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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 16/08/1995, n. 43
L.R. Liguria 16/08/1995, n. 43
L.R. Liguria 16/08/1995, n. 43
- Errata corrige in B.U. 01/11/1995, n. 17
- L.R. 21/06/1999, n. 18
- L.R. 20/03/1998, n. 11
- L.R. 04/08/2006, n. 20
- L.R. 29/12/2014, n. 41
- L.R. 06/06/2017, n. 12
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Titolo I - Competenza in materia di tutela e salvaguardia delle acque dall'inquinamento |
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Capo I - Trasferimento di funzioni |
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Art. 1. (Finalità)1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di valorizzazione delle risorse idriche. 2. In attuazione dell'articolo 3 della L. 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autono |
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Art. 2. (Competenze della Regione)1. La Regione, in armonia con le disposizioni della L.R. 28 gennaio 1993, n. 9 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della L. 18 maggio 1989, n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni, svolge le seguenti funzioni: a) programmazione, attraverso la redazione del Piano regionale di risanamento delle acque di cui all'articolo 8 della L. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni; b) coordinamento, per quanto attiene ad esigenze di carattere unitario |
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Art. 3. (Competenze delle Province)1. Spettano alle Province: a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi delle pubbliche fognature nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo; b) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo; c) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttiv |
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Art. 4. (Competenze dei Comuni e delle Comunità montane)1. Spettano ai Comuni: a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per quanto attiene all'accettabilità degli stessi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'articolo 2 lettera d) della L. 319/1976R e successive modificazioni ed integrazioni; b) l'approvazione dei progetti delle opere che originano gli scarichi di cui sopra, ove questi non siano espressamente approvati nei progetti edilizi di edifici, impianti o complessi insediativi oggetto di specifiche autorizzazioni in applicazione di legg |
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Art. 5. (Funzioni tecniche di controllo)1. Gli Enti locali di cui agli articoli 3 e 4 si avvalgono delle strutture provincial |
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Titolo II - Disciplina degli scarichi |
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Capo I - Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature |
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Art. 6. (Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature)1. Gli scarichi nelle pubbliche fognature provenienti dagli insediamenti civili sono sempre ammessi, nei modi previsti dalle norme reg |
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Capo II - Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi |
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Art. 7. (Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, nelle acque superficiali interne e marine e sul suolo)1. Gli scarichi in acque superficiali, interne e marine, sul suolo provenienti dagli |
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Art. 8. (Autorizzazione provvisoria allo scarico)1. Fatte salve le norme in materia di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui al D.L.vo 132/1992 ed al D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 133, (Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/191/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque), ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dell'insediamento produttivo, o il legale rappresentante dello stesso, presenta domanda alla Provincia competente per territorio, corredata da una scheda tecnica contenente i dati di cui all'allegato 1 della presente legge. 2. La Provincia, sulla base degli elementi acquisiti nonché di ulteriori eventuali accertamenti effettuati, e sentito il parere, da comunicarsi entro trenta giorni dalla richiesta, dell'autorità sanitaria competente per territorio, in relazione alle mis |
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Art. 9. (Autorizzazione definitiva allo scarico)1. La Provincia, verificato il rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione provvisoria, entro centoventi giorni dalla data di attivazione dello scarico, comunicata preventivamente a cur |
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Art. 10. (Revoca dell'autorizzazione)1. Ove venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi, |
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Art. 11. (Obblighi dei titolari degli scarichi)1. I titolari degli scarichi sono tenuti all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni. 2. Qualsias |
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Art. 12. (Scarichi di percolato di discariche di rifiuti solidi)1. Gli scarichi del percolato di discariche esistenti, approvate ai sensi della L.R. 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del Piano region |
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Art. 13. (Divieti)1. Nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183), sono vietati gli scarichi di acque reflue, liquami e di fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione. |
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Capo III - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature |
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Art. 14. (Definizioni)1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono: a) per «numero di abitanti complessivi» |
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Art. 15. (Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature)1. Gli scarichi delle pubbliche fognature, ai fini della presente legge, sono suddivisi nella classe A e nella classe B. |
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Art. 16. (Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature)1. Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura, ai fini della presente legge, sono suddivisi nella classe C e nella classe D. 2. Appartengono alla classe C gli scarichi provenienti: |
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Art. 17. (Recapiti ammessi per gli scarichi)1. Gli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 sono ammessi, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, esclusivamente nei segu |
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Art. 18. (Approvazione dei progetti di impianti di depurazione)1. I progetti di nuovi impianti di depurazione degli scarichi nonché i progett |
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Art. 19. (Autorizzazione provvisoria e definitiva)1. Gli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 sono autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettere a) e b). 2. La domanda di autorizzazione provvisoria, relativa agli scarichi di cui agli articoli 15 e 16, è corredata dall'indicazione della classe dell'insediamento o della pubblica fognatura, del numero degli abitanti complessivi serviti, del punto di recapito dello scarico, delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dal progetto dell'impianto di depurazione o del sistema di smaltimento previsto. 3. La domanda di autorizzazione provvisoria agli scarichi provenienti dagli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura è presentata dai titolari degli scarichi stessi contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insed |
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Art. 20. (Revoca dell'autorizzazione)1. Ove venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scari |
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Art. 21. (Scarichi esenti dall'obbligo di autorizzazione)1. Sono esenti dall'obbligo dell'autorizzazione: |
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Capo IV - Modalità per gli scarichi nei corpi idrici |
