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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 26/03/1990, n. 13
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[Premessa] |
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Capo I. - GENERALITÀ |
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"Art. 1 - (Definizioni generali)1. Ai fini della presente legge si definisce: a) pubblica fognatura: un'opera, o un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, gestito dagli enti di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 "Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio |
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Art. 2. - (Oggetto della legge)1. La presente legge, in applicazione degli articoli 4 e 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come |
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Art. 3. - (Obbligo di autorizzazione)1. Tutti gli scarichi di cui all'articolo 1 sono autorizzati nelle forme e con le prescrizioni e i li |
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Capo II. - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE |
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Art. 4. - (Classificazione delle pubbliche fognature)1. Le pubbliche fognature sono classificate in tre categorie: |
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Art. 5. - (Recapito degli scarichi)1. Gli scarichi delle pubbliche fognature nuove o esistenti, così come disciplinati dalla pres |
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Art. 6. - (Scaricatori di piena)1. Gli scaricatori di piena delle reti fognarie da realizzarsi dopo l'entrata in vigore della present |
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"Art. 7 - (Scarichi in pubblica fognatura dotata di impianto terminale o centralizzato di depurazione derivanti da insediamenti produttivi)1. I titolari degli scarichi nelle pubbliche fognature di insediamenti produttivi sono tenuti a rispettare le norme, le prescrizioni regolamentari e i limiti di accettabilità stabiliti dagli enti gestori degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature stesse. |
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Art. 8. - (Scarichi in pubblica fognatura derivanti da insediamenti civili)1. Gli scarichi in pubblica fognatura di insediamenti civili sono sempre ammessi, nella osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impian |
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"Art. 9 - (Autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature e relativi controlli)1. Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate all'autorità competente al controllo ove ha sede lo scarico finale dopo il relativo trattamento di depurazione: a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della |
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Art. 10. - (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature esistenti)1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, per gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti vale la seguente disciplina: a) se appartenenti alla prima catego |
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Art. 11. - (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature nuove)1. Gli scarichi nuovi, qualora collegati ad impianto di depurazione terminale centralizzato, rispetta |
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Art. 12. - (Ambiti ottimali di gestione)1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, individua e delimita gli ambiti o |
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Capo III. - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA |
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Art. 13. - (Qualificazione degli scarichi di insediamenti civili nuovi ed esistenti)1. Si considerano esistenti gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico, o che abbiano ottenuto la licenza edilizia prima della data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive mod |
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Art. 14. - (Classificazione degli scarichi civili)1. Agli effetti della presente legge gli scarichi degli insediamenti civili sono suddivisi in due classi denominate A) e B). 2. Nella classe A) sono compresi: a) uno o più edifici collegati tra loro in una determinata area, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, comme |
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Art. 15. - (Autorizzazioni allo scarico e controlli)1. Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate all'Autorità competente al controllo, accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale: a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli |
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Art. 16. - (Recapito degli scarichi)1. Gli scarichi degli insediamenti civili di cui al Capo III sono sempre ammessi nei corpi idrici sup |
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Art. 17. - (Disciplina degli scarichi della classe A)1. Gli scarichi degli insediamenti esistenti o a questi equiparati di cui alla classe A) dell'articolo 14 sono così disciplinati: a) nel caso di scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti entro un anno dall'entrata in vigore della presente le |
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Art. 18. - (Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari)1. Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attività sanitaria, s |
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"Art. 19 - (Disciplina degli scarichi della classe B)1. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti o a questi equiparati della classe B) di cui all'articolo 14 nel caso di scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti: a) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a |
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Capo IV. - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 20. - (Revisione dei limiti di accettabilità e dei volumi di scarico e di spandimento)1. La Giunta Regionale, in funzione dello stato di qualità dei corpi idrici, degli usi in atto o futuri degli stes |
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"Art. 21 - (Utilizzazione in agricoltura degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici)1. Ai fini della presente legge si intendono per effluenti provenienti da allevamenti zootecnici: a) i letami: materiali palabili derivati dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera; sono assimi |
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Art. 22. - (Sanzioni)1. In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni di cui agli |
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Art. 23. - (Studi, ricerche e borse di studio)1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e del raggiungimento degli obiettivi del P.R.Q.A. qua |
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Allegato A |
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Allegato 1. Limiti di accettabilità allo scarico per pubbliche fognature della 1a categoria e per scarichi civili di volume non superiore a 150 metri cubi al giorno (art. 14)(Omissis) |
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Allegato B |
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Allegato 2 Limiti di accettabilità per scarichi di pubbliche fognature e scarichi civili (art. 10)(Omissis) N14 |
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Allegato C |
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Allegato 3 Parametri di qualificazione degli scarichi degli insediamenti assimilabili ai civili (art. 14)(Omissis) |
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