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Ord. C. Giustizia UE 28/09/2016, n. C-542/15

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Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Questioni pregiudiziali identiche - Articoli 49 e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d’azzardo - Restrizioni - Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità - Appalti pubblici - Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria - Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 47 - Applicazione.

1) Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara finalizzata al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo, sempreché la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
2) La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare il suo articolo 47, dev’essere interpretata nel senso che una normativa nazionale che disciplina il rilascio di concessioni nel settore dei giochi d’azzardo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra nel suo ambito di applicazione.
 

Dalla redazione