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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 05/12/1994, n. 64
L.R. Liguria 05/12/1994, n. 64
L.R. Liguria 05/12/1994, n. 64
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[Premessa] |
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TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE |
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Articolo 1 - (Finalità e principi della legge)1. La presente legge disciplina la realizzazione la gestione la organizzazione l'autorizzazione il co |
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Articolo 2 - (Definizione e compiti dell'asilo - nido)1. L'asilo - nido è un servizio socio - educativo rivolto a tutti i bambini fino a tre anni di età anche apolidi e stranieri che dimorano stabilmente nella Regione nonché profughi rimpatriati e rifugiati ai sensi dell'articolo 2 commi 1 2 e 3 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. L'asilo - nido concorre con la famiglia alla formazione dei bambini nel quadro di una politica socio - educativa della prima infanzia. |
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Articolo 3 - (Localizzazione)1. Gli asili - nido debbono essere: a) localizzati di norma in zone destinate dal vigente strumento urbanistico generale e servizi o ad attrezzature di interesse comune; |
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Articolo 4 - (Caratteristiche strumentali)1. Lo spazio interno ed esterno all'asilo - nido va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età dei bisogni dei bambini portatori di handicap dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio. 2. Gli edifici destinati ad |
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Articolo 5 - (Standards degli asili - nido e dei servizi integrativi)1. Gli standards strutturali qualitativi ed organizzativi degli asili - nido e dei servizi integrativi sono st |
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Articolo 6 - (Servizi integrativi agli asili - nido)1. I Comuni singoli o associati assumono iniziative per la realizzazione di servizi integrativi agli asili nido che garantiscano tra l'altro: a) modalità organizzative e di accesso tali da consentire |
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TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E NORME PER LA GESTIONE DEGLI ASILI - NIDO |
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Articolo 7 - (Gestione degli asili - nido)1. La gestione degli asili - nido è improntata a criteri di economicità efficienza ed efficacia. 2. Al fine di garantire la gestione ed il funzionamento degli asili - n |
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Articolo 8 - (Programmi di attività)1. I Comuni singoli o associati tenuto conto delle preminenti esigenze dei bambini e delle loro famiglie nonché delle risorse finanziarie disponibili definiscono ogni anno le linee di indirizzo e di programmazione per la gestione |
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Articolo 9 - (Partecipazione e tutela degli utenti)1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni fornite alle esigenze degli utenti e |
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Articolo 10 - (Organizzazione)1. L'organizzazione interna dell'asilo - nido deve essere realizzata privilegiando un lavoro per piccoli grupp |
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Articolo 11 - (Ricettività)1. Gli asili - nido possono suddividersi in sezioni corrispondenti all'età ed allo sviluppo gl |
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Articolo 12 - (Requisiti del personale)1. Il personale degli asili - nido è costituito essenzialmente da educatori e da altri dipendenti addetti ai servizi. Opera nella struttura secondo il metodo di lavoro di gruppo e della collegialità in stretta collaborazione con le famiglie. 2. Il personale educativo degli asili - nido deve essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; |
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Articolo 13 - (Prestazioni sanitarie e vigilanza igienico sanitaria)1. Le prestazioni sanitarie nell'ambito degli asili - nido hanno carattere eminentemente preventivo e sono assicurate dalle aziende del Servizio Sanitario Nazionale sulla base di apposite convenzioni che devono in particolare prevedere: |
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Articolo 14 - (Programmi di intervento socio - sanitario)1. Il piano sanitario regionale ed il piano triennale dei servizi sociali definiscono programmi di intervento finalizzato in particolare: |
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Articolo 15 - (Vigilanza e controllo)1. la vigilanza ed il controllo sul funzionamento degli asili - nido e sulle attività di Enti di Associazioni e di sin |
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TITOLO III - COMPITI DELLA REGIONE |
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Articolo 16 - (Attività di promozione)1. La Regione nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 19 promuove secondo quanto previsto nel piano triennale dei Servizi sociali di cui alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni: |
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Articolo 17 - (Comitato tecnico - scientifico)1. È istituito presso la Regione il Comitato tecnico - scientifico per lo svolgimento dei seguenti compiti: a) predisposizione del parere alla Giunta regionale per la definizione degli standards qualitativi dei servizi per l'infanzia da zero a tre anni anche mediante l'individuazione di specifici indicatori di qualità; |
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Articolo 18 - (Composizione del Comitato tecnico - scientifico)1. Il Comitato tecnico - scientifico di cui all'articolo 17 è composto da: a) il dirigente dell'ufficio regionale competente che lo presiede; b) un tecnico designato da ciascun Sindaco dei Comuni Capoluogo di Provincia; c) un rappresentante dell'Istituto Regionale di Ricerca Sper |
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Articolo 19 - (Contributi regionali)1. La Regione assegna ai Comuni singoli o associati i contributi di cui alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni per le spese in conto corrente e |
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Articolo 20 - (Convenzioni)1. I Comuni singoli o associati sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono s |
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Articolo 21 - (Autorizzazione al funzionamento)1. L'apertura l'ampliamento le opere di trasformazione ovvero il trasferimento ad altra sede degli asili - nido e dei servizi integrativi sono soggetti in ogni caso ad autorizzazione del Sindaco del Comune ove gli stessi sono ubicati da rilasciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda previa acquisizione del parere conforme de |
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Articolo 22 - (Riconversione)1. La Giunta regionale su richiesta dei Sindaci dei Comuni interessati previo parere della Conferenza |
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TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 23 - (Norma transitoria)1. Le strutture esistenti e funzionanti come asili - nido non a diretta gestione comunale sia pubblici che privati o come servizi integrativi alla data di entrata in vigore della presente legge che vogliono continuare l'attività debbono richiederne l'autorizzazione al Comune sede della struttura entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5 comma 1 pena la |
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Articolo 24 - (Sostituzione ed abrogazione di norme precedenti)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: |
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Articolo 24 SUBArticolo 11. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: |
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Articolo 24 SUBArticolo 21. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: |
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Articolo 24 SUBArticolo 31. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: |
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Articolo 24 SUBArticolo 41. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: |
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Articolo 25 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede ai sensi della legge regionale 6 giugno 1988 |
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TABELLA "A" - Deroghe ai criteri di localizzazione degli asili - nido |
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ATTO ALLEGATOIn deroga ai criteri stabiliti dell'articolo 3: 1. Gli asili - nido possono essere situati in prossimità di insediamenti industriali purché adeguati alla vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente. 2. Laddove non siano individuabili aree |
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