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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 25/10/1977, n. 63
L. R. Abruzzo 25/10/1977, n. 63
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[Premessa] |
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Articolo 1 - Finalità della leggeLa Regione Abruzzo, in adempimento agli obblighi previsti dalla legge 28.1.1977 n. 10, determina l'in |
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Articolo 2 - Opere di urbanizzazioneLe opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle previste dall'art. 4 della legge 29.9.19 |
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Articolo 3 - Deliberazione comunale per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione.Ai fini della determinazione della incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, tut |
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Articolo 4 - Determinazione dei costi di urbanizzazionePer gli insediamenti residenziali si applicano i costi medi regionali fissati nella tabella A1. Per gli insediamenti commerciali, turistici, direzionali e di |
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Articolo 5 - Applicazione al tipo di intervento edilizio dei coefficienti relativi alle zone omogenee.I Comuni ricavano, per ognuna delle zone omogenee e loro sottozone, il coefficiente applicabile per ciascun tipo di intervento edilizio, distintamente per le costruzioni residenziali ovvero per le costruzioni o impianti turistici, commerciali o direzionali e per quelli produttivi, desumendolo dalla Tabella B. |
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Articolo 6 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione per interventi specifici.Ai fini dell'applicazione della tabella B, per nuove costruzioni si intendono sia i nuovi fabbricati sorgenti su area libera, sia le nuove accessioni o sopraelevazioni di fabbricati esistenti, sia il volume corrispondente alla maggiore superficie utile ricavata in occasione di demolizio |
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Articolo 7 - Determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzionePer la determinazione della quota relativa al costo di costruzione si applica la tabella C. Per gli insediamenti commerciali, turisti |
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Articolo 8 - Modalità per la corresponsione del contributo per il rilascio della concessione.Le opere di urbanizzazione secondaria sono eseguite di norma dal Comune. Il concessionario corrisponde il contributo previsto dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, in tutto o in parte, a seconda delle determinazioni del Comune in merito all'eventuale urbanizzazione diretta delle opere. Il concessiona |
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Articolo 9 - Modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utileIl volume dell'edificio, al quale deve essere applicato il contributo per metro cubo stabilito dai precedenti articoli, va calcolato sommando i prodotti delle superfici utili abitabili di ciascun piano (determinate a norma dell'art. 3 DM 10.5.1977 n. 801) per l'altezza relativa al piano stesso. |
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Articolo 10 - Modalità per l'adeguamento delle tabelleI valori espressi nelle tabelle e nelle schede allegate possono essere aggiornati annualmente dal Con |
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Articolo 11 - Adozione delle tabelle parametricheI comuni sono tenuti ad applicare le tabelle parametriche di cui alla presente legge con deliberazion |
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Articolo 12La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubbli |
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ALLEGATO 1 |
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Scheda 1a - Determinazione dei costi di urbanizzazione primaria. (Tabella Ristrutturata)Per opere di strade residenziali sono previsti 1.100 metri quadrati con un costo specifico di L. 9.000 per metro quadrato ed una incidenza per ettaro di L. 9,9 milioni. Per opere di spazi di sosta e parcheggio sono previsti 750 metri quadrati con un costo specifico di L. 8.000 per metro qua |
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ALLEGATO 2 |
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Scheda II - Determinazione dei costi di urbanizzazione Secondaria. (Tabella Ristrutturata)Per opere di asilo nido sono previsti 40 metri cubi per abitante con un costo di L. 60.000 per metro cubo, un tasso medio residuo per scolarità di 0,80 ed un costo totale di L. 19.200 per abitante. Per opere di scuola materna sono |
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ALLEGATO 3 |
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TABELLA A1 - Costi medi regionali di urbanizzazione per insediamenti residenziali, commerciali, turistici, direzionali e di spettacolo (la quota parte dei costi di urbanizzazione secondaria è dovuta per insediamenti residenziali, direzionali e per gli insediamenti turistici solo per case albergo - residence).Per i sottoelencati tipi di urbanizzazione sono previsti i seguenti costi per metro cubo: / Primaria |
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ALLEGATO 4 |
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TABELLA A2 - Coefficienti correttivi per la determinazione di metri cubi equivalenti alle unità di misura di riferimento e per gli insediamenti sotto riportati. (Tabella Ristrutturata)Per i sottoelencati tipi di insediamento sono previsti i seguenti coefficienti per unità di misura equivalente ad un metro cubo: / Turistico Alberghieri: / Campings 0,5 per metro quadrato di area; / Attrezzature Balneari 0,25 metri quadrati di spiaggia concessa; / |
