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L.R. Emilia Romagna 07/12/1978, n. 47

Tutela ed uso del territorio.
Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 24/03/2000 n.20, del 26/04/90 n.33 e del 25/11/02 n.31
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[Premessa]



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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Articolo 1 - Principi fondamentali

La Regione intende assicurare l'equilibrato sviluppo del proprio territorio e garantire che lo sfruttamento delle risorse naturali e la utilizzazione dei suoli e dell'intero territorio avvengano in funzione degli interessi generali.

La pianificazione territ

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Articolo 2 - Riferimenti alla programmazione regionale

La pianificazione territoriale della regione va strettamente e sistematicamente riferita al "programma di sviluppo regionale" di cui all'

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Articolo 3 - Livelli e strumenti della pianificazione territoriale

Sono strumenti della pianificazione:

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Titolo II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE
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Articolo 4 - Finalità e contenuti della pianificazione territoriale regionale

La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, elabora con la partecipazione delle Province, dei Comuni, dei Comitati comprensoriali e delle Comunità montane:

1) un piano territoriale regionale che definisca, sulla base delle scelte di programmazione regionale, individuate anche attraverso il confronto con le scelte nazionali e delle altre Regioni, gli obiettivi qualitativi e quantitativi di carattere generale per gli insediamenti residenziali, produttivi e di servizi; garantisca la piena utilizzazione delle risorse agricole e la protezione e valorizzazione dei beni culturali ambientali; assicuri la salvaguardia delle parti del territorio interessate alla realizzazione degli interventi di interesse nazionale e regionale; stabilisca il quadro d

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Articolo 5 - Formazione e approvazione dei piani territoriali regionali

Il piano territoriale regionale viene predisposto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la partecipazione degli enti locali e della società civile della regione, prima della sua approvazione da parte del Consiglio regionale, al processo di formazione, applicazione e verifica della pianificazione regionale. Per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ambientali la Giunta regionale, nella

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Articolo 6 - Efficacia ed effetti dei piani territoriali regionali

Gli strumenti di pianificazione territoriale regionale entrano in vigore alla data della pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I Comitati comprensoriali, le Comunità montane e i Comuni sono tenuti ad uniformare i rispettivi piani alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale regional

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Titolo III - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMPRENSORIALE
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Articolo 7 - Funzione dei Comitati comprensoriali in materia urbanistica

Il penultimo comma dell'art. 5 e l'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, sono soppressi.

Ai Comitati comprensoriali sono attribuite le seguenti funzioni, oltre a quelle specificatamente indicate in singole disposizioni della presente legge:

1) l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano territoriale di coordinamento comprensoriale; l'adozione dei piani stralcio relativi all'intero territorio e sue parti, compresi quelli di cui all'art. 6 precedente, e quelli per l'attuazione sul territorio dei piani e dei programmi economici di cui al titolo II della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, ed alla legge 3 dicembre 1971 n. 1102. Nella formazione di tali piani il Comitato tiene conto degli atti di programmazione economica e sottopone a verifica quelli di pianificazione territoriale elaborati a livello comunale e subregionale, e si adegua ai piani territoriali regionali ed agli atti normativi e di indirizzo politico - amministrativo della Regione, ove esistenti;

2) la partecipazione alla formazione dei piani territoriali regionali;

3) il coordinamento della pianificazione comunale e dei programmi pluriennali di attuazione dei piani regolatori generali;

4) l'approvazione:

a) dei piani regolatori generali e delle relative varianti;

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Articolo 8 - Contenuti della pianificazione territoriale comprensoriale

Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale, elaborato in connessione con il piano di sviluppo economico - sociale di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12, disciplina la tutela e l'uso del territorio e coordina sul territorio gli interventi economici previsti nei piani e programmi di cui al titolo II della citata legge regionale n. 12.

Tali piani e programmi, se adottati in assenza di piano territoriale di coordinamento comprensoriale, avranno valore di piano stralcio comprensoriale.

Ai fini del disposto dell'art. 9 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12, I e II comma, i contenuti del titolo III della presente legge costituiscono i criteri per la compilazione del piano territoriale di coordinamento o dei piani stralcio comprensoriali.

Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale provvede:

1) alla individuazione delle zone da sottoporre a speciali norme di tutela ai fini della difesa attiva del suolo, dell'ambiente e delle risorse naturali. Tali norme hanno valore di piano territoriale paesistico ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e producono gli effetti di cui alla legge stessa; tali norme potranno altresì disporre vincoli idrogeologici ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267. Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale sostituisce il piano generale di bonifica di cui al RD 13 febbraio 1933, n. 215, per quanto attiene al regime dei vincoli e delle prescrizioni relative all'uso corretto dei suoli e delle risorse fisico - ambientali;

2) al recepimento di un piano del

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Articolo 9 - Procedimento per la formazione della pianificazione territoriale comprensoriale

Le norme dell'art. 9 e dell'art. 25 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, non si applicano ai fini dell'adozione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale e dei piani stralcio di cui al punto 1) del precedente art. 7.

Il Comitato comprensoriale, con la più ampia partecipazione, adotta, sentiti i relativi Comuni, un progetto preliminare di piano territoriale di coordinamento comprensoriale costituito da:

1) una relazione generale, corredata da elementi conoscitivi, contenente le indicazioni e le previsioni della programmazione e pianificazione regionale, e del piano quinquennale di sviluppo economico e sociale comprensoriale, gli obiettivi generali e settoriali del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, nonchè la determinazione di massima del fabbisogno e del relativo dimensionamento in termini di residenza, di occupazione e di servizi;

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Articolo 10 - Efficacia della pianificazione territoriale comprensoriale

Alla previsione della pianificazione territoriale comprensoriale si applicano le misure di salvaguardia, di cui all'art. 55 della presente legge, dalla dat

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Articolo 11 - Aggiornamento della pianificazione territoriale comprensoriale

Il Comitato comprensoriale procede ad una verifica generale del piano territoriale di coordinamento comprensoriale o dei piani stralci

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Titolo IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE
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Articolo 12 - Finalità del piano regolatore generale

Ogni Comune è obbligato a adottare un piano regolatore generale nei termini e nei modi previst

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Articolo 13 - Contenuto del piano regolatore generale

Il piano regolatore generale recepisce e specifica le previsioni e i vincoli contenuti nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale di cui all'art. 8 della presente legge, nonchè dei piani territoriali regionali e degli atti normativi e l'indirizzo esistenti, di cui all'articolo 4 della presente legge.

Il piano regolatore generale prevede altresì:

1) la distribuzione tra insediamenti concentrati e sparsi della popolazione ipotizzata per il decennio dal piano territoriale di coordinamento comprensoriale;

2) la specificazione del fabbisogno in termini di residenza, di occupazione e di servizi indicandone le quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio edilizio e urbano esistente e definendo la quantità delle aree necessarie per la realizzazione della restante quota di nuovi insediamenti;

3) individuazione del territorio urbanizzato costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti intercl

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Articolo 14 - Formazione ed approvazione del piano regolatore generale

Il Comune, con la collaborazione degli organi di decentramento amministrativo, predispone un progetto preliminare di piano regolatore generale costituito da:

1) una relazione generale, corredata da elementi conoscitivi, contenente le indicazioni e le previsioni della programmazione e pianificazione regionale e comprensoriale, gli obiettivi generali e settoriali del piano regolatore generale, nonchè la determinazione del fabbisogno e del relativo dimensionamento in termini di occupazione, di residenze e servizi con l'indicazione della quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;

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Articolo 15 - Varianti al piano regolatore generale

Il piano regolatore generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque nel caso di cui all'art. 10 - ultimo comm

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Titolo V - ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA
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Articolo 16 - Programma di attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale

Per la realizzazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale il Comitato comprensoriale è tenuto a adottare un programma pluriennale di attuazione nel quale sono indicati gli interventi prioritari di interesse comprensoriale determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle fonti di fina

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Articolo 17 - Attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale

I Comuni, singoli od associati, attuano il piano territoriale di coordinamento comprensoriale.

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Articolo 18 - Attuazione del piano regolatore generale

Il piano regolatore generale dei Comuni, obbligati a norma della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 2, si realizza sulla base del programma pluriennale di attuazione.

