tra l'altro, contenere: a) le modalità di svolgimento del commercio itinerante; b) le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso, esplicitando, tra l'altro: 1) la tipologia del mercato o fiera locale (mercato rionale, mercato periodico, fiera-mercato o sagra); 2) gli estremi degli atti istituzionali di c |
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Art. 27 - Rilascio delle autorizzazioni di tipo A1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici previsti dalla normativa nazionale. 2. Ai fini del rilascio di autorizzazioni di tipo A, ossia mediante l'utilizzo decennale di un posteggio che abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale: i Comuni sede di posteggio devono far pervenire alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi r |
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Art. 28 - Rilascio delle autorizzazioni di tipo B1. Al rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo B, ossia itineranti su tutto il territorio nazionale, provvede il Comune di residenza dell'operatore. |
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Art. 29 - Modificazioni del contenuto merceologico della autorizzazione1. La modificazione dell'autorizzazione relativamente al numero o ai settori merceologici è as |
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Art. 30 - Cambiamento di residenza degli operatori su aree pubbliche1. In caso di trasferimento di residenza dell'operatore, al Comune di nuova residenza vanno trasmessi |
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Art. 31 - Tasse regionali e comunali1. Sono abolite tutte le tasse di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni, sia regionali che comun |
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Art. 32 - Norme sull'esercizio dell'attività1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri fissati dalle presenti direttive. 2. Nella propria deliberazione il Comune individuale zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'eser |
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Art. 33 - Autorizzazioni stagionali1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Sindaco del Comune di residenza dell'operatore, r |
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Art. 34 - Adempimenti per l'inizio dell'attività1. I commercianti su aree pubbliche al fine del rilascio dell'autorizzazione devono comprovare anche |
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Art. 35 - Definizione, ubicazione e organico dei mercati1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per mercato si intende la concentrazione di una pluralità di posteggi compresi quelli connessi a produttori diretti, ubicati su spazio pubblico o privato appositamente attrezzato per la vendita al dettaglio di merci varie e si svolge nei limiti di spazio e nel giorno fissato così come stabilito nella deliberazione istitutiva. 2. I mercati sono distinti in: a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi del |
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Art. 36 - Istituzione di un mercato1. Nel rispetto dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 28, comma 13 del Decreto Legislativo 114/98, la Regione definisce i criteri generali ai quali i Comuni devono attenersi per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività nel caso di istituzione di nuovi mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive. Nelle norme dell'adozione di tali criteri, i Comuni po |
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Art. 37 - Ampliamento e mutamento della periodicità dei mercati1. Per l'ampliamento ed il numero della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei gio |
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Art. 38 - Modificazione dei mercati1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione |
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Art. 39 - Dimensioni, attrezzature e parcheggi1. Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività. |
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Art. 40 - Mercati domenicali e festivi1. È consentito lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi ai: 1a) mercat |
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Art. 41 - Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata. 2. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara. 3. Le domande sono inviate direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici. 4. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità: a) richieste di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazioni di tipo A all'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità; |
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Art. 42 - Trasmissione della concessione dei posteggi1. La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione è consentito solo se avviene con la concessione dell’ |
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Art. 43 - Schedario delle imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche1. I Comuni sono obbligati a tenere uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico: |
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Art. 44 - Comunicazioni alla Regione1. Entro il 30 luglio di ogni anno, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, Settore Sviluppo e Promoz |
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Art. 45 - Sanzioni1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune ove si è verificata l'infrazione, seco |
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Art. 46 - Indirizzi per la definizione dei canoni per la concessione del posteggio1. I canoni minimi e massimi delle tasse di posteggio applicabili dai Comuni in relazione alla classe di appartenenza sono fissati come segue:
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Capo IV - NORME FINALI |
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Art. 47 - Attività promozionali della Regione1. La Regione Campania assume iniziative di promozione del comparto commerciale, con particolare riguardo: |
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Art. 48 - Rinvio al Regolamento1. Oltre a quanto previsto dalla presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta reg |
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Art. 49 - Provvedimenti sostitutivi regionali1. Al fine di assicurare gli adempimenti previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo 114/98, in casi |
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Art. 50 - Disposizioni finali1. Sono abrogate la legge regionale n. 10 del 4 aprile 1995 e la Deliberazione di Consiglio Regionale |
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ALLEGATO A di cui all'art. 1 - Elenco dei 551 comuni della Regione Campania con indicazione della appartenenza alla relativa area funzionale sovracomunale omogenea. |
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ALLEGATO B di cui all'art. 11 - Documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per medie e grandi strutture di venditaA) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente; B) Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli Aspetti organizzativo-gestionali; C) Studio sul |
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ALLEGATO C di cui all'art. 3 - Tabella disponibilità di superficie G.D.Omissis |
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ALLEGATO D di cui all'art. 6Omissis |
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ALLEGATO E di cui all'art. 6Omissis |
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