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Circ.Ass.R. Sicilia 15/10/1997, n. 7346

Cooperative edilizie - Norme di attuazione delle LL.RR. 20.12.75, n. 79, 5.12.77, n. 95 e 24.7.97, n. 25.
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[Premessa]


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Premessa

L'emanazione di nuove norme in materia di edilizia agevolata - in particolare la L.R. 24 luglio 1997, n. 25,

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Allegato
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Parte I
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1.0 Norme per la definizione dei programmi di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalle LL.RR. n. 79/75 e N. 95/77
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1.1 Criteri per la scelta delle cooperative da ammettere a finanziamento

Già con decreto assessoriale del 21 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 ottobre 1983, n. 44, l'Amministrazione regionale aveva fissato alcune norme di comportamento destinate a definire il metodo di formazione. ai sensi degli artt. 1 e 8, L.R. n. 79/75 e dell'art. 10, L.R. n. 95/77, dei piani di utilizzazione delle somme iscritte in bilancio per il finanziamento dei programmi costruttivi delle cooperative edilizie.

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2.0 Documentazione occorrente per la concessione dei contributi o dei finanziamenti a tasso agevolato

Ottenuto il provvedimento di inclusione nel piano regionale di intervento cui si è concorso, per conseguire effettivamente le agevolazioni di legge le cooperative interessate devono predisporre e produrre, a pena di decadenza (art. 11, lett. a del D.A. 12 aprile 1989, n. 638 ed art.

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2.1 Documentazione relativa al sodalizio

a) Certificato di iscrizione all'albo nazionale delle cooperative edilizie istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con L. 31 gennaio 1992, n. 59; l'obbligo di comprovare l'iscrizione all'albo nazionale decorre, ai sensi del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 e della legge di conversione 19 luglio 1994. n. 451 dal 31 dicembre 1994, la relativa certificazione dovrà quindi essere presentata a partire da quella data e sarà assorbente del certificato rilasciato dalla prefettura competente, attestante che la cooperativa è iscritta nella sezione

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2.2 Documentazione relativa al progetto edilizio

2.2.1 Localizzazione dei programmi costruttivi

La localizzazione dei programmi costruttivi ammessi a fruire delle agevolazioni previste dalle LL.RR. n 79/75 e n. 95/77 di norma deve avvenire su aree ricadenti nei piani di zona formati ai sensi della legge n. 167/68 o nelle aree dei programmi costruttivi previsti dalla L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni o nelle aree delimitate ai sensi dell'art 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

La L.R. 24 luglio 1997, n. 25 consente alle cooperative di abitazione, ammesse a contributi e/o finanziamenti derivanti da normative comunitarie, nazionali o regionali. da utilizzare per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e/o agevolata, di attuare i relativi interventi anche mediante il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, con l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione. da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione.


2.2.1.a Area di insediamento

Nei comuni capoluogo di provincia, le cooperative edilizie incluse nei piani di intervento regionali ai sensi delle LL.RR. n. 79/75, n. 95/77 e n. 25/97 possono localizzare gli stabili sociali nel territorio degli stessi comuni o in quello di comuni confinanti N2, ovvero nel territorio dei comuni conurbati N3 individuati con D.A 20 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996.

Per l'art. 136, L.R. 1 settembre 1993, n. 25, i comuni destinatari di finanziamenti per l'edilizia economico popolare ed agevolata. qualora non siano dotati degli strumenti necessari per la localizzazione degli alloggi o siano sprovvisti di sufficienti aree nell'ambito dei piani di zona adottati, possono avvalersi delle procedure, dei termini e delle modalità di cui all'art. 5 della L.R. 26 gennaio 1986, n. 1, per la delimitazione di aree da destinare a programmi costruttivi.