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Articolo 19 - Programma pluriennale di attuazione del Piano Regolatore Generale

Il piano regolatore generale dei Comuni non compresi nell'elenco di cui al 1º comma dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2, viene attuato mediante il programma pluriennale di attuazione adottato dal Comune.

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Articolo 20 - Piano particolareggiato di iniziativa pubblica

L'adozione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica è obbligatoria:

a) nelle zone omogenee A, ove non sia previsto l'intervento di attuazione attr

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Articolo 21 - Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato di iniziativa pubblica

Lo schema di massima e la relazione generale del piano particolareggiato, prima dell'adozione da parte del consiglio comunale, sono inviati agli organi di decentramento del Comune il cui territorio è interessato dal piano perché esprimano il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

Il piano è quindi adottato e depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.

L'avvenuto deposito è reso noto al pubblic

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Articolo 22 - Attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica

Per l'attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica, nelle zone espressamente indicate nel piano regolatore generale, il Comune, mediante deliberazione consiliare, può autorizzare od invitare soggetti privati singoli o associati a predisporre dei progetti per la realizzazione degli interventi previsti dal piano stesso.

Il Comune fissa ai proprietari delle aree e degli immobili interessati un termine per la presentazione dei progetti per gli interventi previsti dal piano particolareggiato.

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Articolo 23 - Piano per l'edilizia economica e popolare

I Comuni, non obbligati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, possono adottare un piano per l'edilizia economica e popolare nei modi previsti dalla presente legge. Il Consiglio regionale può altresì disporre, su proposta della Giunta e sentito il Comprensorio interessato, la formazione dei detti piani anche per Comuni non obbligati a norma della citata legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il piano per l'edilizia econom

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Articolo 24 - Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi

Il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligatorio nei casi previsti dal punto 10 - lett. c) e d) dell'art. 8 della presente legge.

Ai fini dell'applicazione della predetta legge n. 865, per insediamenti produttivi si intendono tra l'altro quelli destinati alle seguenti attività:

a) industriali, artigianali, di

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Articolo 25 - Piano particolareggiato di iniziativa privata

I piani particolareggiati di iniziativa privata sono obbligatori per i nuovi insediamenti residenziali e produttivi per i quali non siano già previsti piani particolareggiati di iniziativa pubblica, piani per l'edilizia economica e popolare e piani per gli insediamenti produttivi.

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Articolo 26 - Piani di recupero

I piani di recupero di iniziativa pubblica e privata sono quelli regolati dal titolo IV della legge 5

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Articolo 27 - Concessione a costruire

N3

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Articolo 28 - Concessioni onerose

N3

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Articolo 29 - Concessioni convenzionate

N3

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Articolo 30 - Concessioni gratuite

N3

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Articolo 31 - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

N3

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Articolo 32 - Criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la convenzione tipo regionale, alla quale dovranno uniformarsi quelle comunali nei casi previsti dalla presente legge e dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10, dovrà prevedere tra l'altro:

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Titolo VI - DISCIPLINA EDIFICATORIA DELLE ZONE
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Articolo 33 - Zone di tutela

Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale e il piano regolatore generale individuano le zone di tutela e dettano la relativa normativa.

Sono zone di tutela:

a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che presentino caratteristiche geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti anche in funzione combinata della pendenza della quota, o della natura del suolo;

b) le golene recenti ed antiche dei corsi d'acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonchè le aree ad esse adiacenti per una profondità adeguata;

c) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;

d) le aree umide, deltizie e vallive;

e) le aree boschive o destinate al rimboschimento;

f) le aree d'interesse storico - ambientale ed archeologico;

g) le aree regolate dalla legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2, sulla flora.

In tali zone sono vietate nuove costruzioni e sono ammesse solo le opere di urbanizzazione primaria ed i servizi tecnologici strettamente funzionali alla destinazione d'uso delle aree, nonchè attrezzature al servizio della pesca.

