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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Umbria 11/04/1997, n. 13
L.R. Umbria 11/04/1997, n. 13
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[Premessa] |
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Titolo I - Contenuti e disciplina dei programmi urbani complessi |
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Art. 1. (Finalità)1. La presente legge, in attuazione dell'art. 20 dello Statuto regionale e in conformità alle |
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Art. 2. (Programma urbano complesso)1. Il programma urbano complesso è uno strumento operativo di programmazione economica e territoriale, attuato mediante progetti unitari di interesse pubblico, di dimensione e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione di parti di città, caratterizzato da: |
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Art. 3. (Formazione dei programmi urbani complessi)1. I Comuni individuano l'ambito territoriale oggetto del programma urbano complesso tenendo conto in particolare del degrado edilizio, della carenza delle opere di urbanizzazione e di servizi pubblici, della fatiscenza degli spazi pubblici e delle aree verdi, della carenza di attività produttive urbane, artigianali e commerciali. "Tale ambito è prevalentemente edificato, contiene interventi con carattere di unitarietà, organicità e riconoscibilità ed ha dimensioni commisurate alle risorse economiche disponibili, pubbliche o private."N2 2. I Comuni promuovono la formazione del programma urbano complesso con particola |
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Art 4. (Soggetti promotori e contenuti del programma urbano complesso)1. Il programma urbano complesso è predisposto dal Comune, ovvero proposto al Comune da soggetti pubblici o privati, anche associati fra loro. 2. Il programma urbano complesso è costituito dal programma preliminare e dal programma definitivo. 3. Il programma preliminare indica gli elementi di carattere economico, tecnico ed urbanistico atti a valutare la fattibilità e la legittimità del programma e la rispondenza degli stessi ai requisiti previsti dalle norme vigenti e in particolare: a) l'elenco dei soggetti pubblici partecipanti al programma e di quelli privati, se già individuati, ovvero le mod |
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Titolo II - Attuazione dei programmi complessi di intervento e promozione di iniziative per il recupero |
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Art. 5. (Promozione e finanziamento dei programmi urbani complessi)1. La Giunta regionale promuove la riqualificazione urbana e dei centri storici mediante la concessione di finanziamenti ad enti pubblici, imprese, cooperative, privati singoli, associati o riuniti in consorzio, per la realizzazione di programmi urbani complessi. N2 "2. Gli interventi previsti nei programmi urbani complessi ammissibili al finanziamento regionale possono riguardare: a) la costruzione, il recupero, oppure l'acquisizione e il recupero di immobili destinati prevalentemente alla residenza con tipologie di alloggi da destinare a diversi utenti, con particolare attenzione ai nuclei familiari con figli a carico, alle famiglie di nuova formazione, agli anziani, ai disabili, agli |
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Art. 6. (Individuazione ed attuazione dei programmi complessi di intervento)1. La Giunta regionale individua i programmi urbani complessi, adottati dal Comune competente, da finanziare ai sensi dell'art. 5. |
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"Art. 7 - (Attuazione dei programmi urbani complessi in variante agli strumenti urbanistici generali)N1 1. Il comune, qualora per l'attuaz |
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Art. 8 (Promozione di attività divulgative e sperimentali riguardanti il recupero)1. La Giunta regionale, al fine di sperimentare nuove tipologie e modalità di intervento nel r |
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Art. 9 (Norma finanziaria)1. Per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 5 della presente legge, è istituito il fondo regionale per i programmi urbani complessi che, per l'anno 1997, è dotato di lire 1.648.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 7003 di nuova istituzione denominato: "Contributi in conto capitale per interventi ricompresi all'interno di programmi urbani complessi". 2. Per il finanziamento delle attività previste all'art. 8 della presente legge, è autorizzata per l |
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