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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 21/06/1996, n. 27
L.R. Liguria 21/06/1996, n. 27
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[Premessa] |
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Articolo 1 - (Finalità del canone convenzionale di locazione)1. Il canone convenzionale di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dall'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) è diretto a compensare i co |
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Articolo 2 - (Partecipazione dell'utenza)1. È riconosciuta la rappresentanza delle organizzazioni dell'utenza più significative |
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Articolo 3 - (Ulteriori oneri a carico degli assegnatari e solidarietà dell'obbligazione)1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 24 della lr n. 10/1994 circa l'obbligo per l'assegnatario di rimborsare all'ente gestore tutte le spese effettive e relative alla gestione dei servizi a rimborso. |
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Articolo 4 - (Elementi oggettivi e soggettivi per il calcolo del canone convenzionale di locazione)1. L'ammontare del canone di locazione di cui all'articolo 1 è determinato sulla base della redditività degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario. 2. Per reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario ad esclusione degli assegnatari collocati nella fascia a) di cui all'articolo 5 comma 1 della presente legge si intende quello determinato ai sensi della vigente normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi con |
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Articolo 5 - (Fasce di reddito)1. L'applicazione del canone convenzionale di locazione è differenziata in base alle seguenti fasce di reddito: a) nucleo familiare con reddito imponibile risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili |
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Articolo 6 - (Criteri per determinare l'incidenza della redditività dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione)1. L'incidenza della redditività dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione è calcolata secondo il seguente schema: a) in misura corrispondente al 50 per cento del canone calcolato ai sensi d |
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Articolo 7 - (Canone convenzionale minimo)1. Il canone convenzionale minimo di locazione è compreso fra un minimo di lire 15.000 vano/me |
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Articolo 8 - (Canone massimo)1. Il canone convenzionale massimo di locazione può variare dal 12 per cento al 16 per cento nella fascia di cui alla lettera b) e dal 16 per cento al 1 |
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Articolo 9 - (Criteri per i provvedimenti di competenza della Giunta regionale)1. La Giunta regionale entro il 1996 nei limiti di quanto disposto dagli articoli 5 6 7 e 8 fissa ed aggiorna la suddivisione delle fasce di reddito in base alle quali viene determinato il canone |
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Articolo 10 - (Collocazione nelle fasce di reddito)1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo 5 sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti effettuati annualmente dall'ente gestore. L'accertamento del reddito così effettuato è posto a base anche dei provvedimenti di cui agli articoli 25 e 26 della lr 10/1994. 2. La co |
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Articolo 11 - (Limite di reddito per l'assegnazione degli alloggi)1. Il limite di reddito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica determinat |
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Articolo 12 - (Fondo sociale)1. Le quote disponibili del fondo sociale di cui all'articolo 33 della lr n. 10/1994 sono destinate a |
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Articolo 13 - (Abrogazione di norme)1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 sono abrogati: |
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Articolo 14 - (Norme finali e transitorie)1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 comma 2 della presente legge e dall'articolo 6 comma 1 lettera f) della lr n. 10/1994 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) qualora il reddito del nucleo familiare non derivi in percentuale superiore all'80% per cento da lavoro dipendente e l'assegnazione sia avvenuta in base alla normativa precedente all'entrata in vigore della lr n. 10/1994 il Comune anche su richiesta dell'ente gestore può con motivato provvedimento previ accertamenti anche tramite apposite richieste agli uffici finanziari disporre il permanere nel rapporto di assegnazione. 2. Dal 1 gennaio 1996 sino alla rilevazione dei redditi riferiti all'anno 1995 al fine di conseguire l'immediato incremento del gettito necessario al raggiungimento dell'obiettivo di cui al punt |
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Articolo 15 - (Dichiarazione d'urgenza)La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a que |
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