Sono vietate nuove costruzioni, ad ec

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Articolo 34 - Vincolo idrogeologico

Alla materia relativa ai vincoli idrogeologici, salvo le modifiche contenute nei commi seguenti del presente articolo, sono applicate le disposizioni contenute nel titolo I del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nel relativo regolamento di esecuzione approvato con RD 16 maggio 1926, n. 1126, intendendosi sostituite le amministrazioni centrali dello Stato con la Regione nonchè gli organi ed enti periferici di cui all'art. 18 del precitato RD 30 dicembre 1923, n. 3267, con il Comitato compren

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Articolo 35 - Obiettivi e criteri generali per l'intervento nel territorio urbanizzato

Il Piano Regolatore Generale promuove nel quadro del controllo pubblico il recupero, la valorizzazione e l'integrazione nel contesto territoriale del patrimonio edilizio e urbanistico esistente.

Sulla base del piano dei servizi di cui all'art. 13 - punto 5) della presente legge, il Piano Regolatore Generale nelle zone omogenee A di cui al predetto articolo individua gli edifici che sono riconosciuti idonei, con scelta motivata, nonchè le aree libere per il soddisfacimento degli standards di cui al successivo art. 46 - primo comma. Vanno destinati a vincoli di inedificabilità le aree e gli spazi storicamente liberi, in quanto spazi di uso urbano e collettivo, nonchè quelli di pertinenza dei complessi insediativi pubblici e privati. Le restanti aree e spazi liberi non rispondenti alle caratteristiche di cui sopra possono essere destinate a servizi pubblici e, quando siano stati soddisfatti gli standards di cui al seguente art. 46, ad edilizia economica e popolare.

Nelle zone omogenee B di cui all'art. 13 della presente legge, le aree libere e gli edifici di cui al comma precedente sono destinati agli usi di cui al successivo art. 46 - primo comma fino al soddisfacimento degli standards ivi pr

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Articolo 36 - Zone culturali ambientali

Zone territoriali omogenee A

Sono considerate zone omogenee A le parti del territorio di cui all'art. 13, quarto comma, zona A, della presente legge.

Vanno comunque compresi nelle zone culturali ambientali:

1) gli insediamenti storici uniti senza soluzione di continuità con l'espansione urbana; essi riguardano, oltre al nucleo originario, gli organici ampliamenti ad esso storicamente connessi anche se non contigui;

2) gli insediamenti storici isolati ovvero iscritti in perimetri murati o comunque definiti.

La disciplina particolareggiata del Piano Regolatore Generale per le zone omogenee A è articolata per "unità minime di intervento" per le quali va rilasciata un'unica concessione; tali unità minime possono comprendere, in ragione della complessità tipologica, una o più particelle edilizie. I piani particolareggiati di attuazione del Piano Regolatore Generale recepiscono e specificano tale disciplina particolareggiata.

Per ogni unità di intervento va prevista la destinazione d'uso tenendo conto del piano dei servizi di cui all'art. 13 - punto 5 della presente legge e del piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426. Le destinazioni d'uso compatibili possono essere specificate per il piano - terra e gli altri piani, compresi nell'unità di intervento.

Ogni particella edilizia comprendente edifici e aree scoperte di pertinenza viene individuata attraverso una classificazione tipologica secondo le seguenti categorie di intervento:

A1) Restauro scientifico.

Gli interventi di restauro scientifico riguardano le particelle edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici, ivi compresi gli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089.

Il tipo di intervento prevede:

a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè :

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Articolo 37 - Zone edificate a prevalente destinazione residenziale

Zone territoriali omogenee B

Sono zone territoriali omogenee B le parti del territorio di cui all'art. 13, zona B.

Nelle zone territoriali omogenee B il piano regolatore generale:

a) classifica le aree secondo la specifica destinazione d'uso stabilendo i limiti massimi di altezza, distanza, densità raggiungibili;

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Articolo 38 - Zone per nuovi insediamenti residenziali

Zone territoriali omogenee C

Sono zone territoriali omogenee C le parti di territorio di cui all'art. 13, zona C.

Tali zone vanno dimensionate in rapporto alla quota di fabbisogno complessivo depurata di quella soddisfa

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Articolo 39 - Zone destinate ad insediamenti produttivi

Zone territoriali omogenee D

Sono zone territoriali omogenee D le parti del territorio di cui all'articolo 13, zona D.

