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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 24/02/2017, n. 307
Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 24/02/2017, n. 307
Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 24/02/2017, n. 307
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico); Visto il Titolo II “Tutela dall’inquinamento acustico”, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico) al cui articolo 17 viene specificato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 4 della legge 447/1995, tutela l’ambiente dall’inquinamento acustico e persegue i seguenti obiettivi: 1. salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi; 2. regolamentare le misure di prevenzione |
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Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all’articolo 31 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16Art. 1 - Piano comunale di risanamento acustico 1. Il piano comunale di risanamento acustico (PCRA) è predisposto secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), dall’articolo 30 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico) e secondo quanto indicato nel presente documento; il PCRA costituisce lo strumento immediatamente successivo ai piani comunali di classificazione acustica (PCCA). 2. Il PCRA tiene conto dei singoli piani e provvedimenti in grado di conseguire gli obiettivi di una progressiva riduzione dei livelli di rumore sul territorio, ed è preordinato al rispetto dei valori di attenzione e al raggiungimento dei valori di qualità, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere g) e h), della legge 447/95, delle varie classi della zonizzazione acustica comunale. 3. Il PCRA, in ogni caso: a. assicura il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale N1, quali i piani aziendali di risanamento acustico (PARA), definiti all’articolo 15, comma 2 della legge 447/95 e all’articolo 31 della legge regionale 16/2007, ed i piani d’azione definiti all’articolo 4 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale); b. recepisce il contenuto: - dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 447/95; - dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasposto o delle relative infrastrutture, così come definiti dall’articolo 10, comma 5, della legge 477/95 e dal decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000 N2; - delle eventuali relazioni biennali sullo stato acustico, di cui all’articolo 30, comma 6 della legge regionale 16/2007. Art. 2 - Condizioni per l’adozione del PCRA 1. I Comuni sono tenuti ad approvare il PCRA, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a. CRITICITÀ DI CONTATTO: tale condizione si realizza allorquando, nel PCCA, con riferimento alle aree già urbanizzate, non sia stato possibile rispettare il divieto di contatto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB(A) N3. In questo caso il PCRA risolve la criticità, applicando quanto previsto nell’Allegato A del presente documento; b. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ATTENZIONE: tale condizione si verifica allorquando, in un’area del territorio comunale, a seguito dell’esecuzione di misurazioni fonometriche, sia stato verificato il superamento dei valori di attenzione, così come definiti all’articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore). In questo caso il superamento può anche essere risolto a seguito della presentazione di un Piano aziendale di risanamento acustico (PARA), di cui all’articolo 8 del presente documento. |
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Allegato A - Valutazioni delle criticità di contattoCome riportato all’articolo 2 dei presenti criteri, una possibile conseguenza derivante dal processo di classificazione acustica del territorio comunale e dalla sua suddivisione nelle classi acustiche stabilite dal DPCM 14 novembre 1997 è la presenza di aree contermini aventi classi di destinazione d’uso che si discostano di più di 5 dBA rispetto ai propri valori limite (ivi comprese le aree a confine con i comuni contermini). In questi casi, le criticità di contatto di classe devono essere analizzate attraverso specifiche indagini fonometriche, condotte per ogni singolo caso, al fine di identificare l’appartenenza ad una tra le seguenti situazioni: 1. Situazione di “potenziale incompatibilità”: rappresentata dalle aree dove, a seguito di misure fonometriche, non sia emerso un superamento dei valori di attenzione e dove sia possibile definire un semplice monitoraggio di controllo periodico circoscritto all’area di contatto critico; 2. Situazione di “incompatibilità generale”: rappresentata dalle aree dove, a seguito di misure fonometriche, si evidenzia il superamento dei valori di attenzione; 3. Situazione di “incompatibilità particolare”, rappresentata delle aree contigue alle zone produttive di classe V (aree prevalentemente industriali) e VI (aree esclusivamente industriali), per le quali, a seguito di indagini fonometriche, è stato accertato il mancato rispetto dei valori di attenzione. Di seguito vengono rappresentate, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi di analisi di criticità di contatto correlate alle situazioni di “potenziale incompatibilità”, “incompatibilità generale” ed “incompatibilità particolare”. IPOTESI 1 - Cr |
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Allegato B - Diagramma di flusso del PCRA |
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