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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Toscana 19/12/2016, n. 1319
Deliberaz. G.R. Toscana 19/12/2016, n. 1319
Deliberaz. G.R. Toscana 19/12/2016, n. 1319
- Deliberaz. G.R. 12/02/2018, n. 119
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE Vista la Legge Regionale n. 30 del 19 marzo 2015 (pubblicata sul B.U.R.T. n.14 - parte prima del 25/03/2015) ”Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”, così come modificata dalla l.r. 48/2016, ed in particolare: - l’articolo 90 “Forme semplificate e casi di esclusione”, che definisce le tipologie di interventi e progetti per i quali si possano applicare modalità semplificate di predisposizione e presentazione degli studi di incidenza o che possano rientrare nel regime di esclusione, a condizione che gli stessi non determinino incidenze significative su specie e habitat per i quali il relativo sito Natura 2000 è stato istituito, né sugli obiettivi di conservazione del medesimo; - l’articolo 91 che conferisce alla Giunta Regionale la facoltà di individuare indirizzi, criteri ed eventuali procedure semplificate per l’effettuazione della valutazione di incidenza (VIncA) di progetti ed interventi di cui all’articolo 88 e di definire, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all’allegato G del D.P.R. n. 357/1997, in base alle tipologie di intervento ed alle caratteristiche dei siti, ulteriori casi di esclusione o modalità di effettuazione semplificata della valutazione di incidenza, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione; - l’articolo 123, comma 1, in base al quale la Giunta regionale, con specifica Deliberazione, provvede a definire gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori relativi: a) ai procedimenti di valutazioni d’incidenza di piani programmi o di singoli progetti ed interventi; b) ai procedimenti per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, connessi alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000, nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora; - l’articolo 123, comma 4 che prevede che la sopra richiamata deliberazione definisca anche le modalità di aggiornamento degli oneri istruttori; - l’articolo 123 bis che definisce specifiche modalità di inoltro dell’istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi inerenti: - attività produttive, inclusi gli interventi edilizi connessi a tali attività; - attività edilizie residenziali non connes |
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Allegato A - Elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i Siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi1. Premessa Il presente documento è stato elaborato in seguito all'espletamento di un'attività istruttoria collegiale, che ha preso in considerazione la specificità dei singoli siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio toscano e consistente nella disamina di casistiche di potenziali incidenze di attività, progetti e interventi. Tale istruttoria è stata effettuata da un gruppo di lavoro costituito dai funzionari tecnici e amministrativi che si sono occupati, a titolo di responsabili del procedimento o di istruttori tecnici, dei procedimenti di valutazione di incidenza (di seguito VlncA) di competenza del Settore Tutela della Natura e del Mare nel corso degli anni 2016 e 2017, con esperienza pregressa e continuativa in materia. Il gruppo di lavoro si è riunito nelle seguenti date: 14/6/2016, 21/7/2016, 8/9/2016, 29/9/2016, 30/1/2017, 17/3/2017, 21/6/2017, 13/11/2017 come risulta dai relativi verbali, ed ha effettuato una verifica preliminare (o screening) sulla significatività delle incidenze che possono essere determinate da attività, progetti e interventi specifici, che sono stati esaminati alla luce: - degli obiettivi di conservazione e degli elementi di criticità sito-specifici, individuati per ogni sito Natura 2000 della Regione approvati con Delib.G.R. n. 644 del 5 luglio 2004, successivamente integrata dalla Delib.G.R. n. 1006 del 18 novembre 2014; - delle misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS) approvate con Delibera n. 454 del 16 giugno 2008; - delle misure di conservazione dei SIC, sia generali che sito-specifiche, ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione), approvate con D.G.C, n. 1223 del 15 dicembre 2015; - dei Piani di Gestione dei singoli siti Natura 2000, laddove adottati o approvati; - delle specie e degli habitat, dei fattori di pressione e minaccia indicati nei formulari standard Natura 2000 per ogni sito Natura 2000. Il quadro conoscitivo di riferimento per l'attività del gruppo di lavoro è costituito sia dai dati naturalistici raccolti nel "Repertorio Naturalistico Toscano" (Re.Na.To.), sia dagli studi a scala regionale effettuati per l'elaborazione della "Strategia Regionale per la biodiversità" approvata con Delib.C.R. n. 10 del 11 febbraio 2015, quale parte integrante e sostanziale del "Piano Ambientale ed Energetico Regionale" (P.A.E.R.), nonché dagli specifici studi e monitoraggi condotti a livello locale dalle Amministrazioni Provinciali, competenti per materia fino al 31/12/2015. 2. Elenco degli interventi e relative specificazioni a carattere prescrittivo Sulla base degli esiti delle valutazioni sito-specifiche effettuate dal gruppo di lavoro, che ha operato come descritto al precedente paragrafo, i seguenti interventi sono stati ritenuti non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti della rete europea di protezione denominata "Natura 2000" (pSIC, SIC, ZSC, ZPS) presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi: a) interventi che il piano di gestione (se presente) del sito Natura 2000 annoveri tra quelli che non determinano incidenze significative sulle specie, habitat e sugli obiettivi di conservazion |
