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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 23/09/2016, n. 22
L. R. Sardegna 23/09/2016, n. 22
L. R. Sardegna 23/09/2016, n. 22
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Art. 1 - Finalità, definizioni ed obiettivi1. La Regione con la presente legge, in conformità con lo Statuto speciale per la Sardegna, disciplina le funzioni in materia di edilizia sociale, al fine di assicurare il diritto all'abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le esigenze abitative in condizioni dignitose, sicure e salubri. La Regione, inoltre, disciplina l'edilizia sociale, nella quale sono ricompresi l'edilizia residenziale pubblica, gli interventi di edilizia sovvenzionata a totale carico del soggetto pubblico volti ad aumentare la disponibilità di alloggi destinati alle fasce sociali più deboli e tutte le forme di "alloggio sociale" inteso quale unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente. La Regione svolge le funzioni di interesse generale, nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella salvaguardia della coesione sociale, e riducendo il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel |
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Art. 2 - Funzioni della Regione1. La Giunta regionale, in conformità alle linee di intervento e agli obbiettivi strategici adottati dal Consiglio regionale |
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Art. 3 - Funzioni delle autonomie locali1. I comuni rilevano i fabbisogni abitativi e le situazioni di tensione ed emergenza abitativa negli ambiti di propria competenza, implementando le condizioni conoscitive dell'Osservatorio regionale di |
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Art. 4 - Osservatorio regionale sulla condizione abitativa (ORECA)1. È istituito, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e incardinato presso la Direzione generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, l'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa (ORECA) che costituisce supporto conoscitivo e propositivo per l'elaborazione, l'attuazione e la revisione delle politiche abitative nel campo dell'edilizia sociale. 2. L'ORECA, in coerenza con i principi di sussidiarietà e con il metodo del |
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Art. 5 - Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)1. AREA, istituita con la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi case popolari (IACP) in Azienda |
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Art. 6 - Funzioni e attività di AREA1. AREA agisce come operatore pubblico nel campo dell'edilizia sociale, concorre all'elaborazione e dei piani attuativi annuali o pluriennali regionali volti all'incremento, mantenimento e riqualificazione di edilizia sociale, attua azioni e programmi di promozione, realizzazione e gestione di servizi abitativi, svolgendo specificatamente le seguenti attività: a) gestione del proprio patrimonio immobiliare di edilizia sociale e, su specifica delega, anche di altri soggetti pubblici, favorendo l'autogestione dei servizi da parte dell'utenza; b) realizzazione di interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione degli immobili del proprio patrimonio, ivi compresa la ve |
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Art. 7 - Statuto, regolamenti e carta dei servizi1. Le funzioni e l'assetto organizzativo di AREA sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti. 2. Lo statuto è adottato o modificato dall'amministratore unico ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, emanato entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso, previa deliberazione della Giunta regionale, la quale può apportare modifiche ed integrazioni e previo parere della Commissione consil |
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Art. 8 - Organi di AREA1. Sono organi di AREA: |
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Art. 9 - Amministratore unico1. L'amministratore unico ha la rappresentanza legale di AREA, sovrintende al suo buon funzionamento e ne adotta i provvedimenti, che non siano di competenza del direttore generale in base allo statuto, vigilando sulla relativa attuazione. In particolare: a) approva il bilancio e i documenti contabili di cui all'articolo 14 ed esercita attività di controllo e di verifica dei risultati delle attività svolte; b) trasmette alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore regionale competent |
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Art. 10 - Collegio dei sindaci1. Il collegio dei sindaci è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Azienda. Il collegio dei sindaci: a) vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità; b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture cont |
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Art. 11 - Comitato regionale per l'edilizia sociale (CRES) - Compiti, composizione e funzionamento1. Il Comitato regionale per l'edilizia sociale (CRES), istituito presso AREA, è l'organo competente ad elaborare e predisporre le proposte e le osservazioni di AREA finalizzate alla redazione dei piani attuativi annuali o pluriennali e di ogni altro strumento operativo di programmazione degli interventi di edilizia sociale di AREA. Svolge inoltre attività di supporto e di consulenza in relazione alle iniziative inerenti la problematica della casa. N2 2. Il CRES è nominato con decreto del Presidente |
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Art. 12 - Incompatibilità1. Le situazioni che determinano oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti di AREA costituiscono causa di incompatibilità o di decadenza a carico dei componenti degl |
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Art. 13 - Fonti di finanziamento1. AREA provvede al raggiungimento dei propri obiettivi con i fondi provenienti da: a) canoni di locazione degli alloggi di edil |
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Art. 14 - Bilancio e documenti contabili1. Sono documenti contabili di AREA: a) il bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale triennale, redatto in coerenza con i piani annuali e pluriennali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b); b) il bilancio di previsione, che |
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Art. 15 - Direttore generale1. Il direttore generale di AREA è scelto tra dirigenti del sistema Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione) o, sulla base di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 , e successive modifiche ed integrazioni, tra laureati in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano acquisito esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti. 2. Il direttore generale di AREA è nominat |
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Art. 16 - Vigilanza e controllo1. AREA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, la quale esercita i poteri di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), e può richiedere informazioni agli organi dell'Azienda ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecip |
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Art. 17 - Norme di prima applicazione, transitorie e di abrogazione1. Fino alla nomina dell'amministratore di cui all'articolo 9 e del direttore generale di cui all'articolo 15, e comunque non oltre il termine massimo di novanta giorni decorrente dall'entrata in vigore della presente legge, il commissario straordinario e il direttore generale di AREA in carica continuano ad esercitare le loro funzioni. 2. Il |
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Art. 18 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Buras.
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