FAST FIND : NR5930

L.R. Campania 07/01/2000, n. 1

Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 04/07/2003, n. 13
- L.R. 15/12/2004, n. 12
- L.R. 19/01/2007, n. 1
- L.R. 18/12/2012, n. 35
- L.R. 06/05/2013, n. 5
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23079 930434
Capo I - NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA


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23079 930435
Art. 1 - Ripartizione funzionale del territorio regionale

1. Ai sensi di quanto stabilito dalla lett. b), comma 3, dell'art. 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il territorio della Campania è suddiviso, con l'indicazione dei Comuni appartenenti, nelle seguenti 14 Aree funzionali sovracomunali omogenee configurabili come unico bacino d'utenza, in conformità all'allegato A:

a) Area 1 - Area Metropolitana di Napoli

b) Area 2 - Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese

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Art. 2 - Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali

1. Al fine di qualsivoglia valutazione connessa al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, le strutture commerciali di media e grande dimensione vanno classificate come segue:

a) M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;

b) M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;

c) M² A/M - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e superficie tra 1.500 e 2.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;

d) M² E - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e supe

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Art. 3 - Programmazione regionale per l'insediamento delle grandi strutture di vendita

1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita é inoltre soggetta nel periodo di prima applicazione della presente legge regionale, ossia fino al 1 gennaio 2002, ai contingentamenti di superficie, determinati per le rispettive aree, contenuti nella specifica tabella di programmazione regionale per l'insediamento di dette strutture, di cui all'allegato C.

2. Successivamente, oltre il

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Art. 4 - Caratteristiche qualitative minime delle grandi strutture di vendita di tipologia A/M

1. Le grandi strutture di vendita al dettaglio A/M devono avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:

a) Grande struttura di vendita G1 A/M - G1 E - G2 CQ;

a.1) Pubblico esercizio di somministrazione di bevande

a.2) Almeno un servizio igienico ad uso della clientela

a.3) Almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori handicap

a.4) Servizi di pagamento bancomat.

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23079 930439
Art. 5 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. Il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita, di cui all'art. 9 del D.Leg.vo 114/98, secondo i procedimenti di cui all'art. 14 della presente legge, é subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'osservanza delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione;

b) l'osservanza dei requisiti di compatibilità territoriale all'insedia

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Art. 6 - Parametri di parcheggio e compatibilità territoriali

1. L'adeguamento ai parametri di parcheggio é richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 non é previsto p

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23079 930441
Art. 7 - Criteri di priorità

1. Tra più domande concorrenti, ossia pervenute in Comune e regolarmente documentate entro 30 giorni dalla presentazione della prima di esse, riguardo al rilascio dell'autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 114/98, é data priorità di valutazione alle domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata dall'accoglimento della nuova richiesta, ad una o più medie o grandi strutture di vendita, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) tra le strutture di vendita a cui si rinuncia, almeno una deve risultare appartenente alla categoria dimensionale immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede la nuova autorizzazione;

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Art. 8 - Ampliamento delle grandi strutture di vendita

1. L'ampliamento delle grandi strutture di vendita é soggetto all'autorizzazione comunale, su conforme parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 114/198.

2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, art. 10, del decreto legislativo 114/98, é concessa, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitari e di sicurezza, qualora concorrano tutte le seguenti c

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23079 930443
Art. 9 - Aggiunta di settore merceologico

1. È aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall'art. 5, comma

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23079 930444
Art. 10 - Trasferimento e rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita

1. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita, nell'ambito del territorio comunale,

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23079 930445
Art. 11 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. Le domande di apertura delle grandi strutture di vendita vanno inoltrate al Comune competente corredate dalla documentazione necessaria per la valutazione, conformemente a quanto predisposto dalla Giunta Regionale con l'Allegato B.

