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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 13/07/1989, n. 52
L. R. Abruzzo 13/07/1989, n. 52
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/05/1990, n. 67
- L.R. 04/12/1991, n. 73
- L.R. 08/01/1993, n. 2
- L.R. 27/04/1995, n. 70
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Art. 1 - (Finalità della Legge)In attuazione del principi stabiliti al Capo I della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, |
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Art. 2 - (Definizioni)"Al fine di omogeneizzare le normative degli strumenti urbanistici comunali a titolo di riferimento e di indirizzo per l'elaborazione e l'adeguamento degli stessi vengono forniti i seguenti criteri:". Ao (Area occupata) É la superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo ingombro; essa risulta individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna di tutte le parti fuori ed entro terra dell'edificio (murature perimetrali anche interrate, balconi, sporti di gronda, pensiline, oggetti e simili). L'area occupata (Ao) serve per controllare i rapporti tra spazio costruito, aree asservite e aree libere e, quindi, per verificare la rispondenza del progetto o del manufatto realizzato all'indice di utilizzazione del suolo (Us). Si (Superficie d'inviluppo) É la superficie individuata mediante l'intersezione delle linee perimetrali più esterne delimitanti l'Area occupata dalla costruzione, o dal loro prolungamento (area risultante dai " fili fissi"). La superficie d'inviluppo (Si) serve per posizionare l'edificop, entro i limite delle distanze di piano, e per verificare in tal senso la rispondenza tra progettato e realizzato. Ai (Area insediabile) É l'area risultante dalla superficie d'inviluppo (Si) ampliata nel suo perimetro per una larghezza di metri 2,50 oppure 7,00 su ciascun lato, a seconda che trattasi, rispettivamente, di manufatti edilizi privati o di edifici pubblici, purché non in violazione delle dis |
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Art. 3 - (Interventi abusivi)Sono da considerarsi abusi tutti gli interventi di trasformazione urbanistica e/o edi |
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Art. 4 - (Titolo legittimo)Costituisce titolo legittimo per la realizzazione dell'intervento: a) la concessione edilizia, se la medesima sia stata rilasciata nel rispetto delle disposizioni in vigore e previa acquisizione dei pareri, autorizzazioni o nulla - osta delle competenti Amministrazioni, quando leggi statali o regionali lo impongano, ovvero subordinan |
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Art. 5 - (Variazioni essenziali)Sono da considerarsi eseguiti in variazioni essenziali rispetto al progetto approvato gli interventi edilizi che comportino, distintamente: a) un incremento dell'Area occupata( Ao) non inferiore al 10% e non superiore al 20% di quella autorizzata; b) un incremento della Superficie di inviluppo (Si) del fabbricato, tale che: - non sia inferiore al 12% né superiore al 25% di qu |
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Art. 6 - (Totale difformità )Sono da considerarsi eseguite in totale difformità dal progetto approvato: a) interventi costruttivi che comportino la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, distintamente, per caratteristiche planovolumetriche, tipologiche, relazionali o di destinazione d'uso, rispetto a quello oggetto della concessi |
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Art. 7 - (Parziale difformità )Sono da considerare eseguite in parziale difformità dal progetto approvato le |
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Art. 8 - (Vigilanza, controllo dell'attività urbanistico - edilizia e delega di funzioni)"Sono delegate alle Province le funzioni di vigilanza e controllo delle attività urbanistico-edilizie in tutto il territorio provinciale".N1; "La Regione continua ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sugli interventi ricadenti nelle parti del territorio regionale sottoposte al vincolo paesistico della L. 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, fatta eccezione delle zone qualificate come B dallo strumento urbanistico comunale, nelle quali la predetta funzione viene esercitata al Sindaco per sub delega in applicazione dell'art |
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Art. 9 - (Repressione degli abusi su aree assoggettate a particolari vincoli)Qualora, in applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, si accerti che siano in corso lavori senza titolo su aree assoggettate - da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigente o adottate - a vincolo di inedificabilità, o destinare ad opera e spazi pubblici, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla Legge 18 aprile 1962, N. 167, e |
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Art. 10 - (Norme generali per la repressione degli abusi)Qualora dagli accertamenti sia riscontrato che l'abuso segnalato ricade in una delle fattispecie definite agli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge, il Sindaco nei 15 giorni dell'accertamento emette un'ordinanza, con l'ingiunzione di sospendere ogni attività ed, eventualmente, fa apporre i sigilli alle opere in corso. L'ordinanza è notificata, nelle forme degli atti di citazione, al committente, al costruttore, al direttore dei lavori e al titolare della concessione o della autorizzazione. L'ordinanza di so |
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Art. 11 - (Repressione degli abusi in " parziale difformità ")Nelle ipotesi di cui all'art. 7 della presente legge, il Sindaco ingiunge ai responsabili dell'abuso la demolizione delle opere abusive, fissando un termine congruo, comunque non superiore a 120 giorni, decorrente dalla data di notifica del provvedimento, da effettuarsi nelle forme degli atti di citazione. Per gli ulteriori adempimenti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 10. |
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Art. 12 - (Abusi eseguiti da Amministrazioni Statali o su suoli del Demanio/Patrimonio pubblico)Per le opere abusive eseguite da Amministrazioni Statali, il Sindaco, esperiti i primi accertamenti ai sensi del prec |
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Art. 13 - (Sanzioni amministrative)Si applicano le sanzioni amministrative nel caso e nelle misure stabiliti dalla legge |
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Art. 14 - (Pubblicazione)La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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