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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 26/04/1990, n. 33
L. R. Emilia Romagna 26/04/1990, n. 33
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/01/1995, n. 6
- L.R. 24/03/2000, n. 20
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge detta norme atte a garantire il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali e ad accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia, attraverso specifiche indicazioni su procedure, adempimenti, compiti e responsabilità, nonché sulle prescrizioni tecniche da osservarsi nel processo edilizio, in attuazio |
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Art. 2 - Schema di regolamento edilizio tipo1. La Giunta regionale, N2 e previo parere della Commissione consiliare competente, approva lo schema di regolamento e |
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Art. 3 - Incentivi ai Comuni1. Nell'intento di favorire l'adeguamento dei Regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge, la Regione approva con deliberazione del Consiglio regionale un apposito programma d |
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TITOLO II - I REGOLAMENTI EDILIZI |
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Capo I - Principi generali |
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Art. 4 - Oggetto1. Oggetto del regolamento edilizio sono le opere edilizie ed i processi di intervento. |
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Art. 5 - Obiettivi1. Il regolamento edilizio ha per obiettivi: |
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Art. 6 - Contenuti1. Il regolamento edilizio deve contenere le normative attinenti alle attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza dell'ente locale, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, così come indicato dall'art. 33, primo comma, punto 9) della legge 17 agosto 1942, n. 1150 |
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TITOLO II - I REGOLAMENTI EDILIZI |
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Capo II - Definizioni e adempimenti |
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Art. 7 - Certificato d'uso1. L'avente titolo al rilascio della concessione e della autorizzazione edilizia ha diritto a chiedere al Sindaco il preventivo rilascio del certificato d'uso, indicante ogni vincolo o prescrizione riguardanti l'immobile interessato, contenuti |
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Art. 8 - Parere preventivo1. I soggetti che hanno titolo al rilascio della concessione e della autorizzazione edilizia, prima della presentazione della domanda possono richiedere al Sindaco un parere preventivo su uno schema preliminare di progetto. |
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Art. 9 - Scheda tecnica descrittiva1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di una "scheda tecnica descrittiva", articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti cogenti e raccomandati, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali relativi allo stesso. In particolare, per gli immobili destinati ad attività |
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Art. 10 - Certificato di conformità edilizia1. Il certificato di conformità edilizia attesta che l'opera edilizia risponde al progetto regolarmente approvato dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. 2. Il medesimo certificato vale altresì come dichiarazione di abitabilità o usabilità, di cui all'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. 3. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, i controlli sull'opera eseguita sono finalizzati alla sola verifica della rispondenza della stessa agli elaborati di progetto appro |
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Art. 11 - Prescrizioni tecniche1. Le opere edilizie devono rispondere: |
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Art. 12 - Prescrizioni relative alla qualità formale e compositiva dell'opera edilizia1. La qualità formale e compositiva dell'opera è verificata, con le mod |
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Art. 13 - Requisiti tecnici delle opere edilizie1. I requisiti tecnici delle opere edilizie, definiti ai sensi della lett. b), comma 1, dell'art. 11, sono individuati dallo schema di regolamento edilizio tipo di cui al comma 1 dell'art. 2. Essi sono suddivisi in due gruppi: a) requisiti cogenti: sono requisiti obbligatori su tutto il territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli utenti; b) requisiti raccomandati: sono requisiti tesi a garantire una più elevata qualità delle opere edilizie. 2. Il regolamento edilizio comunale disciplina i requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie, in conformità a q |
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Art. 15 - Commissione edilizia comunale1. La Commissione edilizia è l'organo consultivo del Comune nel settore urbanistico ed edilizio. Essa esprime pareri in tutti i casi previsti da leggi o dal regolamento edilizio comunale. 2. Il regolamento edilizio comunale disciplina la composizione, il funzionamento, le articolazioni e le integrazioni della Commissione edilizia sulla base dei principi indicati nel presente articolo, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi vigenti, riguard |
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Art. 16 - Adeguamento ed approvazione del regolamento edilizio comunale |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 17 - Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 3 della presente legge la Region |
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Art. 18 - Abrogazione e modifica di precedenti disposizioni1. Gli articoli 50, 60 e 62 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 R e successive modificazioni sono abrogati. |
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AllegatoQuesto allegato contiene la lista dei requisiti a cui fare riferimento per la definizione dei contenuti tecnici del regolamento edilizio comunale. Tali requisiti sono raggruppati in "famiglie" in relazione alle esigenze al cui soddisfacimento fanno riferimento. Esse sono quelle proposte dalla direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione, a cui è stata aggiunta una ulteriore "famiglia" riferita alle esigenze di "fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature". Le "famiglie" di requisiti considerate sono pertanto le seguenti: 1) resistenza meccanica e stabilità; 2) sicurezza in caso di incendio; 3) igiene, salute e ambiente; 4) sicurezza nell'impiego; 5) protezione contro il rumore; 6) risparmio energetico e ritenzione del calore; 7) fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature. I requisiti sono inoltre suddivisi nei tre gruppi di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge, e precisamente in: - gruppo A) - requisiti cogenti generali; - gruppo B) - requisiti cogenti particolari; - gruppo C) - requisiti raccomandati. Ogni singolo requisito è, inoltre, contraddistinto da un codice a tre valori, costituito da: - il grado di cogenza (A, B o C); - la "famiglia" di riferimento (da 1 a 7); - un numero progressivo di identificazione del requisito (da 1 a n). Ciascun requisito, infine, viene messo in relazione al proprio ambito di applicazione, che può fare riferimento agli spazi edificati (sistema ambientale) o agli oggetti che delimitano e costituiscono questi ultimi (sistema tecnologico). Per maggior chiarezza, vengono forniti nel seguito i modelli di scomposizione del sistema ambientale e del sistema tecnologico ed, alla fine della lista dei requisiti, una tabella riepilogativa dei requisiti stessi e dei rispettivi ambiti di applicazione.
FAMIGLIE DI REQUISITI 1) Requisiti di resistenza meccanica e stabilità Proposizione esigenziale secondo Direttiva 89/106 CEE L'edificio deve essere concepito e realizzato in modo tale che le azioni cui può essere sottoposto durante la costruzione e l'utilizzazione non provochino: a) il crollo dell'intero edificio o di una sua parte; b) deformazioni di importanza inammissibile; c) danni alle altre parti dell'opera o alle attrezzature principali o accessorie in seguito a una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti; d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati. 2) Requisiti di sicurezza in caso di incendio Proposizione esigenziale secondo Direttiva 89/106 CEE L'edificio deve essere concepito e costruito in modo che, in caso di incendio: a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato; b) la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate; c) la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata; d) gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti; e) sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso. Dovranno quindi in particolare essere controllati: la infiammabilità dei materiali della costruzione, la dotazione di impianti, il contenuto degli edifici, la prossimità di punti di rischio; la compartimentazione, i tempi di propagazione tra i locali, la resistenza al fuoco delle partizioni, la reazione al fuoco delle partizioni, con riferimento a combustibilità, infiammabilità, velocità di propagazione della fiamma etc. 3) Requisiti di igiene, salute e ambiente Proposizione esigenziale secondo Direttiva 89/106 CEE L'opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare: a) sviluppo di gas tossici; b) presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi; c) emissione di radiazioni pericolose; d) inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo; e) difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi; f) formazione di umidità su parti o pareti dell'opera. 4) Requisiti di sicurezza nell'impiego Proposizione esigenziale secondo Direttiva 89/106 CEE L'opera deve essere concepita e costruit |
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