2. Copia della domanda va inviata, contestualmente alla Giunta Regionale, Settore sviluppo

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23079 930446
Art. 12 - Norme transitorie

1. I nulla osta regionali rilasciati ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge 426/71 decadono trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge Regionale, qualora non sia già stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa e non sia trascorso il termine di 12 mesi per l'attivazione della struttura, anche a partire dall'eventuale data di configurazione del silenzio assenso, ai sensi del comma 2, dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 384,

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23079 930447
Capo II - ULTERIORI NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO


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23079 930448
Art. 13 - Direttive ai Comuni

1. I comuni, per effetto del Decreto Legislativo 114/98 devono adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi o i regolamenti di polizia locale, ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla presente Legge entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione e devono provvedere a dotarsi dello specifico strumento di intervento per l'apparato distributivo, concernente gli esercizi di vicinato. Le medie strutture di vendita, i mercati per il commercio su aree pubbliche, nonché le localizzazioni delle grandi strutture di vendita, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili stabilite dallo stesso strumento, che costituisce il piano di strumento integrato del P.R.G., sottoposto, dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, al visto di conformità regionale, da r

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23079 930449
Art. 14 - Criteri di programmazione urbanistica

1. Le strutture di Media e Grande Distribuzione possono essere realizzate solo su aree ricadenti in zone urbanistiche dichiarate espressamente compatibili con tale collocazione: tali aree dovranno avere adeguate infrastrutture, dimensionate in proporzione all'esercizio commerciale che vi si vuole localizzare. La localizzazione dovrà essere compatibile con l'assetto della viabilità e con i flussi di traffico; pertanto dovranno essere adeguatamente analizzati la rete infrastrutturale esistente e di progetto, la sua potenzialità, i fenomeni di gravitazione già esistenti nell'area.

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23079 930450
Art. 15 - Strumento comunale d'intervento per le medie strutture di vendita

1. Per le medie strutture di vendita lo strumento comunale d'intervento determina il numero, e la merceologia delle strutture di nuova realizzazione secondo la classificazione operata dalle direttive regionali.

2. Disciplina, inoltre, l'apertura, l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altro aspetto non contemplato dal Decreto Legislativo 114/98 o dalle presenti direttive regionali.

3. È comunque consentito il trasferimento, nonché l'ampliamento e l'apertura a seguito di accorpamento o concentrazione, della struttura di vendita di tipo M1, in tutto il territorio comunale, fatta salva la compatibilità

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23079 930451
Art. 16 - Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico

1. Per la salvaguardia e la valorizzazione del centro storico, lo strumento comunale di intervento può delimitare tale area anche oltre l'individuazione puramente urbanistica e suddividerla in ulteriori fasce di intervento differenziato.

2. Detto strumento ha il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle attività commerciali.

3. Per il conseguimento degli obiettivi esposti detto strumento può prevedere:

a) di sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato a specifiche procedure di valutazione di impatto, effettuata con riferimento all'apparato distributivo già esistente, al tessuto urbano, alla viabilità ed a

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23079 930452
Art. 17 - Interventi integrati per i centri minori

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 114/98, i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché i Comuni ubicati sulle isole o appartenenti alle Comunità Montane, devono dotarsi di uno specifico progetto di Intervento integrato di rivitalizzazione, anche commerciale, delle frazioni o di altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti e poste in posizione isolata dal capoluogo comunale.

2. Nelle aree individuate in detto progetto possono essere previst

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23079 930453
Art. 18 - Osservatorio regionale sulla rete commerciale

1. In conformità a quanto stabilito nell'art. 6, comma 1 lettera 9) del Decreto Legislativo 114/98, la Regione assicura, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di apposito Osservatorio, al quale partecipano anche i rappresentanti degli Enti Locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinato da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

2. Detto Osservatorio Regionale, presieduto dall'Assessore Regionale al Commercio o suo delegato, è costituito come di seguito indicato:

a) Il Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento di Sviluppo Attività Settore Terziario della Giunta Regionale;

b) Il Dirigente del Settore

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23079 930454
Art. 19 - Orari di vendita

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, viene stabilito che tutti i Comuni costieri della Regione Campania hanno rilevanza turistica.