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ALLEGATO 5 |
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TABELLA A3 - Costi medi regionali di urbanizzazione per insediamenti industriali e artigianali in lire a metro quadrato di superficie utile (Tabella Ristrutturata)Per i sottoelencati tipi di urbanizzazione sono previsti i seguenti costi in lire per metro quadrato |
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ALLEGATO 6 |
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Tabella A4 - Popolazione equivalente per addetto per classi e sottoclassi di attività economica. (Tabella Ristrutturata)All'enunciazione delle classi, sottoclassi di attività economica segue il numero indicante la popolazione equivalente per addetto. - Estrazione carboni fossili e torba 10; - Estrazione comb. liquidi e gas 35; - Estrazione minerali metalliferi 40; - Estrazione altri minerali 40; - Ind. Alimentari e affini (Totale) 2,05; - Ind. Molitoria e Pastificazione 1,5; |
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ALLEGATO 7 |
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Tabella B - Coefficienti di applicazione per classi di comuni per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazioni. (Tabella Ristrutturata) |
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Zona omogenea A centro storico( PEEP) di cui al decreto ministeriale 2.4.1968 n. 1444.Per interventi previsti nei comuni appartenenti alle comunità montane con popolazione inferiore a 10.000 abitanti si applicano i seguenti parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione: / 0,4 per i comuni della I classe con coefficiente 0,60; / 0,4 per i comuni della II classe con coefficiente 0,70; / 0,4 per i comuni della III classe con coefficiente 0,80; / 0,5 per i com |
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Zona omogenea B completamento di cui al decreto ministeriale 2.4.1968 n. 1444. Interventi residenziali.Per la ristrutturazione o nuove costruzioni con indice fondiario minore o uguale a 1,5 metri cubi per metro quadrato si applicano i seguenti parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione: / 0,9 per i comuni della I classe con coefficiente 0,60; / |
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Zona omogenea C espansione( PEEP) di cui al Decreto Ministeriale 2.4.1968 n. 1444. Interventi residenziali.In attuazione della legge 865 del 22.10.1971 " Diritto di superficie" si applicano i seguenti parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione: / 0,5 per i comuni di I classe con coefficiente 0,60; / 0,5 per i comuni di II classe con coefficiente 0,70; / |
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Zona omogenea C espansione di cui al Decreto Ministeriale 2.4.1968 n. 1444. Interventi residenzialiPer interventi residenziali con indice fondiario minore o uguale a 1,5 metri cubi per metro quadrato si applicano i seguenti parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione: / 1,0 per i comuni di I classe con coefficiente 0,60; / 1,0 per i comuni di II classe con coefficiente 0,70; / |
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Zone omogenee B e C di cui al Decreto Ministeriale 2.4.1968 n. 1444. Interventi residenzialiPer gli interventi convenzionali relativi alla costruzione di alloggi di cui all'art. 5 L. 2.7.1949 n. 408 e successive integrazioni e modificazioni realizzata da IACP e da lavoratori dipendenti, c |
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Zona omogenea D( artig. misto e Ind. misto) di cui al Decreto Ministeriale 2.4.1968 n. 1444. Interventi residenzialiPer interventi residenziali in quanto previsti dagli strumenti urbanistici si applicano i seguenti parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione: / 0,5 per i comuni di I classe con coefficiente 0,60; / |
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Zona omogenea E agricola di cui al Decreto Ministeriale 2.4.1968 n. 1444. Interventi residenzialiPer interventi esclusi dagli esoneri dell'art. 9A della legge 28.1.1977 n. 10 si applicano i seguenti parametri per la determinazione degli one |
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Zone omogenee D industriali di cui al Decreto Ministeriale 2.4.1968 n. 1444. Interventi produttiviPer interventi industriali di completamento con Dt minore di 40 add. per ettaro si hanno i seguenti parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione: / 1,0 per i comuni di I classe con coefficiente 0,60; / |
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Zone omogenee D artigiani di cui al Decreto Ministeriale 2.4.1968 n. 1444. Interventi produttiviPer gli interventi artigianali di complet. si applicano i seguenti parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione: / 0,6 per i comuni di I classe con coefficiente 0,60; / 0,6 per i comuni di II classe con coefficiente 0,70; / |
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Zone omogenee A e B di cui al Decreto Ministeriale 2.4.1968 n. 1444. Commercio, attività direzionali e spettacolo.Per gli interventi esclusi dagli esoneri dell'art. 9 F della legge 28.1.1977 n. 10 si applicano i seguenti parametri per la determinazione degli |
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Zone omogenee C e altre zone di cui al Decreto Ministeriale 2.4.1968 n. 1444. Commercio, attività direzionali e spettacolo.Per gli interventi esclusi dagli esoneri dell'art. 9F della legge 28.1.1977 n. 10 si applicano i seguenti parametri per la determinazione degli |
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Zone omogenee PEEP e PAAP di cui al Decreto Ministeriale 2.4.1968 n. 1444. Commercio, attività direzionali e spettacolo.In attuazione della legge 865 del 22.10.1971 si applicano i seguenti parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione: / |