Il Piano Regolatore Genera

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Articolo 40 - Zone agricole

Zone territoriali omogenee E

Sono zone territoriali omogenee E, zone agricole, le parti del territorio di cui all'articolo 13, zona E.

In tutte le zone agricole il Piano Regolatore Generale opera nel rispetto delle scelte programmatiche comprensoriali contenute nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale e nel piano di sviluppo agricolo, disciplina gli interventi ai fini del recupero e dello sviluppo del patrimonio produttivo agricolo, tutelando le unità produttive e favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici e delle loro forme associative e cooperative.

In assenza di tali strumenti il Piano Regolatore Generale persegue direttamente i medesimi obiettivi di cui al comma quarto dell'art. 8, punto 5), lettere a), b), c) della presente legge.

Le nuove costruzioni residenziali non al diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli e dei loro familiari sono incompatibili con le destinazioni d'uso delle zone agricole.

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Articolo 41 - Attrezzature pubbliche e servizi sociali

Zone territoriali omogenee F e G

Sono zone territoriali omogenee F e G le parti del territorio di cui a

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Articolo 42 - Manutenzione ordinaria

Ferme restando le eventuali disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessar

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Articolo 43 - Manutenzione straordinaria

Fatte salve le limitazioni di cui al primo comma dell'art. 42, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le

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Articolo 44 - Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente

Il Piano Regolatore Generale specifica le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature.

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Articolo 45 - Aree per la viabilità e la rete ferroviaria

Il Piano Regolatore Generale recepisce e specifica le aree destinate alla viabilità e alla rete ferroviaria secondo quanto previsto dall'articolo 8 - punto 7) della presente legge, oltre alla viabilità di esclusivo interesse comunale.

Il Comprensorio, in sede di piano territoriale di coordinamento, provvede alla classificazione funzionale delle strade e detta norme p

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Articolo 46 - Standards urbanistici

Nei Piani Regolatori Generali deve essere assicurata una dotazione minima e inderogabile di aree per servizi pubblici di quartiere o di complesso insediativo.

1) Per gli insediamenti residenziali:

1a) relativamente ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, detta misura minima inderogabile è di mq 25 per ogni abitante insediato o da insediare e mq 25 per ogni due posti - letto negli insediamenti residenziali a carattere turistico residenziale, così ripartiti:

a) mq 7 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili - nido, scuole materne;

b) mq 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,2 per servizi religiosi;

c) mq 10 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, esc

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Titolo VII - ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE E COMUNALE
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Articolo 47 - Dati conoscitivi ed elementi costitutivi della pianificazione comprensoriale

Nella formazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale si devono acquisire i seguenti dati conoscitivi:

1) fattori fisico - ambientali:

a) le limitazioni e le potenzialità d'uso del territorio definite a partire dalle interrelazioni fra i fondamentali fattori fisico - ambientali;

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Articolo 48 - Dati conoscitivi ed elementi costitutivi della pianificazione comunale

Ai fini dell'elaborazione del Piano Regolatore Generale, si devono approfondire a livello comunale i dati conoscitivi di cui all'art. 47 della presente legge nonchè acquisire i seguenti ulteriori dati:

- vincoli di legge esistenti;

- analisi dello stato di fatto;

- indagine sugli immobili di valore storico - ambientale;

- analisi delle condizioni abitative;

- analisi dell'attività costruttiva;

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Articolo 49 - Elementi costitutivi degli strumenti di attuazione del Piano Regolatore Generale

I piani particolareggiati pubblici e privati e i piani di recupero pubblici e privati devono contenere i seguenti elementi:

a) schema di convenzione nella quale sia compresa, oltre a quanto previsto agli artt. 31 e 32 della presente legge per i piani particolareggiati, sia l'indicazione dell'entità dell'intervento dimensionato in superficie territoriale, sia la superficie utile edificabile relativamente a tutte le destinazioni d'uso previste, nonchè al numero degli abitanti o degli addetti insediabili con la quantificazione e delimitazione degli standards urbanistici e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico;

b) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative norme di attuazione;

c) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1: 2000 nonchè elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani particolareggiati pubblici, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare;

d) stato di fatto planimetrico

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Titolo VIII - CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA
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Articolo 50 - Abitabilità e usabilità delle costruzioni