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2.3 Progetto edilizio

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e delle norme di attuazione delle stesse, con le caratteristiche tipologiche definite dall'art. 1, L.R. n. 79/75 e con quelle definite ai sensi dell'art. 6, 4° comma, della L.R. n. 86/81; esso sarà corredato di:

a) relazione tecnica;

b) piano particellare ed elenco delle ditte espropriande e stima di esproprio, solo nel caso di aree da espropriare;

c) delibera di assegnazione e convenzione ex art. 35, legge 865/71 per le aree dei piani di zona e per le aree ad esse assimilate;

d) titolo di proprietà dell'area e convenzione ex art. 8, legge n. 10/77 negli altri casi;

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2.4 Costo di costruzione grandezze fisiche

Sinteticamente, i vincoli applicabili agli edifici sociali sono i seguenti:

Limiti massimi

- superficie utile abitabile mq. 110;

- numero di vani esclusi gli accessori:

- minimo 2;

- massimo 5;

- superficie gar

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2.5 Grandezze economiche

Con il decreto 24 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 23 novembre 1996, questa amministrazione ha determinato i massimi costi base per la realizzazione di alloggi ammessi a contributo o finanziamento di cui alle LL.RR. n. 79/75 e n. 95/77, introducendo con lo stesso le sostanziali modifiche apportate dal D.M. 5 agosto 1994 ed esplicitate con successiva circolare n. 28/segr. del 16 gennaio 1995. Infatti, per gli interventi di nuova edificazione il costo totale (C.T.N.) &eg

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2.6 Limiti d'intervento

Gli art. 5 e 6 della L.R. 12 agosto 1980, n. 86 hanno introdotto, per ogni unità abitativa ammessa a fruire delle agevolazioni previste dalle LL.RR. n. 79/75 e n. 95/77, un limite massimo d'intervento. Tale limite, ai sensi dell'art. 33 L.R. 6 maggio 1981, n. 865, segue le variazioni fatte registrare dal costo di costruzione determinato dal

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2.7 Agevolazioni aggiuntive per le cooperative a proprietà indivisa

Possono usufruire delle maggiori agevolazioni creditizie e del tasso all'1% le cooperative che introd

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2.8 Aspetti relativi al progetto edilizio

Particolare attenzione va rivolta al problema delle superfici non residenziali, che non sempre vengono dimensionate correttamente.

Si ritiene erroneamente che i parametri fissati dalla normativa vigente abbiano rilevanza soltanto ai fini economici, per il calcolo dell'intervento agevolato, e che non abbiano alcuna valenza sotto il profilo costruttivo.

Casi particolari

a) Sottotetti

Le superfici rientranti nella superficie non residenziale (snr) possono essere destinate per usi collettivi o per la realizzazione di cantine, come da progetto approvato, in numero pari al numero degli alloggi, da assegnare a ciascun assegnatario di appartamento.

In nessun caso le cantine possono essere messe in comunicazione con gli alloggi o essere dotate di servizi idrici ed igienici. Esse saranno accessibili esclusivamente attraverso la scala condominiale oltre l'ultimo piano abitato.

Nel caso di sottotetti che, per caratter

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3.0 DOCUMENTAZIONE SOCI

Il sodalizio dovrà inviare all'Assessorato un elenco dei soci prenotatari in numero esattamente corrispondente al numero di alloggi da realizzare con in calce la dichiarazione del presidente della cooperativa attestante che gli stessi sono regolarmente iscritti nel libro soci e che hanno i requisiti previsti dalla legge per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare. Detta dichiarazione sarà resa ai sensi della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni.

Insieme con l'elenco dei soci prenotatari dovrà essere presentato un secondo elenco di soci (riservatari) destinati a sostituire i prenotatari, nel caso che taluno di essi perda uno o più requisiti per l'assegnazione dell'alloggio prenotato, ovvero che vi rinunci o che, per qualsiasi altro motivo, non sia più in condizione di partecipare al programma sociale. L'elenco dei soci riservatari conterrà anch'esso, in calce, la dichiarazione del presidente, resa al sensi della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni, attestante che gli stessi sono regolarmente iscritti nel libro soci e che hanno i requisiti previsti dalla legge per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

I soci dovranno essere quelli indicati negli appositi elenchi nominativi depositati in Assessorato. All'occorrenza, gli elenchi potranno essere aggiornati con l'inserimento di altri soci, a condizione che nella tenuta dei libri obbligatori si proceda nel rigoroso rispetto delle norme del Codice civile e che le revisioni periodiche previste dalla legge n. 59/92 abbiano cadenza realmente annuale N8.

