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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 23/09/1998, n. 89
L.R. Abruzzo 23/09/1998, n. 89
- L.R. 05/02/1985, n. 10
- Errata corrige in B.U. 8.8.2003, n. 23
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Art. 2 - Opere di urbanizzazione ed assimilateAgli effetti della presente legge, sono opere di urbanizzazione: a) primaria: - strade residenziali, marciapiedi e piste ciclabili; - spazi di sosta, di parcheggio e piazze; - rete fognante e impianti di depurazione; - rete idrica; - reti di trasporto energetico, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e relative sottostazioni e centraline; |
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Art. 3 - Opere non soggette a contributo concessorioPer la presente legge il contributo concessorio non è dovuto nei seguenti casi: a) per le opere da realizzare nelle zone agricole giusti artt. 70, 71 e 72 della L.R. n. 18 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1975; L'esenzione cessa se il bene viene alienato entro i 10 anni successivi alla relativa concessione edilizia a favore di soggetti non in possesso dei requisiti di cui al punto precedente i quali, conseguentemente, dovranno corrispondere a favore del Comune gli oneri concessori di cui alla presente legge, così come per le nuove costruzioni; Le costruzioni realizzate in aree che gli strumenti urbanistici indicano come zona agricola devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola delle aree ai sensi dell'art. 70, comma IX, della L.R. n. 18 del 1983 e successive modifiche ed integrazioni, fin tanto che lo strumento urbanistico non destini diversamente le aree stesse; |
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Art. 4 - Deliberazione comunale per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione.Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, tutti i Comuni devono applicare le tabelle parametriche e le schede allegate alla presente legge. |
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Art. 5 - Tabelle per la determinazione dei costi medi regionali di urbanizzazionePer gli insediamenti commerciali, turistici, direzionali e di spettacolo, al fine di rapportare le L./mc. definite nella Tabella A1) alle specifiche caratteristiche dell'intervento, i costi medi regionali di cui alla Tabella A1) si moltiplicano per "i fattori di conversione" di cui alla Tabella |
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Art. 6 - Applicazione dei coefficienti relativi ai tipi edilizi ed alle zone di interventoI Comuni ricavano, per ognuna delle zone di intervento e loro sottozone, il coefficiente applicabile per ciascun tipo edil |
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Art. 7 - Definizione di interventi specifici e relativa determinazione degli oneri di urbanizzazioneAi fini dell'applicazione della presente legge valgono le definizioni di interventi di cui all'art. 30 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 R del testo in vigore. |
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Art. 8 - Determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzionePer la determinazione della quota relativa al costo di costruzione per l'edilizia residenziale si applica la Tabella C). Per gli insediamenti commerciali, turistici e direzionali, e per gli interventi di cui all'ultimo comma del successivo art. 10, si applica, da parte dei Comuni, una percentuale del costo di costruzione, determinato in base a computi metrici estimativi redatti in base al vigente prezzario regionale e, comunque, nei limiti del costo di costruzione di cui al 5° comma del presente articolo, pari al: - 4% nei Comuni della 1° classe; |
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Art. 9 - Modalità di corresponsione del contributo relativo alla concessioneLe opere di urbanizzazione secondaria sono eseguite di norma dal Comune. Per le opere di urbanizzazione primaria, il concessionario corrisponde il relativo contributo, in tutto o in parte, a seconda delle determinazioni del Comune in merito all'eventuale realizzazione diretta delle opere stesse e/o in non più di quattro rate semestrali, di cui la prima all'atto del rilascio della concessione. Il concessionario che realizza parte delle opere di urbanizzazione è tenuto a corrispondere al Comune la quota di c |
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Art. 10 - Modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utilePer la definizione delle modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile da assumere a riferimento per l'applicazione degli oneri concessori, il Settore Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo provvederà a predisporre specifico regolamento, di concerto con l'A.N.C.I., entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In fase di prima |
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Art. 11 - Applicazione delle tabelle parametricheI Comuni sono tenuti a revisionare le tabelle parametriche in conformità della presente legge, con deliberazione consiliare da adotta |
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Art. 12 - AgevolazioniNei casi in cui non si proceda all'applicazione dell'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 nel testo vigente, per gli interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 o sulle aree individuate ai sensi dell'art. 51 della citata legge n. 865 del 1971 e per gli interventi anche al di fuori delle suddette zone in favore dei soggetti in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli oneri di urbanizzazione vengono corrisposti nella misura del 5% del valore calcolato sulla base della Tabella B). Le riduzioni di cui al precedente comma non si applicano alle costruzioni classificabili di lusso ai sensi del D.M. LL.PP. 2 agosto 1969 e successive modificazioni ed integrazioni e, comunque, con SU maggiore di 110 m |
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Art. 14 - Abrogazione di norme precedentiAll'art. 16 della L.R. n. 18 del 1983 R così come sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 70 del 1995 |
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Art. 15 - Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno success |
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Allegato A - Criteri adottati per la classificazione dei ComuniCome già evidenziato in relazione, la classificazione dei Comuni, ai quali applicare il relativo coefficiente sugli oneri, è stata stilata secondo l'ordine di priorità di cui alla situazione demografica (popolazione residente), economica (reddito pro-capite per abitante) e geografica (altitudine media del Comune interessato e relativa appartenenza alle principali zone: montane, collinari e costiere). I predetti parametri sono stati elaborati in base ai dati ISTAT aggiornati all'anno dell'ultimo censimento (1991). |
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Allegato BScheda Iª - Determinazione dei costi di urbanizzazione Iª
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Allegato CScheda IIª - Determinazione dei costi di urbanizzazione IIª
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Allegato DTabella A1 - Costi medi regionali di urbanizzazione per insediamenti residenziali, commerciali, turistici, direzionali e di spettacolo N2 |
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Allegato ETabella A2 - Coefficienti correttivi per la determinazione di mc. equivalenti alle unità di misura di riferimento e per gli insediamenti sotto riportati
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Allegato FTabella A3 - Costi medi regionali di urbanizzazione per insediamenti industriali e artigianali in Lire a mq. di superficie utile |
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Allegato GTabella A4 - Popolazione equivalente per addetto per classi e sottoclassi di attività economica
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Allegato HTabella B - Coefficienti di applicazione per classi di Comuni per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione N3 N4 R = Residenziale P = Produttiva C = Commerciale, Direzionale, Spettacolo T = Turistico - Alberghiere
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Allegato ITabella C - Percentuale dei costi di costruzione per tipo di intervento e per classi di Comuni
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Allegato L - Elenco dei comuni per classe coefficiente di applicazione1ª classe coefficiente di applicazione 0,45 *Abbateggio *Acciano *Aielli *Alfedena Altino Ancarano Anversa degli Abruzzi Archi Arielli *Arsita *Ateleta *Barete *Barisciano *Barrea Basciano *Bisegna Bisenti *Bolognano Bomba Borrello *Brittoli Bugnara *Calascio *Cagnano Amiterno Campo di Giove *Campotosto Canistro Canosa Sannita *Cansano Canzano *Capestrano *Capitignano Caporciano Cappadocia Cappelle sul Tavo *Caramanico Terme *Carapelle Calvisio *Carpineto della Nora Carpineto Sinello Carunchio Casacanditella Casalanguida Casalincontrada Castel Castagna *Castel del Monte *Castel di Ieri Castellafiume Castel Guidone *Castelli *Lecce dei Marsi Lentella *Lettopalena Liscia Lucoli *Massa d'Albe *Molina Aterno Montazzoli *Montebello di Bertona Montebello sul Sangro Monteferrante |
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