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Deliberaz. G.P. Bolzano 27/12/2016, n. 1503

Disposizioni in merito alle modalità di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo.
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Testo del provvedimento


La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni concerne l’ attuazione, tra l’altro, della direttiva 2000/60/CE, recante norme in materia ambientale.

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FES), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

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Disposizioni in merito alle modalità di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Le presenti disposizioni, in coerenza con i criteri indicati dalle linee guida statali per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con Decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito nominate Linee guida), perseguono, ai fini dell’uso irriguo delle risorse nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, sia per l’irrigazione collettiva che per l’autoapprovvigionamento, le seguenti finalità:

a) definire gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti attraverso la determinazione delle indicazioni tecniche di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione;

b) definire gli obblighi e le modalità di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi sulla base delle apposite modalità di stima individuate dal Tavolo permanente previsto all’articolo 5 del D.M. 31 luglio 2015, come riportati nel documento tecnico “Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)” approvato in Conferenza Stato Regioni in data 3 agosto 2016;

c) definire gli obblighi e le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, anche in conformità con quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

d) definire gli obblighi e le modalità di aggiornamento periodico dei dati nella banca dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l’impiego dell’acqua a scopo irriguo.

2. La banca dati nazionale di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui è il sistema SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura). L’Ente di riferimento per la gestione del SIGRIAN è il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria- Centro di Politiche e Bioeconomia CREA-PB.

3. Gli obblighi relativi alla quantificazione (misurazione o stima), ai fini del monitoraggio dei volumi irrigui, sono in capo agli Enti irrigui in caso di irrigazione collettiva, con il coordinamento di ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari) per i propri associati e della “Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario” per tutti gli altri Enti irrigui. La Provincia provvede al coordinamento delle misurazioni, alla trasmissione dei dati al SIGRIAN, ed alla stima per quanto riguarda l’autoapprovvigionamento.


Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui al punto 2 delle Linee guida.

2. Valgono, in particolare, le seguenti definizioni:

- Per prelievi si intendono i volumi prelevati a fini irrigui sulla base dei parametri definiti in concessione;

- Per utilizzi si intendono i volumi utilizzati a fini irrigui sulla base dei parametri definiti in concessione;

- Per restituzioni al reticolo idrografico superficiale (di seguito nominate restituzioni) si intende sia il punto di recapito finale in cui l’acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al reticolo superficiale, sia il relativo volume restituito;

- Per rilasci alla circolazione sotterranea (di seguito nominati rilasci) si intendono i volumi a fini irrigui che filtrano nel sottosuolo sia per infiltrazione dalla rete di canali non rivestiti, sia dalla percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo;

- Per utilizzatore finale si intende: la testa del distretto irriguo per l’irrigazione collettiva, il singolo utente o gruppo di utenti titolari di concessione idrica per l’autoapprovvigionamento.

- Per corpi idrici in condizioni di deficit idrico si intendono i corpi idrici superficiali individuati a deficit idrico elevato come definiti dal comma 2 dell’articolo 40 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano di seguito indicato come PGUAP;

- Per concessione a derivare si intende l’atto rilasciato ai sensi del Regio Decreto n. 1775 del 11.12.1933 - Testo Unico sulle Acque e dalla legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7;

- Per derivazione si intende il punto dal quale viene derivata l’acqua superficiale o sotterranea; si precisa che ogni concessione contiene implicitamente ed esplicitamente uno o più punti di derivazione;

- Per portata media continua o volume medio si intende la portata media continua o il volume medio annuo come riportati nell’atto di concessione;

- Per portata o volume massimo di derivazione si intende la portata o il volume massimo citato espressamente in concessione;

- Per periodo irriguo si intende il periodo indicato espressamente in concessione; in assenza di tale indicazione si assume un periodo dal primo marzo al 31 ottobre.


Art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui

1. Per l’irrigazione collettiva sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione, ed eventualmente la registrazione, i prelievi e le restituzioni di portata/volume pari o superiore a 100 l/s medi continui se provenienti da acque superficiali e 100 l/s massimi se provenienti da acque sotterranee.

2. In caso di irrigazione collettiva, è fatto obbligo di misurazione dei volumi utilizzati alla testa del distretto irriguo, oppure in caso di distribuzione mediante reti in pressione e in condizioni di deficit idrico, all’utenza, ricavando per aggregazione la misura del volume alla testa del distretto; sono fatte salve le esclusioni di cui al comma 7.

3. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, sono ritenute rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi irrigui le restituzioni individuate sulla base dei seguenti criteri:

a) restituzioni in corpi idrici naturali con trasferimento ad altre aree del consorzio irriguo;

b) restituzioni funzionali ad esigenze ambientali;

c) reti irrigue interessate da significativi processi di infiltrazione nel caso di restituzioni diffuse.

4. In caso di restituzioni rilevanti che ricadono al di fuori dell’obbligo di misurazione di cui al comma 1 è fatto obbligo di stimare il volume restituito secondo le metodologie riportate all’articolo 8.

5. Nelle more dell’installazione di misuratori e per i prelievi e le restituzioni non previsti al comma 1 è fatto obbligo di stima dei volumi secondo le metodologie previste dal documento del Tavolo permanente, riportate all’articolo 8, e sulla base dei dati derivanti dalla

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