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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Puglia 30/11/2016, n. 1863
Deliberaz. G.R. Puglia 30/11/2016, n. 1863
Deliberaz. G.R. Puglia 30/11/2016, n. 1863
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Testo del provvedimentoL’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria CURCURUTO, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche Abitative, riferisce: Premesso che: - Con L.R. n. 10 del 7 aprile 2014 R è stata approvata la “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. - Il comma 2 dell’art. 20 “Occupazione e cessioni illegali degli alloggi” della suddetta legge, in deroga al divieto di occupazione senza titolo di cui al primo comma, dispone la possibilità di assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti elencati al successivo comma 3: “a) occupare l’alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge; b) trovarsi in condizioni di particolare disagio socio-economico e di necessità; c) impegnarsi al pagamento all’ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale; d) non aver sottratto il godimento ad altro socio assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato; e) non aver condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale.” - Lo stesso comma 3 è stato modificato dall’art. 2, lett. c) della L.R. n. 50 del 5 dicembre 2014 R, stabilendo che: - “L’istanza del soggetto interessato alla regolarizzazione della occupazione va inoltrata al Comune che emana il provvedimento, previa istruttoria dell’ente gestore, relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), c), e d), e dei servizi sociali dello stesso Comune limitatamente a/l’accertamento del requisito di cui alla lettera b)”. - In fase di prima attuazione della legge, alcuni Comuni interessati da procedimenti di regolarizzazione di occupazione senza titolo |
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