Deliberaz. G.R. Calabria 16/12/2016, n. 521 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Calabria 16/12/2016, n. 521

Approvazione del Regolamento e del Disciplinare tecnico d’attuazione alla Legge regionale 41/2011 per la Certificazione di Sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia.
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3371181 5593673
Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


PREMESSO

- che la Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia detta norme importanti e incisive sul contenimento dei consumi energetici negli usi standard degli edifici e di conseguenza influisce sulla riduzione dei gas serra, prevedendo la certificazione energetica degli edifici,

- che l’Italia ha recepito la direttiva Europea 2002/91/CE tramite l’emanazione del D.lgs 192/2005, successivamente modificato dal D.lgs 311/2006 e il D.P.R. n. 59/2009 che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici,

- che a livello nazionale, dal dicembre 2001 si è avviato un confronto tra le Regioni e le Province Autonome, creando un gruppo di lavoro, al fine di condividere una serie di regole con le quali poter definire le soglie ed i requisiti necessari per la predisposizione di progetti con caratteristiche di bioedilizia,

- che questo Gruppo di lavoro sulla Bioedilizia dell’Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA) ha sviluppato un sistema per la valutazione sia energetica che ambientale degli edifici denominato Protocollo ITACA che è stato approvato nel 2004 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Provincie Autonome Italiane;

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Allegato - Regolamento e Disciplinare Tecnico di cui alla L.R del 4 Novembre 2011, n. 41 sull’abitare sostenibile
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Allegato A - Regolamento d’attuazione alla Legge regionale 41/2011 per la Certificazione di Sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia


N1


Regolamento Regionale CALABRIA

"Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico e ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici" in attuazione della L. R. n. 41/2011 “Norme per l’abitare sostenibile” BUR n. 20 del 2 novembre 2011


Art. 1 - (Oggetto)

Il presente regolamento detta, con riferimento alla

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Allegato B - Disciplinare tecnico d’attuazione alla Legge regionale 41/2011 per la Certificazione di Sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia


Disciplinare Tecnico Regionale CALABRIA

"Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico e ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici" in attuazione dell’art. 10, commi 1 e 4, della L. R. n. 41/2011 “Norme per l’abitare sostenibile” BUR n. 20 del 2 novembre 2011


CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Finalità e oggetto)

Il presente disciplinare tecnico, al fine di promuovere la salvaguardia dell'integrità ambientale e il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, ai sensi, dell’art. 2 della Legge Regionale del 4 Novembre 2011, n. 41 (Norme per l’abitare sostenibile), definisce:

a) La procedura e le modalità per il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici di cui all’art. 9, comma 1,della l.r. n.41/2011;

b) le procedure, le modalità e i tempi per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. n. 41/2011;

c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati a condurre le attività di ispezione, comprensivo dell'individuazione dei relativi requisiti professionali, nonché le modalità di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull'attività svolta.


Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente disciplinare tecnico s’intende per:

a) protocollo Itaca è un documento contenente i criteri per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici basato su un’analisi multicriterio che permette l’attribuzione di un punteggio di prestazione all’edificio. Nasce dalla costituzione di un gruppo di lavoro interregionale con ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) il cui scopo è quello di promuovere e garantire un efficace coordinamento tecnico tra gli associati sulle tematiche degli appalti pubblici e della sostenibilità ambientale ed energetica. A tal fine la Regione Calabria con DGR n. … del ….. ha approvato l’Accordo Quadro con ITACA per la diffusione della certificazione e il monitoraggio della sostenibilità ambientale in attuazione del “Protocollo ITACA" b) attestato di prestazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio, documento redatto ai sensi del decreto legge 63/2013 e s.m.e i. e nel rispetto delle norme contenute nel Decreto ministeriale 26 giugno 2009 e s.m. e i. (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2009, n. 158, attestante la prestazione energetica ed alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

c) certificato di sostenibilità energetica e ambientale dell'edificio, documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare tecnico, attestante la conformità della costruzione al progetto esecutivo e il livello di sostenibilità ambientale dell'edificio, definito da un punteggio calcolato in base ai criteri stabiliti nel Protocollo regionale di valutazione della sostenibilità degli edifici, di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. n. 41/2011, basato sul modello Protocollo ITACA, d'ora innanzi denominato Protocollo regionale;

d) attestato di progetto, documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare tecnico, attestante il potenziale livello di sostenibilità energetico e ambientale, definito da un punteggio valutato sulla base del progetto esecutivo secondo i criteri stabiliti nel Protocollo regionale;

e) attestazione di pre-valutazione, documento redatto secondo le norme contenute nel presente disciplinare tecnico, attestante un livello di sostenibilità energetico e ambientale definito da un punteggio valutato su livelli di progettazione non esecutiva, ovvero sul progetto di fattibilità tecnica ed economica o definitivo;

f) relazione di valutazione, documento risultato della valutazione riportante i punteggi ottenuti calcolati sulla base del progetto esecutivo secondo i criteri previsti dal Protocollo regionale. E’ costituita dalla documentazione base a supporto della comprensione del progetto esecutivo e dalle schede di valutazione indicate nelle appendici dei protocolli;