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Allegato B - Modalità procedurali ed operative per la presentazione delle istanze di nulla osta e degli studi di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali di cui all'art. 123-bis della L.R. n. 30/20151. Premessa L'art. 123-bis della L.R. n. 30/2015 prevede espressamente, al comma 1, specifiche modalità di inoltro delle istanze di Nulla Osta e di valutazione di incidenza (VlncA) ambientale relativi a progetti ed interventi connessi con attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali non soggetti a verifica di assoggettabilità o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). In particolare tale articolo dispone che dette istanze siano inoltrate alle autorità competenti ai fini del rilascio del Nulla Osta e della Valutazione di Incidenza Ambientale per il tramite: a) dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi connessi con attività produttive, inclusi gli interventi edilizi connessi a tali attività; b) dello sportello unico per l'edilizia (SUE) per le attività edilizie non connesse ad attività produttive; c) delle Unioni di Comuni e della Città Metropolitana N1 per gli interventi agricolo-forestali disciplinati dalla legge forestale della Toscana (L.R. n. 39/2000) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R). La disposizione normativa richiamata richiede una più dettagliata definizione delle modalità procedurali ed operative, al fine di assicurarne una corretta applicazione in ambito regionale, in un'ottica di semplificazione amministrativa per i cittadini della Regione Toscana. 2. Autorità competenti La L.R. 30/2015 individua quali autorità competenti: |
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Allegato C - Modalità di determinazione, quantificazione e aggiornamento degli oneri istruttori dovuti per i procedimenti di cui all'art. 123 della L.R. n. 30/20151. Premessa Il presente allegato determina gli oneri istruttori di cui all'articolo 123 della L.R. n. 30/2015, nonché le relative modalità di versamento, per la copertura dei costi sostenuti dall'autorità competente regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie relative ai procedimenti di cui al medesimo articolo. La quantificazione degli oneri si differenzia in base alla tipologia di titolo da rilasciare (Valutazione di Incidenza Ambientale o Nulla Osta) ed alla complessità del progetto, ritenuta proporzionale al valore complessivo dell'opera/intervento. Si stabilisce di non tenere conto, ai fini di tale quantificazione, delle caratteristiche naturalistiche delle zone di localizzazione del/i progetto/i, per evitare di complicare eccessivamente le modalità di calcolo degli oneri, nonché le conseguenti verifiche di corretta applicazione dei medesimi. Non si procede al versamento di ulteriori oneri istruttori in caso di rettifica del provvedimento conclusivo in conseguenza di errori nella formulazione del medesimo. Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano ai procedimenti di competenza regionale. I soggetti gestori di aree protette nazionali facenti funzione di organismi di gestione dei siti Natura 2000 provvedono in conformità ai rispettivi ordinamenti. Gli Enti Parco Regionali si attengono alle presenti disposizioni fatte salve diverse determinazioni dei rispettivi Consigli Direttivi, opportunamente motivate, nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento. 2. Attestazione di pagamento In allegato a ciascuna istanza di Valutazione di Incidenza ambientale (di seguito VlncA), Nulla Osta o altro atto di assenso comunque denominato previsto dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette, con riferimento alle procedure di cui agli articoli 87, 88 e 52 della Ir 30/2015, deve essere presentata al SUAP, SUE, Unione di Comuni o Città Metropolitana di Firenze, secondo le diverse tipologie di intervento previste dall'art.l23-bis, l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori: detto, versamento deve essere effettuato con le modalità di cui al successivo paragrafo 6. 3. Modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare 3.1. Il valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del progetto proposto, sia di iniziativa pubblica che privata, deve risultare dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale. Tale importo, unitamente all'ammontare degli oneri istruttori, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal proponente avente titolo o da soggetto in possesso dei poteri di firma per conto del |
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