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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Friuli Venezia Giulia 08/07/1996, n. 0245/Pres.
D. P.G.R. Friuli Venezia Giulia 08/07/1996, n. 0245/Pres.
D. P.G.R. Friuli Venezia Giulia 08/07/1996, n. 0245/Pres.
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[Premessa] |
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Art. 1. - Finalità1. Il presente regolamento dà esecuzione alla L.R. 7 settembre 1990, n. 43, e successive modif |
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Art. 2. - Definizioni1. Sono denominati committente e autorità proponente, a seconda della loro natura, rispettivam |
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Art. 3. - Definizione di linee guida1. La Regione, sentiti la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 23 della L.R. 43/1990 e |
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“Art. 4. - Categorie di opere e soglie di efficaciaN1 1. I progetti delle categorie di opere elencate negli allegati III e IV al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le relative modifiche o estensioni che hanno o possono avere rilevanti ripercussioni ambientali negative, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale o a procedura di verifica ai sensi e secondo i criteri previsti dai seguenti commi. 2. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale: a) i progetti di cui all’allegato III al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; N2 “b) i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006, ricadenti, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree pro |
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Art. 5. - Aree sensibili |
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Art. 6. - Criteri e metodologie per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale1. Lo studio di impatto, predisposto a cura e spese del committente o dell'autorità proponente, è redatto con approccio interdisciplinare, diretto ad assicurare l'uso integrato delle conoscenze che inseriscono a ciascun tipo di progetto e viene sottoscritto dai tecnici e dagli esperti intervenuti. Lo studio ha il fine di identificare gli impatti temporanei e definitivi sull'ambiente naturale e antropico derivanti dalle opere proposte, e inoltre illustrare in modo dettagliato gli eventuali interventi di mitigazione degli impatti al fine di consentire un esame tecnico improntato a criteri oggettivi di scientificit |
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Art. 7. - Presentazione dello studio di impatto ambientale1. Lo studio di impatto ambientale è presentato all'Ufficio di piano della Regione Friuli-Venezia Giulia, allegato alla domanda per l'ottenimento del provvedimento di V.I.A. |
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Art. 8. - Fase preliminare di informazione1. É facoltà del committente o dell'autorità proponente chiedere all'autorit&agr |
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Art. 9. - Annuncio della presentazione dello studio di impatto ambientale1. Allo scopo di attuare quanto è previsto dall'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 43/1990, nell'annuncio pubblicato sulla stampa della presentazione dello studio di impatto ambientale va indicata la data di presentazione alla Regione. |
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Art. 10. - Rapporti con la normativa urbanistica regionale1. Nel caso in cui l'opera o l'impianto da sottoporre alle procedure di V.I.A. ricada nelle aree compre |
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Art. 11. - Appalti-concorso e concessioni1. Nel caso di realizzazione di opere pubbliche mediante appalto-concorso o concessione è sott |
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Art. 12. - Istruttoria1. L'istruttoria è svolta con metodo critico e interdisciplinare nell'esame dello studio di impatto ambientale e favorisce il confronto tra la Regione e il committente o l'autorità proponente. A tal fine di propria iniziativa o su richiesta del committente o dell'autorità proponente l'Ufficio di piano invita, nel corso dell'istruttoria, il committente o l'autorità proponente stesso a illustrare il progetto. 2. L'istruttoria ha le seguenti finalità: a) accertare l'idoneità della documentazione presentata; individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce; b) verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed agli even |
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Art. 13. - Modalità per il rilascio di copie o estratti dello studio di impatto ambientale1. Il riassunto non tecnico, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera m), della L.R. n. 43/1990, viene messo gratuitamente a disposizione del pubblico interessato, individuato a norma dell'articolo 13 della stessa legge. |
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Art. 14. - Attività di informazione e consultazione svolta dagli enti locali1. Nel caso in cui venga dato avvio al procedimento previsto dall'articolo 4 della L.R. n. 43/1990 (Partecipazione dei cit |
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Art. 15. - Modalità di svolgimento delle audizioni pubbliche1. Le audizioni pubbliche di cui all'articolo 16, comma 2, della L.R. n. 43/1990, hanno luogo quando motivatamente richieste al competente Ufficio regionale dal Sindaco del Comune interessato o di un Comune contermine, ovvero, in mancanza di tale richiesta, dal legale rappresentante di un'associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell |
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Art. 16. - Osservazioni1. Tutte le osservazioni inoltrate ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 43/1990 sono raccolte ed allegate allo studio e formano oggetto d'esame e di valutazione assieme con i pareri raccolti, da parte del Comitato tecnico regionale. |
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Art. 17. - Delimitazioni dei campi di indagine e analisi1. La Regione, sentiti la Commissione tecnico-consultiva e il Comitato tecnico regionale o su loro in |
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Art. 18. - Strumenti informativi e archivio degli studi di impatto1. Tutti gli studi, i pareri del Comitato tecnico regionale e i provvedimenti di V.I.A. di cui all'articolo 19 della L.R. n. 43/1990 sono depositati in apposito archivio istituito presso l'Ufficio di piano in connessione con il Sistema informativo regionale. Essi vengono schedati e rubricati, in modo da renderne agevole la consultazione, in particolare a livello locale, l'acquisizione di copia da parte degli interessati, con la |
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Art. 19. - Esercizio di attività ispettive1. Per l'esercizio di attività ispettive su quanto connesso con la L.R. n. 43/1990 l'Ufficio d |
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Art. 20. - Relazioni di accompagnamento dei progetti di legge e di regolamento e degli atti amministrativi regionali a contenuto programmatorio e pianificatorio1. Le relazioni previste dagli articoli 8 e 9 della L.R. n. 43/1990 indicano, in rapporto a quanto st |
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Art. 21. - Modifiche del regolamento1. Il presente regolamento può essere modificato con D.P.G.R. previa deliberazione della Giunt |
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Art. 22. - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Progetti di opere e interventi da sottoporre a procedure di V.I.A. e loro soglie |
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Allegato - Elenco delle opere e degli interventi da sottoporre alle procedure di V.I.A.I Agricoltura e allevamento II Industria estrattiva III Industria energetica |
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