N2

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Articolo 51 - Utilizzazione abusiva di costruzioni

I proprietari che abitano o usano personalmente o consentono a titolo gratuito od oneroso che altri utilizzi una o più unità immobiliari site in costruzioni prive dell'autorizzazione di cui a

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Articolo 52 - Opere costruite in difformità o in assenza della concessione

Per le opere in corso di costruzione di cui sia stata accertata la totale difformità dalla concessione o l'assenza della medesima, il sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori, notificando la relativa ordinanza agli interessati nelle forme prescritte per le citazioni.

Entro i successivi 10 giorni il sindaco ordina con le medesime modalità la demolizione del

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Articolo 53 - Annullamento di autorizzazioni comunali

Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni, i provvedimenti e le concessioni comunali che autorizzano opere non con

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Articolo 54 - Deroghe

N3

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Articolo 55 - Misure di salvaguardia

A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti urbanistici nei casi previsti dalla presente legge e fino all'emanazione del

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Titolo IX - ORGANI CONSULTIVI
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Articolo 56 - Organi consultivi

Per le attribuzioni previste dalla presente legge sono organi consultivi:

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Articolo 57 - Comitato consultivo regionale

Il Comitato consultivo regionale, formato ai sensi della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, esprime:

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Articolo 58 - Commissione consultiva comprensoriale

Il Comitato comprensoriale, mediante decreto del suo presidente, provvede alla costituzione di una commissione consultiva comprensoriale così composta:

1) dal presidente del Comitato comprensoriale o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

2) da due componenti dell'ufficio di piano comprensoriale, designati dall'ufficio di presidenza del Comitato comprensoriale;

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Articolo 59 - Compiti della Commissione consultiva comprensoriale

La Commissione consultiva comprensoriale esprime parere:

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Articolo 60 - Commissione edilizia comunale

N2

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Titolo X - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Articolo 61 - Obbligo di adozione o di revisione del Piano Regolatore Generale e del Piano per l'edilizia economica e popolare

I Comuni sprovvisti di Piano Regolatore Generale o dotati di programma di fabbricazione sono obbligati a adottare un Piano Regolatore Generale adeguato alle disposizioni e ai criteri della presente legge, entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della medesima.

I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale sono tenuti alla sua revisione per l'adeguamento alle norme della presente legge entro i seguenti termini dalla data di entrata in vigore della medesima, fatti salvi i tempi di cui all'art. 10 - ultimo comma della presente legge:

a) i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato dal Ministero per i Lavori Pubblici, entro due anni;

b) i Comuni dotati di Piano Regolatore

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Articolo 62 - Regolamenti edilizi

N2

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Articolo 63 - Efficacia degli strumenti di attuazione del Piano Regolatore Generale

Conservano piena efficacia gli strumenti di attuazione dei Piani Regolatori Generali e dei programmi di fabbricazione approvati dalla Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge e comunque nei limiti di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

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Articolo 64 - Cartografia, grafia e simbologia comprensoriale e comunale

Tutti gli strumenti urbanistici devono essere elaborati sulla base della carta tecnica regionale, di cui alla legge regionale 19 aprile 1975 n. 24 e successive modificazioni, e con la grafia e s

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Articolo 65 - Zone produttive turistiche

I Comuni, previa perimetrazione delle zone e degli edifici turistici a carattere non residenziale di cui si intende conservare la destinazione d'uso da effettuarsi con delibera consiliare, possono auto

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Articolo 66 - Compiti di vigilanza

I compiti di vigilanza nella materia urbanistica di cui all'art. 3 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, vengono esercitati dalla Giunta regionale a mezzo dei propri uffici, oppure affidati, con apposito atto deliberativo, al competen

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Articolo 67 - Finanziamento e imputazione della spesa

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati, per ciascun esercizio

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Articolo 68 - Disposizioni finali

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'art. 4 della legge 1 giugno 1971, n. 291.

É abrogato il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2, e sostituito dal seguente:

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