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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 21/02/2017, n. 199
Deliberaz. G.P. Bolzano 21/02/2017, n. 199
Deliberaz. G.P. Bolzano 21/02/2017, n. 199
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Testo del provvedimentoLa legge provinciale del 26 gennaio 2015, n. 2 recante "Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica" definisce che la Giunta provinciale stabilisce i fondi di compensazione di cui all'articolo 2, definendo le modalità di pagamento, i settori di intervento e il monitoraggio del loro corretto utilizzo, d'intesa con il Consiglio dei comuni. L'art. 2 comma 2 lett. b) della sopraccitata legge provinciale definisce per quali tipologie di interventi che possono essere utilizzati i fondi di compensazione. L'Agenzia provinciale per l'ambiente ha elaborata la proposta riguardante "Linee guida per la gestione dei fondi di compensazione derivanti dalla gestione di medie e grandi centrali idroelettriche" che è stata trasmessa al Consiglio dei comuni e all'Avvocatura della provincia per i rispettivi pareri. |
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Allegato 1 - Derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica - Linee guida per la gestione dei fondi di compensazione derivanti dalla gestione di medie e grandi centrali idroelettriche1. Riferimenti normativi L'articolo 3 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, stabilisce che le domande per nuove derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico per impianti con una potenza nominale media annua superiore a 220 kW e inferiore a 3.000 kW, nonché le domande di rinnovo della rispettiva concessione debbano essere presentate unitamente alla documentazione tecnica prevista ai sensi della Delib.G.P. n. 1118 del 29 settembre 2015, e debbano essere anche corredate di un'offerta per i fondi di compensazione destinati a favore della collettività, di seguito denominati anche "fondi ambientali". I fondi di compensazione sono destinati al miglioramento ambientale e allo sviluppo sostenibile del territorio interessato in base all'Allegato A, punto A), lettera k), dell'Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica del 5 settembre 2002. In attuazione delle norme citate, le presenti linee guida definiscono i possibili settori di intervento a cui destinare i fondi di compensazione, le modalità di pagamento dei fondi e il monitoraggio del loro corretto utilizzo. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.P. 2/2015, i fondi di compensazione possono essere utilizzati per le seguenti tipologie di misure: a) misure a favore dell'ecosistema idrico di riferimento, che sono da considerarsi prioritarie; b) misure per il miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale dell'approvvigionamento energetico; c) misure a favore della natura, del paesaggio e dell'ecosistema; d) misure di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali nonché di messa in sicurezza delle infrastrutture rurali; e) misure di prevenzione dei cambiamenti climatici e misure di adattamento ai cambiamenti climatici; f) misure per il miglioramento dell'efficienza energetica; g) misure nell'ambito della tutela tecnica dell'ambiente. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, della L.P. 2/2015 i Comuni che hanno assunto un mutuo oppure un finanziamento tramite il fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, per finanziare progetti di compensazione ambientale, possono utilizzare i fondi di compensazione anche per rimborsare le rate di mutuo o finanziamento. Lo stesso articolo prevede al comma 3-ter che i fondi di compensazione possano essere utilizzati dai Comuni anche per il finanziamento di misure riguardanti beni di proprietà di terzi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.P. 2/2015 il richiedente può prevedere anche misure per il miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale dell'approvvigionamento energetico. Con Delib.G.P. n. 1118 del 2015 è stata approvata la Linea guida "Presentazione di domande per la derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico", che riporta anche i dati e documenti da produrre a corredo delle stesse, nonché le procedure da seguire per la rettifica e l'integrazione di eventuali domande incomplete. Al punto 6 di questa Linea guida è indicato il contenuto dell'offerta per i fondi di compensazione. I fondi di compensazione si compongono di due parti, un importo fisso e uno variabile. Nell'offerta va indicato il moltiplicatore per il calcolo della parte variabile. 2. Ambito di applicazione Le presenti linee guida si applicano alle domande di concessione di nuove derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico per impianti con una potenza nominale media annua superiore a 220 kW e inferiore a 3.000 kW; tali domande devono essere state pubblicate dopo il 18.02.2015. Le presenti disposizioni si applicano anche alla procedura per il rinnovo di concessioni esistenti per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico per impianti con una potenza nominale media annua superiore a 220 kW e inferiore a 3.000 kW (medie derivazioni). Le presenti linee guida regolamentano inoltre la gestione dei fondi di compensazione (fondi ambientali) derivanti dall'esercizio di grandi derivazioni idroelettriche (a partire da 3.000 kW di potenza). 3. Principi per l'utilizzo dei fondi di compensazione I fondi di compensazione derivanti dall'esercizio delle centrali idroelettriche medie sono destinati interamente ai Comuni rivieraschi interessati. I Comuni che usufruiscono dei fondi sono responsabili per un loro utilizzo e rendiconto efficiente, effettivo e trasparente per la realizzazione delle misure di cui al punto 4. Essi hanno inoltre l'obbligo di tenere una corretta contabilità delle relative spese e di provvedere ad una archiviazione trasparente dei documenti contabili. I Comuni elaborano piani triennali specificando le misure che intendono realizzare con i fondi di compensazione. Tali piani sono approvati dalla Giunta comunale e resi accessibili al pubblico nelle modalità più appropriate. Le misure che vengono finanziate con i fondi di compensazione possono essere realizzate anche direttamente dal concessionario, nel caso in cui vi fosse un accordo in tal senso con il Comune. Con i fondi di compensazione i Comuni possono coprire anche importi residui risultanti dalla differenza tra i costi effettivi ed il contributo previsto (Provincia, Stato, UE), purché l'attività rientri pienamente nei settori intervento di cui al punto 4. 4. Settori di intervento L'articolo 2, comma 2, della L.P. 2/2015 stabilisce i settori di intervento a cui si possono destinare i fondi di compensazione. Di seguito vengono definiti in dettaglio i settori di intervento ed elencate le rispettive misure: a) misure a favore dell'ecosistema idrico di riferimento (da considerarsi prioritarie): |
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Allegato A - Centrali idroelettriche - Misure di compensazione/ambientali a favore della collettività - Documentazione misura ambientaleParte di provvedimento in formato grafico |
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