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Sent. C. Giustizia UE 16/11/2016, n. C-316/15

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Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 13, paragrafo 2 - Procedure di autorizzazione - Nozione di oneri che ne possono derivare.

L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, al requisito del pagamento, al momento della presentazione di una domanda diretta a ottenere il rilascio o il rinnovo di un’autorizzazione, di una tassa di cui una parte corrisponda ai costi connessi alla gestione del regime di autorizzazione e alle relative attività di polizia amministrativa, anche se tale parte è recuperabile in caso di rigetto di detta domanda.

Dalla redazione