Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 14/10/1999, n. 52
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[Premessa] |
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Articolo 1 - (Contenuti e finalità)"1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione: a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia, definendo i procedimenti per ottenere la concessione stessa; |
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TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI ATTI |
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Articolo 2 - (Tipologia degli atti)1. Sono soggette a concessione edilizia del Comune, con le procedure di cui all'articolo 7, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'articolo 3. "1 bis. La concessione è rilasciata in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Il rilascio della concessione è in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneament |
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Articolo 3 - (Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia)1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche "ed edilizie" N3 soggette a concessione edilizia, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio: N3 "a) gli interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli di cui alle lettere successive del presente articolo ed all'articolo 4;" |
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Articolo 4 - ("Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio dell'attività")1. Sono sottoposti "a denuncia di inizio dell'attività":N3 a) gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, qualora siano specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di cui all'articolo 29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3; b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere; c) N4 d) N5 e) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi "individuati dai piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni, previsti dalla legge regionale".N3 f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione; g) le occupazioni di suolo per es |
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"Art. 4 bis (Attività edilizia libera)N3 1. I seguenti interventi, ancorché attuati per mezzo di opere edilizie, possono ess |
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Articolo 5 - (Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore)1. I progetti degli interventi relativi ad immobili classificati come soggetti a restauro o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici c |
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TITOLO II - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI |
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Articolo 6 - ("Disposizioni generali")N3 "1. Ai fini della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività, il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica." 2. "Per le richieste di concessione edilizia" N3 non può essere prescritta all'interessato la preventiva acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza del Comune stesso. 3. La completezza formale della domanda di concessione o della de |
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Articolo 7 - (Procedure per il rilascio della concessione)1. La concessione edilizia è data al proprietario o a chi ne abbia titolo. 2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia è comunicato al richiedente o ad un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento. 3. L'esame delle domande risultate formalmente complete a norma dell'articolo 6 si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi. N3 "4. Nel caso in cui all'istanza di concessione edilizia siano stati allegati tutti i pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l'esecuzione dei lavori, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento richiesto accompagnata dalla propria valutazione di conformità del progetto alle prescr |
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Articolo 8 - (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione edilizia) |
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Articolo 9 - (Procedura per la denuncia di inizio dell'attività)N3 "1. Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia dell'inizio dell'attività, accompagnata da: a) una dettagliata relazione a firma di professionisti abilitati, che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di riferimento vigenti; b) gli elaborati progettuali e la descrizione dello stato di fatto dell'immobile oggetto dei lavori; c) ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato, necessario per poter eseguire i lavori, salvo che il comune provveda direttamente. |
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Articolo 10 - (Commissione edilizia - Norma di raccordo con la legge regionale 2 novembre 1979, n. 52)1. Ai sensi della legge L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 41, comma 1, il Comune può deliberare di istituire la Commissione edilizia, determinando inoltr |
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Articolo 11 - (Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilità o agibilità. Inizio di esercizio di attività produttive)N3 "1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati certificano la conformità dell'opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso.". 2. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche: |
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TITOLO III - ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE COSTRUZIONI CON PARTICOLARI STRUTTURE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO |
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Articolo 12 - (Attribuzione ai comuni delle funzioni relative alle costruzioni di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64)1. Le disposizioni di cui al presente titolo costituiscono applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), relativamente alla disciplina dell'attività edilizia |
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Articolo 13 - (Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico)1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, apposite Istruzioni Tecniche per i controlli di cui all'art. 16, al fine di disciplinare in particolare: |
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Articolo 14 - (Elaborati progettuali e deposito dei progetti)1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al presente titolo il progetto esecutivo è corredato da una dichiarazione nella quale il progettista assevera che: a) il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui alla legge 64/1974, comprensive dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 1 e 3 della citata legge; b) nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il |
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Articolo 15 - (Realizzazione dei lavori)1. Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, devono essere conservati gli atti restituiti con vidimazione del Comune, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori nonché un apposito giornale dei lavori stessi. 2. Della conservaz |
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Articolo 16 - (Controlli e collaudi)1. I controlli sono effettuati a campione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla deliberazione consiliare di cui all'art. 13, fatto salvo qu |
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Articolo 17 - (Rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria in zone soggette al rischio sismico)1. Ai fini dell'accertamento di conformità per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria di cui "all'articolo 37 |
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TITOLO IV - CONTRIBUTI |
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Articolo 18 - (Contributo relativo alle concessioni edilizie ed alle denunce di inizio dell'attività)1. La concessione comporta la corresponsione, di un contributo commisurato all'incidenza delle spese |
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Articolo 19 - (Determinazione degli oneri di urbanizzazione)1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a concessione, o a denuncia di inizio dell'attività, che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di: a) aumento delle superfici utili degli edifici; b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili; |
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Articolo 20 - (Determinazione del costo di costruzione)1. Il costo di costruzione di cui all'articolo 18, comma 1, per i nuovi edifici è determinato ogni cinque anni dalla Giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale). |
