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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 04/11/2011, n. 41
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- L.R. 30/05/2012, n. 19
- L.R. 27/12/2016, n. 43
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Capo I - (Principi generali) |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Calabria promuove e incentiva la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibi |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge sono interventi di edilizia sostenibile gli interventi in edilizia pubblica o privata, denominati anche edilizia naturale, ecologica, bio-eco-compatibile, bioecologica, bioedilizia e simili, che hanno i seguenti requisiti: a) sono progettati, realizzati e gestiti secondo un’elevata qualità e specifici criteri di compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile, e quindi finalizzati a soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni; b) minimizzano i consumi dell’energia e delle risorse ambientali in generale e contengono gli impatti complessivi sull’ambiente e sul territorio; |
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CAPO II - Funzioni e azioni |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni)1. Per perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 la Regione provvede alle seguenti attività: a) incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile nell’ambito dei propri piani e programmi e nella verifica degli strumenti di governo del territorio di cui all’articolo 4, anche attraverso il controllo di compatibilità ambientale previsto dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 R (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria – BUR n. 7 del 16 aprile 2002, supplemento straordinario n. 3) e successive modifiche e integrazioni; b) promozione di interventi di salvaguardia delle risorse idriche e approvazione delle linee guida per il risparmio idrico di cui all’articolo 5; |
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Art. 4 - (Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio)1. Gli strumenti di governo del territorio, dal livello regionale fino alla pianificazione esecutiva a scala comunale, comunque denominati, compresi i programmi comunitari e i programmi di riqualificazione urbana, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane di cui all’articolo 1, anche in coerenza con le disposizioni della legge urbanistica regionale e delle linee guida in materia di pianificazione territoriale; 2. il processo di pianificazione deve individuare criteri di sostenibilità atti a garantire: a) lo sviluppo armonico del territorio, dei tessuti urbani e delle attività produttive; b) la compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e con la identità storico culturale del territorio; c) la valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni autoctone per un sano e durevole sviluppo locale; d) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti; e) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti; f) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o natu |
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CAPO III - Strumenti attuativi |
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Art. 5 - (Risparmio idrico)1. La Giunta regionale, ai fini della presente legge, individua i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale, in particolare attraverso: a) la predisposizione di misure atte a verificare la |
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Art. 6 - (Risparmio energetico)1. La Giunta regionale, ai fini della presente legge, individua i criteri e le modalità di risparmio delle risorse energetiche e del loro uso razionale, in particolare attraverso: a) l’individuazione di standar |
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Art. 7 - (Approvvigionamento energetico)1. La Giunta regionale, ai fini della presente legge, individua i criteri e le modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche ad uso delle strutture edilizie, in particolare attraverso: |
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Art. 8 - (Criteri di selezione dei materiali da costruzione)1. Nella realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è previsto l’uso di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che: a) siano ecologic |
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Art. 8 bis - (Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi edili)1. La Giunta regionale, ai fini della presente legge, in conformità alla normativa nazionale vigente ed in particolare al D.Lgs n. 152/2006 s.m.i. individua i criteri e le modalità di gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti da demolizione, costruzione e sbancamento in un’ottica di funzionalità, efficienza ed efficacia, in particolare attraverso: a) la definizione di parametri tecnici che permettano di classificare la sostenibilit&a |
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CAPO IV - Certificazione, disciplinare e linee guida |
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Art. 9 - (Certificazione di sostenibilità degli edifici)1. La certificazione della sostenibilità degli edifici è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 10, valutando sia il progetto sia l’edificio realizzato nelle fasi di costruzione e di esercizio; 2. la certificazione di cui al comma 1 ha carattere obbligatorio per gli interventi realizzati da Enti Pubblici o con finanziamento pubblico N2. Negli altri casi ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica ob |
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Art. 10 - (Disciplinare tecnico e linee guida)1. La Giunta regionale approva, anche con riferimento alla direttiva 2002/91/CE e in coerenza con i contenuti del D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità degli edifici e le relative linee guida per il suo utilizzo, alla cui redazione partecipano i rappresentanti delle professioni e dei settori produttivi interessati; 2. Il disciplinare tecnico contiene i requisiti di riferimento identificati in apposite aree di valutazione, il metodo di verifica delle prestazioni riferite ai requisiti e il sistema di valutazione degli stessi, nonché la loro ponderazione in relazione alle particolari esigenze ambientali del territorio regionale. Il disciplinare è finalizzato a valutare e certificare il livello di sostenibilità degli interventi edilizi, anche ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, nonché |
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CAPO V - Parametri edilizi e incentivi |
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Art. 11 - (Calcolo degli indici e dei parametri edilizi)1. Anche in deroga a quanto disposto dai regolamenti edilizi comunali, salvo quanto previsto dalla normativa sismica e dalle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio, per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti ai sensi della presente legge non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale: a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri; b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i venti centimetri; |
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Art. 12 - (Incentivi)1. I comuni devono prevedere, in favore di coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti fissati dal regolamento e dal disciplinare tecnico di cui all’articolo 10, le seguenti opzioni: a) riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del D.P.R. 380/2001 in misura crescente, partendo da un minimo del trenta per cento, a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, di risparmio idrico e di al |
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Art. 13 - (Contributi regionali)1. Nella concessione dei contributi per !a formazione di strumenti urbanistici o di pianificazione, la Giunta regionale prevede specifiche premialità per gli Enti locali che, nell’ambito della redazione di strumenti urbanistici generali ed esecutivi, p |
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CAPO VI - Attività di formazione, informazione e sanzioni |
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Art. 14 - (Formazione e informazione)1. Ai fini della diffusione della conoscenza dei principi di sostenibilità delle costruzioni edilizie, nonché ai fini del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 9, la Regione, le Province, i Comuni, gli Enti bilaterali costituiti da imprenditori edili e sindac |
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Art. 15 - (Sanzioni)1. I soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui all’articolo 9 decadono dall’accreditamento nel caso vengano meno i requisiti stabiliti per l’accreditamento medesimo, ovvero nel caso di |
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Art. 16 - (Osservatorio politiche abitative)1. Presso «l’Osservatorio sulle politiche abitative», già attivato nell’ambito del settore che opera in materia di politiche per la casa presso il dipartimento competente, è istituito il Centro Regionale per l’applicazione dei protocolli di valutazione della sostenibilità degli edifici, delle linee guida e dei regolamenti di attuazione della presente legge; 2. L’Osservatorio svolge compiti di sostegno ed incentivazione delle politi |
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CAPO VII - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 17 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2011 in euro 100.000,00, si provvede per l’anno in corso con la disponibilità esistente all’UPB 8.1.01.01 – capitolo 7001101 &nd |
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Art. 18 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge la Giunta regionale: a) individua i criteri e le modalità per il risparmio idrico di cui all’articolo 5; |
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Art. 19 - (Clausole valutative)1. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge e con cadenza almeno triennale, la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione dell’applicazione della legge regionale con riferimento ai seguenti profili e quesiti: |
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Art. 20 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
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