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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 07/02/2017, n. 3
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Preambolo |
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CAPO I - Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato |
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Art. 1 - Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale1. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale secondo quanto stabilito all’articolo 4, nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT), sugli edifici che presentano le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, sono ammessi una sola volta gli interventi previsti all’articolo 2, al fine di favorire il recupero funzionale ed edilizio di tali immobili. 2. Ferme restando le limitazioni al mutamento della destinazione d’uso agricola di cui all’articolo 81, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), le disposizioni della presente legge si applicano agli |
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Art. 2 - Interventi ammessi1. Sugli edifici che presentano le caratteristiche di cui all’articolo 1 e fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale nei termini indicati in tale norma, sono ammessi una sola volta interventi di addizione volumetrica pari: a) al 15 per cento della superficie utile (SU) legittima, fino ad un massimo complessivo di 40 metri quadrati, nel caso di interventi di riparazione locale secondo la vigente normativa sismica e, contestualmente, interventi di miglioramento della prestazione energetica che garantiscano il raggiungimento della classe energetica D ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), da ora in poi denominato “d.m. linee guida”, ferma restando l’applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difes |
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Art. 3 - Documentazione per il rilascio del permesso di costruire1. Gli interventi di cui all’articolo 2 sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire. 2. I proprietari degli immobili aventi le car |
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Art. 4 - Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente1. Per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente in coerenza con le finalità delle presente legge, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale: a) integrano il quadro conoscitivo dei propri strumenti di pianificazione urbanistica sulla base dei dati disponibili o reperibili sulla presenza di immobili abbandonati, alla sc |
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Art. 4-bis - Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nei centri storici1. I comuni situati nelle aree interne indicate nella deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2014, n. 32 (Programmazione Fondi strutturali 2014-2020. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Indirizzi per l’attuazione nell’ambito della programmazione di Fondi strutturali 2014-2020) applicano incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione agli interventi di recupero su immobili ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al decreto del Ministro per i lavori |
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Art. 4-ter - Sanzioni |
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Art. 5 - Monitoraggio degli effetti applicativi della legge1. Al fine di monitorare gli effetti applicativi della presente legge, con decorrenza dall |
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CAPO II - Integrazione del contenuto dei piani operativi comunali. Disposizioni per gli interventi di rigenerazione urbana. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) |
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Art. 6 - Integrazione del contenuto del piano operativo con riferimento alla disciplina del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale. Modifiche all’articolo 95 della l.r. 65/20141. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 95 della l.r. 65/2014, sono inserite le parole: “nonché la specifica disciplina di cui all’articolo 4 della legge regi |
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