Le sole cooperative incluse nei programmi di interventi per il 1991, al momento della presentazione della documentazione per la concessione del contributo in conto interessi o del finanziamento agevolato, devono procedere alla sostituzione dei soci non più in possesso dei requisiti di legge o che abbiano rinunciato all'assegnazione dell'alloggio con dichiarazione autenticata da allegare, in modo che la nuova compagine mantenga un punteggio, determinato con le modalità previste dal D.A. n. 1436/91, non inferiore al 95% del punteggio ottenuto al fini dell'inserimento in graduatoria.

Un punteggio inferiore comporterà la decadenza della cooperativa dal beneficio conseguito (art. 14 del D.A. n. 1436/91) N9.

Un caso particolarissimo di sostituzione dell'intero gruppo dei soci riservatari o di parte di essi. è costituito dalla circostanza dell'ammissione a finanziamento di altro programma della medesima cooperativa. In tal caso i soci riservatari del programma precedente hanno diritto di divenire soci prenotatari del programma seguente e dovranno essere rimpiazzati da nuovi soci in posizione di riservatari. Per l'aggiornamento degli elenchi relativi è sufficiente l'invio della lettera di ammissione al nuovo programma ed il nuovo elenco dei soci riservatari. La semplice presentazione di istanze di inclusione in nuovi programmi non determina alcun obbligo di modifica degli elenchi depositati. Non è consentito presentare i soci prenotatari di un programma come riservatari di un altro.

In fase di istruttoria per la concessione del contributo in conto interessi o del finanziamento agevolato, i requisiti richiesti ai soci e comprovabili anche mediante autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni, sono:

a) cittadinanza italiana; possono conseguire l'assegnazione di un alloggio i cittadini dei paesi CEE che prestino in Italia, nel comune dove si realizza il programma sociale, attività di lavoro dipendente ed i cittadini di altri paesi, residenti in Italia da almeno 5 anni, che dimostrino di avere un occupazione stabile (D.P. Consiglio dei Ministri 15 maggio 1987 e art. 6, comma 10, L. 17 febbraio 1992, n. 179

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4.0 ISTRUTTORIA

Tutta la documentazione richiesta ai fini dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo in conto interessi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle norme di attuazione relative, deve pervenire all'Assessorato concedente in unica soluzione. Il riscontro di eventuali documenti mancanti avverrà, da parte dell'ufficio, in unica soluzione e comunicato tempestivamente alla cooperativa.

Allo scopo di conseguire significative riduzioni dei tempi di istruttoria della pratica, si consiglia di adottare i seguenti accorgimenti:

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Parte II
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5.0 APPALTO DEI LAVORI

In forza degli indirizzi impartiti con decreto 9 ottobre 1993, n. 1491, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n 56/93, le cooperative ammesse a beneficiare degli interventi previsti dalle LL.RR. n. 79/75 e n. 95/77 possono fare libero riferimento, per l'affidamento dei lavori di costruzione, ovvero di ristrutturazione, ricostruzione e recupero di immobili anche nei centri storici, ad una delle procedure dettate per l'affidamento delle opere pubbliche; in alternativa affideranno l'appalto dei lavori ad imprese di costruzioni industriali, artigiane, e ad imprese costruite in forma di società cooperative, purché iscritte nei registri delle ditte tenuti dalle Camere di commercio, sulla base delle seguenti indicazioni dettate dall'art. 11, ultimo comma del D.A. 12 aprile 1989, n. 638, modificato dall'art. 3 del D.A 22 giugno 1989, n. 1052.

Nel caso di acquisizione di immobili in corso di costruzione, per la cooperativa decade, ovviamente, l'obbligo di osservare le procedure previste dal citato D.A. 9 ottobre 1993, n 1491 (art. 5, comma 4, L.R. 24 luglio 1997, n. 25).


Possono essere invitate a concorrere all'appalto le imprese che:

a) non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente e che contro di essa non siano state avviate le relative procedure;

b) siano in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali e di imposte e tasse, anche mediante dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente;

c) possiedano capacità economica e finanziaria, mediante fideiussione bancaria, per un importo non in

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6.0 ESECUZIONE DEI lavori

L'esecuzione dei lavori deve rispettare le previsioni del progetto e le caratteristiche costruttive indicate nella scheda tecnico-economica vistata dall'organo tecnico ai sensi dell'art. 41, L.R. n. 86/81.

