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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam.R. Toscana 07/03/1992, n. 1
Regolam.R. Toscana 07/03/1992, n. 1
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[Premessa]1. Il presente Regolamento disciplina le elezioni per la costituzione dei comitati per le Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico, A.S.B.U.C. nei successivi articoli, ai sensi della L. 17 aprile 1957, n. 278. Art. 2 - Indizione delle elezioni1. Le elezioni di cui al primo articolo sono indette dalla Giunta regionale ogni cinque anni. 2. Le elezioni sono altresì indette qualora, per il venir meno della maggioranza dei membri del Comitato, a causa di morte o dimissione nonostante il ricorso alla surroga di cui all’art. 12 comma IV, l’organo decade prima della scadenza del mandato. 3. Nei casi di cui al precedente comma il Presidente del Comitato comunica immediatamente l’avvenuta decadenza dell’organo al Presidente della Giunta regionale, che provvede ad attivare la Giunta regionale per l’indizione delle elezioni, nominando in attesa delle elezioni un commissario per la gestione ordinaria dell’A.S.B.U.C. 4. Il Comitato scaduto continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio, fino all’insediamento del nuovo organo. Art. 3 - Data delle elezioni1. Nella deliberazione della Giunta regionale con la quale sono indette le elezioni, che dovranno comunque cadere di domenica, è indicata la data in cui le medesime avranno luogo. 2. Tale data deve essere compresa nei tre mesi successivi al compimento delle operazioni di revisione periodica delle liste elettorali. 3. La deliberazione di cui al primo comma, divenuta esecutiva, è pronta |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente Regolamento disciplina le elezioni per la costituzione dei comitati per le Amministraz |
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Art. 2 - Indizione delle elezioni1. Le elezioni di cui al primo articolo sono indette dalla Giunta regionale ogni cinque anni. |
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Art. 3 - Data delle elezioni1. Nella deliberazione della Giunta regionale con la quale sono indette le elezioni, che dovranno comunque cadere di domenica, è indicata la data in cu |
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Art. 4 - Compilazione della lista degli elettori1. La lista generale degli elettori interessati alle elezioni oggetto del presente regolamento è compilata dalla Commissione Elettorale Comunale mediante stralcio delle liste elettorali del Comune medesimo. |
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Art. 5 - Adempimenti della Commissione elettorale mandamentale1. La lista elettorale compilata ai sensi del precedente art. 4 unitamente ai relativi documenti gius |
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Art. 6 - Presentazione delle candidature1. Ogni elettore vota fino a 4 candidati scegliendoli liberamente nella lista di cui all’art. 4. 2. Possono essere |
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Art. 7 - Svolgimento delle elezioni1. Le elezioni hanno luogo in un unico seggio, iniziando le operazione alle ore 7 del giorno stabilit |
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Art. 8 - Operazioni di scrutinio1. Le operazioni di scrutinio si svolgono in conformità con la normativa vigente e devono esse |
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Art. 9 - Comunicazione alla Giunta Regionale1. Il Sindaco effettua la pubblicazione dei risultati per gli otto giorni successivi a quello della p |
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Art. 10 - Ricorsi1. I ricorsi avverso le operazioni e i risultati elettorali nonché per motivi di ineleggibilit |
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Art. 11 - Elezioni concernenti A.S.B.U.C. ricadenti su più Comuni1. Qualora le elezioni per il rinnovo del Comitato dell’A.S.B.U.C. riguardino più comuni ciascuno di essi provvede alla pubblicazione del manifesto elettorale e alla formazione della lista degli elettori residenti nel Comune m |
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Art. 12 - Disposizioni finali1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni che disciplinano le elezioni dei Consigli Comunali nei Comuni fino a 5.000 abitanti. |
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