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Zone omogenee A e B di cui al Decreto Ministeriale 2.4.1968 n. 1444. Turismo e alberghi.Per gli insediamenti di cui Tab. A2 si applicano i seguenti parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione: / |
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Zone omogenee C e F di cui al Decreto Ministeriale 2.4.1968 n. 1444. Turismo e alberghi.Per gli insediamenti di cui Tab. A2 si applicano i seguenti parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione: / |
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Tutte le altre zone di cui al decreto Ministeriale 2.4.1968 n. 1444. Turismo e alberghi.Per gli insediamenti di cui Tab. A2 si applicano i seguenti coefficienti per la determinazione degli oneri di urbanizzazione: / |
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ALLEGATO 8 |
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TABELLA C - Percentuale dei costi di costruzione per tipo di intervento e per classi di comuni (Tabella Ristrutturata)Per la I classe di comuni definiti in base ai caratteri demografici e geografici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 della legge 28.1.1977 n. 10 si applicano le sottoelencate percentuali dei costi di costruzione ai seguenti parametri di definizione negli interventi: / 5 al parametro A): caratteristiche senza maggiorazione percentuale rispetto ai costi previsti dal Decreto Ministeriale n. 6; / 10 al parametro A): caratteristiche con maggiorazione percentuale dallo 0 al 15% rispetto ai costi previsti dal Decreto Ministeriale n. 6; / 15 al parametro A): caratteristiche con maggiorazione percentuale dal 15% al 35% rispetto ai costi previsti dal Decreto Ministeriale n. 6; / 20 al parametro A): caratteristiche con maggiorazione percentuale dal 35% al 50% rispetto ai costi previsti dal Decreto Ministeriale n. 6. Per la II classe di comuni definiti in base ai caratteri demografici e geografici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 della legge 28.1.1977 n. 10 si applicano le sottoelencate percentuali dei costi di costruzione ai seguenti parametri di definizione negli interventi: / 5 al parametro A): caratteristiche senza maggiorazione percentuale rispetto ai costi previsti dal Decreto Ministeriale n. 6; / 10 al parametro A): caratteristiche con maggiorazione percentuale dallo 0 al 15% rispetto ai costi previsti dal Decreto Ministeriale n. 6; / 15 al parametro A): caratteristiche con maggiorazione percentuale dal 15 al 35% rispetto ai costi previsti dal Decreto Ministeriale n. 6; / 20 al parametro A): caratteristiche con maggiorazione percentuale dal 35 al 50% rispetto ai costi previsti dal Decreto Ministeriale n. 6. Per la III classe di comuni definiti in base ai caratteri demografici e geografici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 della legge 28.1.1977 n. 10 si applicano le sottoelencate percentuali dei costi di costruzione ai seguenti parametri di definizione negli interventi: / 10 al parametro A): caratteristiche senza maggiorazione percentuale rispetto ai costi previsti dal Decreto Ministeriale n. 6; / 15 al parametro |
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ALLEGATO 9 |
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Elenco comuni per classi |
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1a classeCoefficiente di applicazione 0,60 Pietraferrazzana Roio del Sangro S. Giovanni Lipioni Taranta Peligna Acciano Caporciano Pereto Villa Santa Lucia Vicoli Borrello Castel Guidone Civitaluparella Colledimacine Dogliola Fallo |
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2a classeCoefficiente di applicazione 0,70 Bomba Carunchio Celenza sul T. Fresa Grandinaria Lama dei Peligni Palena Palmoli Rocca Scalegna San Buono Schiavi d'Abruzzo Torrebruna Ateleta Castellafiume Castelvecchio sub. Morino Prezza Civitaquana Montebello B. Serramonacesca |
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Comuni con altitudine media di insediamento superiore ai 900 metri con popolazione non decrescente.Gamberale |
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3a classeCoefficiente di applicazione 0,80 Moscufo Archi Gesso Palena Monteodorisio Roccaspinalveti Tornareccio Balsorano Carsoli Civitella Roveto Magliano M. Pizzoli |
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Comuni con altitudine media di insediamento superiore a 900 metri con popolazione non decrescente.Rivisondoli |
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Comuni di litorale per i quali si applica il coefficiente 0,80 per la sola parte di territorio non compresa entro la fascia di chilometri 2 dalla battigia.Fossacesia |
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4a classeCoefficiente di applicazione 0,95 Atessa Castel di Sangro |
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Comuni di litorale per i quali si applica il coefficiente 0,95 per la sola parte di territorio non compresa entro la fascia di chilometri 2 dalla battigia.San Vito Chietino |
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Comuni con altitudine media di insediamento superiore ai 900 metri con popolazione non decrescentePescasseroli |
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5a classeCoefficiente di applicazione 1,10 Pratola Peligna Silvi Guardiagrele Cepagatti |
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Comuni per i quali si applica il coefficiente 1,10 per la sola parte di territorio compresa entro la fascia di chilometri 2 dalla battigiaFossacesia |
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27/11/2024
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