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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 19/07/1997, n. 22
L.R. Emilia Romagna 19/07/1997, n. 22
L.R. Emilia Romagna 19/07/1997, n. 22
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TITOLO I - DISPOSIZIONIGENERALIOmissis |
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Art. 7 - Unione di Comuni montani Modifiche della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sull'Unione dei Comuni1. Al fine di favorire la fusione di tutti o parte dei Comuni di cui all'art. 1, la Regione incentiva, ai sensi della L.R. 8 luglio 1996 n. 24, l'Unione dei Comuni montani contermini, appartenenti alla stessa provincia. Le Unioni di Comuni possono costituirsi fra tutti o parte dei Comuni membri di una Comunità montana. Ai sensi del comma 8 dell'art. 29 della L. 8 giugno 1990 n. 142, la Comunità montana può essere trasformata in Unione di Comuni anche in deroga ai limiti di popolazione. |
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TITOLO III - DELLA PROGRAMMAZIONE |
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Articolo 23 - Concorso alla programmazione regionale e provinciale1. Le Comunità montane concorrono alla formazione degli atti di programmazione regionali e pro |
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Articolo 24 - Programmi e progetti per lo sviluppo della montagna d'interesse interregionale1. La Regione Emilia-Romagna, anche in accordo con le Comunità montane, promuove la predisposi |
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Articolo 25 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico1. La Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che ha durata triennale e rappresenta, per l'ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e |
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Articolo 26 - Programma annuale operativo1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la Comunità montana approva un programma annuale operativo che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi a cui si i |
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Articolo 27 - Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio economico1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta della Giunta, sentiti i Comuni che ne fanno parte. 2. Il piano adottato è trasmesso alla Provincia per l'approvazione. |
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Articolo 28 - Conferenza permanente per la montagna1. La Giunta regionale, tramite il competente Assessore, convoca almeno due volte all'anno la Conferenza permanente per la montagna, |
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TITOLO IV - DEGLI ACCORDI E DELLA PARTECIPAZIONE |
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Articolo 29 - Organizzazione dei servizi scolastici1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola materna e dell'obbligo, nonché di opportunità formative medio-superiori e professionali, la Regione, in |
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Articolo 30 - Coordinamento dei servizi di trasporto1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di trasporto pubblico locale nelle aree montane, la Comunità montana promuove il coordinamento tra i Comuni i |
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Articolo 31 - Informatica e telematica1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei Comuni montani, la Regio |
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Articolo 32 - Accordi interprofessionali per il settore del legno1. La Regione, d'intesa con le Comunità montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile dell'econ |
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Articolo 33 - Partecipazione1. Le Comunità montane valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di parte |
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TITOLO V - INTERVENTI IN SETTORI SPECIFICI |
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Articolo 34 - Interventi per i giovani agricoltori1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 13 della L. 31 gennaio 1994 n. 97, la Regione e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, accordano preferenza n |
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Articolo 35 - Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali1. Per le finalità di cui all'art. 15 della L. 31 gennaio 1994 n. 97, le Comunità monta |
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Articolo 36 - Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della L. 31 gennaio 1994 n. 97, entro novanta giorni dall'e |
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Articolo 37 - Interventi per la promozione di nuove imprese1. Gli interventi previsti dall'art. 5 della L.R. 15 febbraio 1994 n. 9 Interventi per la promozione |
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Articolo 38 - Modifiche alla L.R. 4 settembre 1981 n. 301. Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30, concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano, è sostituito dal seguente: |
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Articolo 39 - Modifiche alla L.R. 18 agosto 1977 n. 351. Dopo il primo comma dell'art. 2 della L.R. 18 agosto 1977 n. 35, concernente la costituzione dei C |
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TITOLO VI - DELLA FINANZA E CONTABILITÀ |
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Articolo 40 - Autonomia finanziaria1. Le Comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle Comunità montane. 2. I |
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Articolo 41 - Finanziamenti regionali1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario. 2. La Regione concorre al finanziamento del |
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Articolo 42 - Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e mantenimento1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le Comunità montane di nuova costituzione e delibera altresì annualmente il riparto dei |
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Articolo 43 - Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità |
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Articolo 44 - Istituzione di fondi per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane1. In attuazione della L. 31 gennaio 1994 n. 97, al fine di disciplinare l'utilizzo per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane della quota del fondo nazionale della montagna assegnata alla Regione Emilia-Romagna, sono istituiti i seguenti fondi: |
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Articolo 45 - Fondo per gli interventi speciali per la montagna1. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna, istituito in attuazione dell'art. 2 della L. 31 gennaio 1994 n. 97, sostiene la realizzazione da parte delle Comunità montane di interventi speciali per la montagna, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della L. n. 97 del 1994. 2. Il f |
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Articolo 46 - Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico1. Il fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, istituito in attuazione del comma 3 dell'art. 7 della L. 31 gennaio 1994 n. 97, sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente riconoscendo il valore sociale delle attività svolte dagli agricoltori di montagna. |
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Articolo 47 - Fondo regionale per la montagna1. É istituito il fondo regionale per la montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione. 2. Il fond |
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Articolo 48 - Fondo nazionale ordinario per gli investimenti1. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è ripartito per il sessanta per cento in |
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Articolo 49 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte: a) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 42, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione; |
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Articolo 50 - Revisione economico-finanziaria1. Il Consiglio della Comunità montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del Consiglio, un revisore dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel Re |
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TITOLO VII - PERSONALE |
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Articolo 51 - Organizzazione delle strutture e del personale1. Le Comunità montane adottano un regolamento sull'ordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di pro |
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Articolo 52 - Segretario della Comunità montana1. Le Comunità montane hanno un Segretario titolare della funzione apicale dell'ente. |
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Articolo 60 - Norma transitoria sul fondo regionale per la montagna1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 47, la concessione alle Comunità montane delle |
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Articolo 61 - Abrogazioni1. Sono abrogate la L.R. 5 gennaio 1993 n.1, la L.R. 13 maggio 1993 n. 24 e l'art. 3 della L.R. 22 ap |
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