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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 16/09/1998, n. 77
L. R. Abruzzo 16/09/1998, n. 77
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[Premessa] |
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Art. 1 - FinalitàLa Regione Abruzzo, per agevolare e incentivare l'accesso dei cittadini agli strumenti di informazione , cultu |
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Art. 2 - Definizione di Sistema Bibliotecario-InformativoPer Sistema Bibliotecario-Informativo si intende un gruppo di biblioteche pubbliche e punti di servizio bibliotecario-informativo, dotati, di norma, di specifico patrimonio librario, di personale proprio e di amministrazione autonoma, che attuano forme di collaborazione stabile e coordinata per i seguenti compiti : |
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Art. 3 - Sistema Bibliotecario-Informativo Regionale e sua articolazione su base provinciale.Il Sistema Bibliotecario-Informativo della Regione Abruzzo è composto dai Sistemi Bibliotecari-Informativi Provinciali di L'Aquila, Teramo , Pescara e Chieti. Ciascun Sistema Bibliotecario-Informativo Provinciale è costituito dalla Biblioteca Provinciale, e dalle altre Biblioteche pubbliche e punti di servizio bibliotecario-informativo aventi sede nel territorio provinciale, e appartenenti ad Enti Locali ed altri soggetti. |
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Art. 4 - Centro-rete del Sistema Bibliotecario Informativo provincialePresso ciascuna Biblioteca Provinciale è istituito il Centro-rete del Sistema Bibliotecario-In |
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Art 5 - Compiti della RegioneNell'ambito degli interventi nel settore bibliotecario e dell'informazione, la Giunta Regionale, tramite la Soprintendenza ai Beni Librari : - esercita le funzioni delegate alle Regioni dall'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 14.01.1972, n. 3, riferite a manoscritti e materiale bibliografico e documentario raro e di pregio e a cose mobili di interesse storico artistico ; - redige, in sintonia con direttive e obiettivi contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo, e nel Piano Regionale dei Beni, delle Attività e dei Servizi Culturali , approvati dal Consiglio Regionale - la Sezione del Piano stesso, da sottoporre all'approvazione del medesimo Organo, che individua le linee-guida della progettazione, e del funzionamento su base provinciale, del Sistema Bibliotecario - Informativo Regionale ; |
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Art. 6 - Funzioni delegate alle ProvinceIn conformità del disposto di cui all'art. 14 della Legge 08.06.1990, n. 142, sono delegate alle Province le funzioni amministrative in materia di Biblioteche di Enti Locali e di interesse locale. Nell'ambito dell'esercizio della delega suddetta, le Province : - provvedono alla progettazione esecutiva dell'ordinamento, della organizzazione e della gestione del Sistema Bibliotecario - Informativo Provinciale ; - redigono, con l'osservanza delle modalit&a |
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Art. 7 - Funzioni dei ComuniI Comuni, singolarmente o in maniera associata, provvedono, con specifici stanziamenti di bilancio, alla istituzione e alla gestione della Biblioteca comunale o comprensoria |
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Art 8 - Interventi diretti della RegioneUna quota - non inferiore al 20 % e non superiore al 30 % - delle risorse disponibili nel bilancio re |
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Art. 9 - Programmi attuativi annualiLa Giunta Regionale approva programmi attuativi, annuali, predisposti a cura della Soprintendenza ai Beni Librari, della Sezione, riferita ai beni librari e ai servizi bibliotecari-informativi, del Piano Regionale dei Beni, delle Attività e dei Servizi Culturali, approvata dal Consiglio Regionale. |
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Art. 10 - Direttive per l'impiego delle risorse regionali da parte delle ProvinceL'impiego da parte delle Province delle risorse regionali disponibili per l'attuazione dei programmi di intervento di cui alla presente legge, deve essere rapportato, di norma, ad ambiti di dimensioni territoriali e demografiche idonee ad assicurare la funzionalità del servizio bibliotecario-informativo. Ciascuna Provincia - con riferimento al Programma attuativo annuale, approvato dalla Giunta Regionale, di cui al precedente articolo, della Sezione, concernente i beni librari e i servizi bibliotecari-informativi, del Piano Regionale dei Beni, delle Attività e dei Servizi Culturali, approvato dal Consiglio Regionale - procede alla formazione e approvazione del Programma esecutivo annuale del proprio Programma Pluriennale di attuazione del Sistema Bibliotecario-Informativo . Detto Programma esecutivo annuale di ciascuna Provincia contiene : |
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Art. 11 - Gestione di attività e di programmi inerenti le funzioni delegate alle ProvinceLe specifiche attività e i programmi di intervento inerenti le funzioni delegate - la cui spesa sia a carico totale o parziale della Regione - , sono gestiti da ciascuna Provincia, nel quadro delle direttive regionali. |
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Art. 12 - Abrogazione di normeA decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono a |
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Art. 13 - Norme transitorieFino alla approvazione degli strumenti specifici di programmazione regionale, e segnatamente della Sezione del Piano dei Beni, delle Attività e dei Servizi Culturali, riferita ai beni libr |
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Art. 14 - Norma finanziariaAll'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1998 in Lire 1.000.000.000, si provvede |
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