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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 06/12/2016
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.C.M. 16/02/2017
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[Premessa]IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400R e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208R, che ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo svil |
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Art. 1 - Individuazione dei progetti da inserire nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie1. Sono inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, |
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Art. 2 - Termini per la stipula della convenzione1. Entro il 28 febbraio 2017 gli enti beneficiari e il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri sti |
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Art. 3 - Istituzione e funzionamento del gruppo di monitoraggio1. Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un gruppo di monitoraggio e di verifica sull'esecuzione del programma. 2. Il gruppo di monitoraggio di cui al comma 1 è composto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, e da sei esperti di particolare qualificazione professionale in materia di appalti pubblici o dei settori oggetto delle specifiche azioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), b), c), d), e), del bando allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016. |
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Art. 4 - Modalità di monitoraggio1. Il monitoraggio degli interventi avviene, in quanto compatibile, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229R, anche attraverso l'implementazione di un sistema informativo specifico. Le eventuali spese sostenute per la realizzazione del sistema informativo suddetto saranno a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Il gruppo di monitoraggio adotta, entro trenta giorni dall'istituzione, un prospetto indicativo del set informativo dei dati che gli Enti beneficiari devono comunicare al fine del corretto monitoraggio dello stato di adempim |
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Art. 5 - Oneri comunicativi ed erogazione dei finanziamenti1. L'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo è un presupposto del relativo finanziamento a carico del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie istituito dall'art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Prima dell'effettiva erogazione di ciascuna quota di finanziamento prevista nelle convenzioni stipulate, il gruppo di monitoraggio verifica l'effettivo adempimento agli obblighi comunicativi di cui all'art. 3. 3. In particolare, la quota di finanziamento anticipato non superiore al 20%, prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, è erogata soltanto in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorit&agra |
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Art. 6 - Verifiche e attività ausiliaria1. Il gruppo di monitoraggio, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e la conformità rispetto al progetto |
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Art. 7 - Rendicontazione delle spese1. La rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla base di un modello di rendicontazione predisposto dalla Pre |
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Art. 8 - Sospensione dell'erogazione finanziamento e revoca del finanziamento1. La Presidenza del Consiglio dei ministri potrà disporre, ad esito del monitoraggio di cui agli articoli preceden |
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Allegato 1Parte di provvedimento in formato grafico |
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