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6.1 Vigilanza

La vigilanza prevista dall'art. 39, L.R. n. 79/75, modificato dall'art. 8 della L.R. n 55/82 impone all'amministrazione concedente di seguire la realizzazione degli alloggi sociali. Tale adempimento deve essere svolto con

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7.0 INTEGRAZIONI

Per l'art. 1 della L.R. n. 37/84 le cooperative edilizie che non abbiano ancora ultimato i lavori di costruzione degli alloggi, possono usufruire di finanziamenti integrativi per l'adeguamento dell'intervento ai costi vigenti al momento della presentazione delle domande.

Per il conseguimento dell'ulteriore finanziamento occorre che il quadro tecnico-economico sia aggiornato al costo vigente al momento della domanda.

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8.0 INTERVENTI PER FONDAZIONI SPECIALI

Per l'art. 4, L.R. n. 37/84, come modificato dall'art. 32 della L.R. 15/86 e dall'art. 14 della L.R. n. 25/97, alle cooperative edilizie che debbono sopportare maggiori oneri per la realizzazione di opere di fondazione speciale, per far fronte a situazioni geologiche particolari, possono essere concesse ulteriori agevolazioni per i finanziamenti integrativi, nel caso che il costo complessivo di tali

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9.0 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E RATIFICA

L'assegnazione provvisoria degli alloggi agli aventi diritto può essere effettuata, secondo le vigenti disposizioni emanate dal Ministero dei lavori pubblici in applicazione della legge n. 457/78, fin dal momento in cui è stata rilasciata la concessione edilizia al sodalizio. Attraverso tale documento è possibile, infatti, individuare ubicazione, caratteristiche e dimensioni di ogni singola unità abitativa, ancor prima che venga costruita.

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9.1 Consegna degli alloggi

La consegna degli alloggi deve avvenire dopo la ratifica della delibera di assegnazione, che fintantoché non è ratificata è inefficace, ed allorché gli alloggi siano ritenuti dal C.d.A. abitabili ai sensi dell'art. 98, T.U. 28 aprile 1938, n. 1165. Si intendono per abitabili gli appartamenti che risultino forniti di elementi minimi essenziali (elencati sub n. da 1 a 5 dell'art. 48, T.U. citato); in tal caso, legittimamente il C.d.A. anticipa l'assegnazione e la consegna degli

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9.2 Alienazione e locazione di alloggi

In applicazione dell'art. 20 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'art. 3 della L. 28 gennaio 1994, n. 85, gli

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10.0 Conformità

Per l'art. 8 della L.R. n. 55/82 la conformità della realizzazione delle opere sociali al progetto approvato dalla commissione ediliz

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11.0 Svincolo somme mutuate

L'art. 8 della L.R. 19 giugno 1982, n. 55, nel quadro degli indirizzi volti a snellire le procedure, ha previsto che lo svincolo degli acconti delle somme mutuate venga effettuato direttamente dagli istituti di credito su richiesta del presidente della cooperativa ed autorizzazione del direttore dei lavori, prescindendo da qualsiasi nullaosta o visto, sia preventivo che successi

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12.0 FRAZIONAMENTO ED ACCOLLO DEI MUTUI

Completato il programma sociale, la cooperativa provvederà al frazionamento del mutuo e, ai se

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13.0 Diritto DEI SOCI ALL'INFORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 2422 del Codice civile i soci della cooperativa hanno diritto di prendere visione dei libri verbali dell'assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali delle assemblee straordinarie e possono ottenerne estratti a loro spese.

Ai sensi dell'art 1 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, inoltre, essi hanno diritto quando un nume

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DISPOSIZIONI FINALI

La presente circolare aggiorna e sostituisce qualsiasi altra direttiva amministrativa contenuta in ci

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APPENDICE

Disposizioni in materia di bollo e imposta di registro

«Comma 6-bis: alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, disciplinati dai principi di mutualità, in conformità all'art. 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed Iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposta di bollo e di registro:

a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;

b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;

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