g) relazione di pre-valutazione, documento risultato della valutazione riportante un punteggio calcolato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica o definitivo, secondo i criteri del Protocollo regionale. E’ costituita dalla documentazione base a supporto della comprensione del progetto, dalle schede di valutazione relative ai criteri che possono essere pre-valutati e da autocertificazioni del punteggio previsto, relative alle schede criterio i cui indicatori non possono essere calcolati in fase di progetto di fattibilità tecnica e economica o definitivo;

h) relazione di conformità, documento contenente le informazioni necessarie a confermare la corretta messa in opera degli elementi dell’edificio e dei relativi impianti, in particolare rispetto alla relazione di valutazione. E’ redatta dal Responsabile di Conformità secondo uno schema di riferimento: lista di controllo;

i) lista di controllo, documento redatto sulla base della relazione di valutazione e contenente tutti gli elementi dell’edificio soggetti a verifica. E’ fornita dall’Ispettore e redatta dal responsabile di conformità;

j) ente certificatore, ossia la Regione Calabria o un soggetto da essa delegato, preposto alla definizione e all’aggiornamento del sistema di procedure per il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici;

k) ente erogatore, Dipartimento regionale che ha previsto incentivi e/o agevolazioni condizionati al rispetto di livelli di sostenibilità ambientale dell’intervento. Ha la funzione di accogliere le richieste di finanziamento pubblico, verificare la documentazione tecnica trasmessa, ed elaborare, secondo i criteri previsti dal provvedimento di attivazione del finanziamento, una graduatoria riportante i progetti ammessi a finanziamento;

l) richiedente, Ente pubblico o privato, proprietario dell’immobile o attuatore dell’intervento, che fa richiesta del Certificato di Sostenibilità energetica e ambientale e/o di eventuali contributi e incentivi alla Regione Calabria e/o al Comune di appartenenza;

m) progettista, professionista abilitato presso il proprio ordine o collegio professionale, incaricato dal Richiedente per la redazione del progetto;

n) valutatore, professionista abilitato presso il proprio ordine o collegio professionale, iscritto nell’”Elenco Esperti Protocollo Itaca Regionale” incaricato dal Richiedente per la redazione della Relazione di Valutazione o i Pre-valutazione e dei relativi allegati. Può coincidere con lo stesso progettista;

o) Ispettore, esperto iscritto nell’”Elenco Ispettori Protocollo Itaca Regionale”, nominato dall’Ente Certificatore. Ha il compito di verificare la Relazione di Valutazione e la congruità della costruzione rispetto al progetto esecutivo attraverso visite ispettive in corso d’opera e in fase di collaudo finale;

p) responsabile di conformità, professionista abilitato presso il proprio ordine o collegio professionale, iscritto nell’elenco degli Esperti Protocollo Itaca regionale, incaricato dal Richiedente per la redazione della Relazione di Conformità. Può essere lo stesso Progettista e/o Direttore dei Lavori, compreso il Valutatore.

2. Per quanto non indicato al comma 1, si applicano le definizioni di cui al decreto legge 63/2013 e s.m. ed i. al D.M. 26 giugno 2009.


Art. 3 - (Certificazione di sostenibilità energetica e ambientale degli interventi edilizi)

1. La certificazione della sostenibilità degli edifici è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione della sostenibilità di cui all'articolo 10 della l.r. n.41/2011, valutando sia il progetto che l'edificio realizzato, nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione di tutto o parti degli stessi edifici.

2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere obbligatorio per gli interventi realizzati da Enti Pubblici o con finanziamento pubblico.

Ha carattere obbligatorio per gli interventi proposti e/o realizzati da Enti pubblici e privati che intendono avvalersi delle agevolazioni, incentivi e contributi previsti dagli art. 12 e 13 della l.r. n.41/2011, nonché per l’ottenimento di eventuali incentivi previsti anche da altre disposizioni regionali vincolati al rispetto di livelli di sostenibilità ambientale.

Negli altri casi ha carattere volontario, mentre la certificazione energetica, di cui al decreto legge 63/2013 e s.m.i., resta comunque obbligatoria anche nel caso in cui non venga richiesta la certificazione di sostenibilità.

3. La certificazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a tutte le categorie di edifici di cui all'articolo 3, del D.P.R 26 agosto 1993, n. 412 (Disciplinare tecnico recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10) e s.m.i., indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente o evidentemente dedicati a uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le suddette categorie non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.

4. Il processo di certificazione della sostenibilità energetica e ambientale si articola secondo due fasi consecutive e integrate, quella di Progetto e quella di Costruzione e, qualora ne ricorrano le condizioni, quella di Pre-Valutazione.

a) La fase di Progetto prevede l’applicazione dei criteri stabiliti nel Protocollo regionale al progetto esecutivo e il conseguente rilascio di un Attestato di Progetto, di cui all’art. 5 comma 2 lettera b), attestante un potenziale punteggio prestazionale dell’edificio che dovrà essere poi confermato nella fase di realizzazione.

b) La fase di Costruzione prevede l’analisi di conformità della costruzione al progetto esecutivo per quanto attiene agli elementi considerati dal Protocollo regionale e il conseguente rilascio del Certificato di sostenibilità energetico e ambientale, di cui all’art. 5 comma 2 lettera d).

c) La fase di Pre-Valutazione, di cui all’art. 6, prevede l’attuazione semplificata dei criteri del Protocollo regionale, applicabile a livelli di progettazione inferiori all’esecutivo, e la conseguente elaborazione di un’Attestazione di Pre-Valutazione. Detta autodichiarazione &

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