2. Il periodo di massimo afflusso turistico è fissato dal 1 maggio al 30 settembre. In tale periodo, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 114/98, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'obbligo di chius

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23079 930455
Art. 20 - Vendite promozionali, di liquidazione e di fine stagione

N1 "1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 114/98, le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

2. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.

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23079 930456
Art. 21 - Centri di assistenza tecnica

1. La Regione autorizza, in attuazione del comma 1 dell'art. 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114,

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23079 930457
Art. 22 - Formazione professionale

1. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per gli anni successivi con il Piano annuale di Formazione Professi

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Capo III - CRITERI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO X DEL DECRETO LEGISLATIVO 114/98 E DIRETTIVE GENERALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE


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23079 930459
Art. 23 - Finalità

1. I criteri e le direttive regionali perseguono le seguenti finalità:

a) garantire una presenza del commercio su ar

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Art. 24 - Rilevazione della situazione del commercio su aree pubbliche

1.I Comuni, annualmente, con l'ausilio della modulistica predisposta dalla Regione, devono provvedere ad effettuare:

a) la rilevaz

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23079 930461
Art. 25 - Atti predisposti dai Comuni

1. Gli atti predisposti dai Comuni in materia di commercio su aree pubbliche devono prevedere:

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23079 930462
Art. 26 - Regolamento per il commercio su aree pubbliche

1. I Comuni sono tenuti ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini l'esercizio del commercio su aree pubbliche in conformità alle presenti direttive ed alle disposizioni di legge e regolamentari. Il regolamento deve, tra l'altro, contenere:

a) le modalità di svolgimento del commercio itinerante;

b) le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso, esplicitando, tra l'altro: 1) la tipologia del mercato o fiera locale (mercato rionale, mercato periodico, fiera-mercato o sagra);

2) gli estremi degli atti istituzionali di c

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23079 930463
Art. 27 - Rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici previsti dalla normativa nazionale.

2. Ai fini del rilascio di autorizzazioni di tipo A, ossia mediante l'utilizzo decennale di un posteggio che abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale: i Comuni sede di posteggio devono far pervenire alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi r

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Art. 28 - Rilascio delle autorizzazioni di tipo B

1. Al rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo B, ossia itineranti su tutto il territorio nazionale, provvede il Comune di residenza dell'operatore.

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23079 930465
Art. 29 - Modificazioni del contenuto merceologico della autorizzazione

1. La modificazione dell'autorizzazione relativamente al numero o ai settori merceologici è as

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Art. 30 - Cambiamento di residenza degli operatori su aree pubbliche

1. In caso di trasferimento di residenza dell'operatore, al Comune di nuova residenza vanno trasmessi

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23079 930467
Art. 31 - Tasse regionali e comunali

1. Sono abolite tutte le tasse di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni, sia regionali che comun

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23079 930468
Art. 32 - Norme sull'esercizio dell'attività

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri fissati dalle presenti direttive.

2. Nella propria deliberazione il Comune individuale zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'eser

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23079 930469
Art. 33 - Autorizzazioni stagionali

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Sindaco del Comune di residenza dell'operatore, r

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23079 930470
Art. 34 - Adempimenti per l'inizio dell'attività

1. I commercianti su aree pubbliche al fine del rilascio dell'autorizzazione devono comprovare anche

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23079 930471
Art. 35 - Definizione, ubicazione e organico dei mercati

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per mercato si intende la concentrazione di una pluralità di posteggi compresi quelli connessi a produttori diretti, ubicati su spazio pubblico o privato appositamente attrezzato per la vendita al dettaglio di merci varie e si svolge nei limiti di spazio e nel giorno fissato così come stabilito nella deliberazione istitutiva.

