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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 30/04/1996, n. 22
L.R. Piemonte 30/04/1996, n. 22
- D.P.G.R. 05/03/2001, n. 4/R
- L.R. 07/04/2003, n. 6
- L.R. 27/01/2009, n. 3
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Art. 1. (Finalità)1. Al fine della tutela preventiva del sistema idrico del sottosuolo e del corretto e razionale uso delle acque sotterranee, la Regione Piemonte, in coerenza con i principi fondamentali della vigente normativa statale, con la presente legge disciplina e coordina l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni, avute in delega dallo Stato a norma dell'articolo 90 del D.P.R. 24 luglio 1 |
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Art. 2 (Tutela della Pubblica Amministrazione)1. Ai fini dell'applicazione della presente legge le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falda freatica e falde profonde. 2. Per |
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Art. 3. (Catasto pozzi, sorgenti e piezometri)1. Ai fini della conoscenza del sistema di prelievo e uso delle acque sotterranee del territorio regionale, nonché per finalità di pianificazione e di gestione, la Regione concorre alla realizzazione di un sistema inform |
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Art. 4. (Riserva delle acque da falde profonde) |
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Art. 5. (Uso domestico delle acque sotterranee)1. Il proprietario del fondo, o il suo avente causa, previa autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modifiche e integrazioni, può utilizzare le acque sotterranee per usi domestici ad esclusione degli impegni connessi ad attività produttive. |
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Art. 6. (Criteri per l'utilizzazione delle acque sorgive e di falda freatica per usi diversi da quelli domestici)1. L'estrazione e l'utilizzazione per usi diversi da quelli domestici delle acque sorgive e di falda freatica è assentita dall'autorità competente, secondo le procedure di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 come integrate dalla presente legge, nel rispetto dei criteri e delle norme statali e reg |
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Art. 7. (Procedure per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di acque da falda freatica per usi diversi da quelli domestici)1. La domanda per la ricerca di acqua di falda freatica è presentata all'autorità competente con allegati: a) il progetto di massima dell'utilizzazione, comprendente la qualità d'acqua richiesta ed il tipo d'uso, le principali caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche, i tracciati e i diametri delle condotte; b) il progetto del pozzo; c) lo studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde; d) l'indicazione del professionista abilitato cui è affidata la direzione dei lavori. 2. I contenuti della documentazione di cui al comma 1 sono meglio precisati con deliberazione della Giunta regionale. |
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Art. 9. (Ulteriori disposizioni per le utenze agricole)1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, l'uso di acque sotterranee a scopi agricoli può essere consentito solo in carenza di acque superficiali. Al relativo assenso si provvede previa verifica della cong |
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Art. 10. (Disposizioni comuni per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici)1. L'estrazione l'utilizzazione delle acque sotterranee deve essere compatibile con la capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino. 2. Qualora sia accertato l'anomalo abbassamento del livello delle falde, l'autorità competente ha facoltà di imporre la riduzione dell'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo. |
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Art. 12. (Piano di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano)1. Nell'ambito dei compiti di pianificazione territoriale, con riferimento alle porzioni di territori da sottoporre a particolare disciplina ai fini di tutela delle risorse primarie, la Regione, d'intesa con la Provincia territorialmente competente, redige, anche per stralci, il piano di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, di seguito denominato piano, che individua: |
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Art. 14. (Disposizioni finali)1. Le norme di cui alla presente legge relative ai procedimenti di concessione di der |
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Art. 15. (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate le LL.RR. 12 aprile 1994, n. 4 (Ricerca, uso e tutela delle acque so |
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Art. 16. (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione su |
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