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Articolo 21 - (Edilizia convenzionata)"1.Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della L. 10/1977, il contributo di cui all'articolo 18 è ridotto alla sola quota di cui all'articolo 19 qualora "l'interessato si impegni" N3 a mez |
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"Art. 23 - (Concessione e denuncia d'inizio dell'attività a titolo gratuito)N31. Il contributo di cui all'articolo 18 non è dovuto nei seguenti casi: a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agric |
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Articolo 24 - (Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza)1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessar |
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Articolo 25 - (Versamento del contributo)N3 "1. Il contributo di cui all'articolo 18 è corrisposto al comune all'atto del ritiro della concessione o, nel caso di d |
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Articolo 26 - (Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune)1. Sulla base delle tabelle di cui all'articolo 19, il Comune determina, per le diverse parti del proprio territorio, l'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori: a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel Comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle tabelle regionali; b) entità degli interventi, relativi alle opere di urbanizzazione, previsti dai programmi poliennali delle opere pubbliche comunali; c) tipologie degli interventi di recupero; d) destinazioni d'uso; e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle diverse parti del territorio comunale. 2. Le determinazioni comunali di cui al comma |
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TITOLO V - SANZIONI |
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Articolo 27 - (Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo)1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli articoli 19 e 20 comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari al "10%" N3 qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorn |
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Articolo 28 - (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)N3 "1. Il comune vigila sull'attività urbanistico - edilizia per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive contenute nella concessione o nella denuncia di inizio dell'attività.". 2. L'autorità comunale competente, quando accerti l'inizio, di opere eseguite senza titolo su |
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"Art. 29 (Opere di amministrazioni statali)N3 1. Per le opere eseguite da ammini |
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"Art. 30 - (Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori)N3 1. Il titolare della concessione o della denuncia di inizio dell'attività, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformit&agrav |
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Articolo 31 - (Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali)1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. N3 "2. L'autorità comunale competente, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge la demolizione indicando nel provvedimento l'area che eventualmente verrà acquisita in caso di inottemperanza, ai sensi del comma 3.". 3. Se il res |
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Articolo 32 - (Determinazione delle variazioni essenziali)1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 31, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni: a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento urbanistico vigente o adottato, oppure dal piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 5 della LR 39/1994, come modificata dalla presente legge; b) un aumento |
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Articolo 33 - ("Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza denuncia di inizio dell'attività")1. Le opere di ristrutturazione edilizia come definite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4, eseguite in assenza di "denuncia di inizio dell'attività" N3 o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico - edilizi entro il termine stabilito dall'autorità comunale competente con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abus |
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"Art. 34 bis - (Mutamenti della destinazione d'uso realizzati senza la necessaria denuncia di inizio dell'attività)N3 1. I proprietari degli immobili che provvedano, senza opere edilizie, al mutamento di destinazione d'uso senza denuncia di inizio dell'attività nelle aree e per le fattispecie disciplinate dai piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni, sono puniti con le seguenti sanzioni: a) nel caso in cui il mutamento della destinazione d'us |
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"Art. 34 ter - (Regolarizzazione della denuncia di inizio dell'attività)N3 1. Qualora successivamente alla sc |
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"Art. 35 - (Annullamento della concessione)N3 1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione di vizi riscontrati, l'autor |
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Articolo 36 - (Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione)1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza d |
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"Art. 37 - (Accertamento di conformità)N3 1. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza dell'autorità comunale competente di cui all'articolo 31, comma 5, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui all'articolo 36, comma 1, ovvero nei casi di opere eseguite in assenza di denuncia di inizio dell'attività e comunque fino all'irrogazio |
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Articolo 38 - (Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici)N3 "1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di |
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"Art. 39 - (Varianti in corso d'opera)N3 1. Non si procede alla demolizione |
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Articolo 40 - (Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo III)1. Le violazioni delle norme contenute nel titolo III sono passibili di sanzione pecuniaria da lire d |
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TITOLO VI - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI |
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"Art. 41 - (Unificazione delle definizioni)N3 1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, determina i criteri per definire, con i regolamenti edilizi, i par |
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TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 42 - (Legge regionale 39/94: modifiche e norma di raccordo)1. Il cambio di destinazione d'uso e le relative sanzioni sono disciplinati dalla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 (Disposizioni regionali per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d'uso degli immobili) come modificata dal presente articolo. 2. La rubrica della LR 39/94 è cosi sostituita "Disposizioni regionali per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di mutamento di destinazione d'uso degli immobili." 3. Il comma 1 dell'art. 1 della LR 39/94 è cosi sostituito: |
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Articolo 43 - (Sostituzione del n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69)1. Il n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 (Disposizioni per l'e |
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Articolo 44 - (Norme transitorie)1. Alle richieste di concessione ed autorizzazione edilizia presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, su istanza dei richiedenti, le norme vigenti al momento della presentazione. 2. Conservan |
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Articolo 45 - (Abrogazioni)1. È abrogata la legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 (Norme regionali di attuazione della L. 10/77: "Norme per la edificabilità dei suoli" e successive modifi |
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Articolo 46 - (Entrata in vigore) |
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ALLEGATITabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione (vedi la L.R. 71/99). |
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20/11/2024
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