2. I mercati sono distinti in:

a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi del

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Art. 36 - Istituzione di un mercato

1. Nel rispetto dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 28, comma 13 del Decreto Legislativo 114/98, la Regione definisce i criteri generali ai quali i Comuni devono attenersi per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività nel caso di istituzione di nuovi mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive. Nelle norme dell'adozione di tali criteri, i Comuni po

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23079 930473
Art. 37 - Ampliamento e mutamento della periodicità dei mercati

1. Per l'ampliamento ed il numero della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei gio

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23079 930474
Art. 38 - Modificazione dei mercati

1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione

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23079 930475
Art. 39 - Dimensioni, attrezzature e parcheggi

1. Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.

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23079 930476
Art. 40 - Mercati domenicali e festivi

1. È consentito lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi ai:

1a) mercat

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23079 930477
Art. 41 - Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi

1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.

2. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara.

3. Le domande sono inviate direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

4. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

a) richieste di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazioni di tipo A all'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità;

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23079 930478
Art. 42 - Trasmissione della concessione dei posteggi

1. La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione è consentito solo se avviene con la concessione dell’

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23079 930479
Art. 43 - Schedario delle imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche

1. I Comuni sono obbligati a tenere uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:

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23079 930480
Art. 44 - Comunicazioni alla Regione

1. Entro il 30 luglio di ogni anno, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, Settore Sviluppo e Promoz

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23079 930481
Art. 45 - Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune ove si è verificata l'infrazione, seco

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23079 930482
Art. 46 - Indirizzi per la definizione dei canoni per la concessione del posteggio

1. I canoni minimi e massimi delle tasse di posteggio applicabili dai Comuni in relazione alla classe di appartenenza sono fissati come segue:


CLASSE

INTERVALLI (Lire)

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Capo IV - NORME FINALI


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23079 930484
Art. 47 - Attività promozionali della Regione

1. La Regione Campania assume iniziative di promozione del comparto commerciale, con particolare riguardo:

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23079 930485
Art. 48 - Rinvio al Regolamento

1. Oltre a quanto previsto dalla presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta reg

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23079 930486
Art. 49 - Provvedimenti sostitutivi regionali

1. Al fine di assicurare gli adempimenti previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo 114/98, in casi

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23079 930487
Art. 50 - Disposizioni finali

1. Sono abrogate la legge regionale n. 10 del 4 aprile 1995 e la Deliberazione di Consiglio Regionale

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23079 930488
ALLEGATO A di cui all'art. 1 - Elenco dei 551 comuni della Regione Campania con indicazione della appartenenza alla relativa area funzionale sovracomunale omogenea.


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23079 930489
ALLEGATO B di cui all'art. 11 - Documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita

A) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;

B) Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli Aspetti organizzativo-gestionali;

C) Studio sul

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23079 930490
ALLEGATO C di cui all'art. 3 - Tabella disponibilità di superficie G.D.

Omissis

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23079 930491
ALLEGATO D di cui all'art. 6

Omissis

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23079 930492
ALLEGATO E di cui all'art. 6

Omissis

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Regolamento edilizio comunale tipo: contenuti, valenza, iter di approvazione

Intesa 20/10/2016 della Conferenza unificata che reca il Regolamento edilizio tipo ai sensi del D.L. “sblocca Italia” 133/2014. Nell'articolo sono fornite indicazioni su che cosa è il Regolamento edilizio comunale, i suoi contenuti ed il procedimento di approvazione, sui contenuti del Regolamento tipo, sull'iter della sua approvazione e del successivo recepimento da parte degli enti territoriali.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
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L’installazione di impianti pubblicitari stradali

Pianificazione delle attività, dimensioni, caratteristiche, ubicazione e distanze da rispettare dentro e fuori dai centri abitati, autorizzazioni (enti competenti, documentazione da produrre, tempistica per il rilascio o il diniego, durata, rinnovo e decadenza, sanzioni, obblighi del titolare, rapporto con le autorizzazioni edilizie), sanzioni.
A cura di:
  • Alfonso Mancini