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Art. 22. (Scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali)1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali è rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'articolo 19, sentito il parere del Comune posto immediatamente a valle di quello nel cui territorio avviene lo scarico. Tale parere è trasmesso entro sessanta giorni dalla richiesta della Provincia. La Provincia può non acquisire il parere nei casi in cui tra il Comune in cui avviene lo scarico ed i Comuni limitrofi vi sia una distanza tale, in relazione alla portata dello scarico, da escludere effetti di rilievo sugli stessi Comuni confinan |
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Art. 23. (Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare)1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare è rilasciata dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 19, sentito il parere dei Comuni immediatamente confinanti lungo il tratto di costa con il Comune nel cui territorio avviene lo scarico. Tale parere è trasmesso entro sessanta giorni dalla richiesta della Provincia. La Provincia può non acquisire il parere qualora la distanza dei Comuni limitrofi dallo scarico, in relazione alla sua portata, sia tale da escludere effetti di rilievo nei confronti delle acque antistanti il territorio dei Comuni stessi. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione lo scarico deve sempre avvenire, tramite condotta di lunghezza adeguata, a distanza dalla battigia tale da non compromettere gli usi a cui è destinato il tratto di mare, con particolare riguardo alla balneazione, alla mitilicoltura e alla pesca. 3. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A per essere autorizzati devono essere trattati: |
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Art. 24. (Scarichi delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare)1. Lo scarico delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed |
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Art. 25. (Scarichi delle pubbliche fognature esistenti)1. Al fine di portare a termine l'adeguamento tecnico degli impianti senza interruzione del pubblico servizio e al fine di limitare le conseguenze dell'inquinamento, nei casi in cui il Piano regionale di risanamento delle acque preveda la realizzazione di schemi de |
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Art. 26. (Scarichi degli insediamenti civili nei corsi d'acqua naturali ed artificiali)1. Fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della L.R. 1 settembre 1982, n. 38 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitan |
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Art. 27. (Scarichi degli insediamenti civili nelle acque di transizione e nel mare)1. Agli scarichi degli insediamenti civili della classe C nelle acque di transazione |
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Capo V - Modalità per gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo |
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Art. 28. (Scarichi non ammissibili)1. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo sono vietati: a) gli |
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Art. 29. (Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo)1. L'autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo è rilasciata ai sensi dell'articolo 19 da parte della Provincia, verificato il rispetto delle «Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo», riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977. 2. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A nonch&e |
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Titolo III - Programmazione in materia di tutela e gestione delle risorse idriche. Sistema di monitoraggio |
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Capo II - Sistema idrico integrato |
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Art. 33. (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)1. La Regione provvede, ai sensi dell'articolo 8 della L. 36/1994, sentite le Autorità di bacino competenti, le Province nonché le Regioni interessate nel caso di cui al comma 3 dello stesso articolo, ad individuare gli ambiti territorial |
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Art. 34. (Disciplina della gestione del servizio idrico integrato)1. Sulla base di accordi di programma promossi dalle Province territorialmente compet |
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Art. 35. (Gestioni esistenti)1. I soggetti esistenti di cui agli articoli 9 e 10 della L. 36/1994 continuano a ges |
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Art. 36. (Disciplina per la gestione e l'utilizzo della risorsa idrica)1. Per un corretto funzionamento dei servizi del Sistema idrico integrato, in attuazione di quanto disposto dalla L. 36/1994, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua gli usi prioritari delle acque. la Giunta regionale, sulla base della normativa statale in materia, disciplina: a) il riuso delle acque utilizzate, dopo opportuni trattamenti di depurazione, sia in via diretta (reti non potabili, utilizzi industriali od irrigui) od indiretta (ricarica |
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Capo III - Osservatorio permanente dei corpi idrici |
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Titolo IV - Norme varie, transitorie e finali |
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Capo I - Disposizioni varie |
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Art. 39. (Fanghi)1. Allo smaltimento dei fanghi risultanti dal trattamento degli scarichi delle pubbliche fognature e degli in |
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Art. 40. (Modificazioni delle tabelle e dell'allegato 1)1. La Giunta regionale, in relazione alle verifiche effettuate sull'impatto ambiental |
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Art. 41. (Consorzi)1. I Comuni e le Province provvedono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 60 della L. 142/1990, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto costituiti ai f |
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Capo II - Norme transitorie e finali |
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Art. 43. (Decorrenza delle funzioni)1. Le Province esercitano le nuove funzioni attribuite dalla presente legge decorsi sei mesi dal |
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Art. 44. (Scarichi degli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di classe B autorizzati ai sensi della L.R. 38/1982)1. Entro tre mesi dalla data in cui le Province esercitano le funzioni di cui alla present |
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Art. 45. (Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione)1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane adottano il regolament |
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Art. 46. (Trasferimento dei centri di monitoraggio)Abrogato |
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Art. 47. (Gestione del centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali)1. In sede di prima applicazione della presente legge e, in attesa dell'emanazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2, il centro regionale dell'Osservatorio perma |
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Art. 48. (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 37 e 46 si provvede mediante prelevamento di lire 500.00 |
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Art. 49 (Abrogazione di norme)1. Salvo quanto disposto dalla presente legge e a far data dal termine previsto nell'arti |
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Art. 50. (Entrata in vigore)1. La presente legge regionale entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazio |
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Allegato 1 - Scheda tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 81) Elementi concernenti la composizione dello scarico: a) caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico. Devono essere denunciate tutte le sostanze contenute nello scarico o negli scarichi. La omessa denuncia di una sostanza equivale a dichiarazione di sua assenza. Deve essere inoltre indicata la variabilità dello scarico nel tempo (continuo/discontinuo) e la saltuarietà della portata (costante/variabile); b) quantità di acqua che si preleva nell'anno solare, espressa in m³/d e m³/anno; c) fonte di approvvigionamento; |
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Allegato 2Tabella 1 - Assimilabilità degli scarichi a quelli degli insediamenti esclusivamente abitativi - Art. 16
Tabella 2 - Classificazione delle pubbliche fognature - Art. 15
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